Spese mediche: Detrazioni anche senza scontrino parlante

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Documento inserito mercoledì 6 agosto 2008

Spese mediche: Detrazioni anche senza scontrino parlante.

Le detrazioni per spese sanitarie potranno essere dedotte nel mod.730 o Unico anche senza scontrino parlante. A precisarlo la circolare n. 30/E, del 28 marzo scorso, dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ulteriori chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione le spese farmaceutiche sostenute nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007.
Le stesse, infatti, potranno essere autonomamente certificate, ai fini della deduzione o detrazione Irpef, dagli stessi contribuenti anche se in possesso di semplice scontrino fiscale a patto che lo stesso integri , anche su un foglio a parte ovvero in autocertificazione il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. La nuova modalità di certificazione delle spese per medicinali viene, in pratica, adottata per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti non in possesso di idonea documentazione, che altrimenti rischiano di non poter usufruire dello sconto Irpef in dichiarazione.

La Finanziaria 2007, a tal proposito, aveva previsto la deducibilità di tale spese solo in possesso di scontrino cosiddetto "parlante", ovvero completo dei dati dell’acquirente e della natura dei farmaci acquistati, ma nella realtà, poi, non tutte le farmacie hanno adottato tale forma di certificazione creando, di conseguenza , problemi ai contribuenti. Anche la consulta dei CAAF, con un proprio documento, ha confermato la possibilità di "sanare" la mancanza di scontrino parlante e , quindi, nessun problema per le spese farmaceutiche per l’anno 2007.

Dal 1° gennaio 2008, di contro, non potranno essere considerati validi documenti carenti delle caratteristiche individuate dalla finanziaria 2007, ed è quindi opportuno chiedere in farmacia, all’atto dell’acquisto, l’emissione dello scontino parlante ovvero l’integrazione dei dati presenti sullo scontrino in modo da rispettare le prescrizioni normative sulla deducibilità. Si ricorda, infine, che per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera la somma di Euro 129,11 ed è possibile usufruire di tale benefit anche, tanto per citarne alcune, per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico anche per visite e cure di medicina omeopatica.

Dott. Giovanni Tusa

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