Separazione personale dei coniugi
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Documento inserito giovedì 3 settembre 2009
Separazione personale dei coniugi
Prima di ogni cosa occorre sfatare un equivoco costante: separazione e divorzio non sono sinonimi ed attengono a due realtà ben diverse tra loro.
La separazione personale dei coniugi si fonda, usando l'espressione del legislatore, su cause che "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151 c.c.).
Esso non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, effetti questi che invece discendono dal divorzio. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa. Decorsi tre anni dalla prima udienza innanzi al Presidente può presentarsi il ricorso per ottenere il divorzio.
La cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro), invece, non produce alcun effetto sul piano giuridico.
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale: si tratta di due istituti ben diversi tra loro nelle condizioni di partenza, nei tempi e nell’atto finale di competenza del giudice.
Con la prima marito e moglie, di comune accordo, decidono di separarsi. Ha inizio con il deposito del ricorso ed all'udienza che sarà fissata dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni .
Tali condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli, presentando apposita istanza.
Alla separazione giudiziale, invece, inizia pur sempre con ricorso nel diversa ipotesi in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non si possa, pertanto, addivenire ad una separazione consensuale. La procedura verrà pertanto iniziata da uno soltanto dei coniugi
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
Anche in questo caso è prevista la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ed il presidente del tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi (che solitamente sono quelli economici).
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale mentre non può accadere l’esatto opposto e in tale ipotesi deve abbandonarsi la prima ed iniziarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli, anche in questo caso presentando apposita istanza.
Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all'eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.
A seguito di separazione, l'abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre valutando prioritariamente l'interesse della prole stessa.
Questo principio trova ragione nella salvaguardia degli interessi superiori dei figli (art. 155-quater c.c.) e viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi.
Dell'assegnazione il giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio ovvero ancora nel caso in cui la prole cessi stabilmente di risiedervi.
Nel caso in cui l'abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l'ex coniuge assegnatario.
Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°co. c.c.) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.
In caso di inadempimento, su richiesta del beneficiario, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.
Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.
Quanto all'affidamento dei figli in caso di separazione, esso è oggi disciplinato dalle nuove norme introdotte con la legge n. 54/2006 il cui principio ispiratore è rappresentato dalla determinazione di mantenere la separazione personale esclusivamente tra i coniugi e di far sì che il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure, in caso di insanabile contrasto tra gli stessi, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole .
Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole anche se maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
L'assegno viene versato mensilmente ed ad esso vanno di solito aggiunte le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze)supportate, solitamente ma non necessariamente, nella misura della metà per ciascuno.
Avv. Federica Bellotta
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