Se un animale causa un incidente chi paga i danni?


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Quesito inserito martedì 27 gennaio 2009

Quesito: Mi chiamo Paolo D. mentre percorrevo l'autostrada per Palermo, nella mia corsia di marcia, a destra, a velocità moderata di 110 km/h, ad un tratto mi ritrovavo nella mia corsia di marcia un cane, che mi tagliava improvvisamente la strada. Nulla potevo fare per evitare l'impatto; nell'occorso riportavo ingenti danni alla parte anteriore dell'auto, la quale peraltro si bloccava sulla sua carreggiata, costringendomi a chiamare il carro attrezzi per ritornare fino a casa. Al ritorno ho portato l'auto dal mio carrozziere di fiducia per effettuare le riparazioni. Le spese di riparazione a chi devono essere addebitate?


Risposta pubblicata martedì 27 gennaio 2009

Egregio Signor Paolo D.,
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. Quindi, alla luce di tali considerazioni, Signor Paolo deve dimostrare e produrre prova dinanzi al giudice della reale responsabilità dell'Ente Gestore, per non avere usato della diligenza e gli accorgimenti (uso di reti metalliche, barriere, muretti, etc..) che avrebbero certamente impedito al cane di attraversare l'autostrada introducendosi da un varco. In questo caso, infatti, è ravvisabile nei confronti dell'Ente Gestore la culpa in vigilando, cosicchè, qualora l'Ente verrà citato in giudizio, il Giudice lo condannerà all'integrale risarcimento dei danni in Suo favore.

Prat. Avv. Dott. Carmelo Mirisciotti

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