Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 (della Regione Siciliana).
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Documento inserito domenica 12 aprile 2009
Gazzetta Ufficiale – Parte prima – I serie speciale
Mercoledì, 23 aprile 2008, N. 18
Atti di promovimento del giudizio della Corte
n. 6. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 (della Regione Siciliana).
Regione siciliana - Presidente della Regione - Dimissioni irrevocabili - Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, con il quale «a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55» - Ricorso per conflitto
di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 15 della legge n. 55/1990 per incompatibilità con il nuovo assetto statutario di cui alla legge costituzionale n. 2/2001, nonché nullità radicale dell’atto censurato per mancanza di oggetto - Denunciata lesione della sfera di competenza costituzionale
garantita alla Regione siciliana in materia di status di Presidente della Regione siciliana - Richiesta di dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Presidente
del Consiglio dei ministri : a) in applicazione dell’art. 15 della legge n. 55/1999, sospendere il Presidente della Regione siciliana dalla carica in quanto eletto a suffragio
universale e diretto e in quanto il suo status è integralmente disciplinato
dall’art. 8 e seguenti dello statuto speciale; b) sospendere il Presidente della Regione siciliana dalla carica di deputato regionale; c) sospendere dalle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il titolare che si sia dimesso irrevocabilmente dall’ufficio; d) dichiarare che con il provvedimento impugnato sono state violate le prerogative statutarie della Regione siciliana; e) annullare il decreto impugnato.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008.
Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del suo Vice
Presidente, Nicola Leanza, autorizzato a stare in giudizio con
delibera di giunta n. 20 del 31 gennaio 2008, rappresentato e difeso
dagli avv. Francesco Castaldi e prof. Guido Corso per mandato a
margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, via
Marghera n. 36 presso l'Ufficio della Regione Siciliana;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato per
legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei
Portoghesi, 12, in relazione al decreto 29 gennaio 2008, notificato
il giorno successivo, con il quale
«a decorrere dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del
sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea
regionale siciliana e di Presidente della Regione Siciliana ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55».
A seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale,
che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole del delitto di
cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) e all'art.
378 (favoreggiamento personale), il Presidente della Regione
Siciliana, on. Salvatore Cuffaro si e' dimesso irrevocabilmente dalla
carica di presidente della regione, dandone comunicazione
all'Assemblea regionale il 26 gennaio 2008 (cosi' il resoconto
stenografico della seduta).
Col provvedimento che si impugna il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali e il Ministro dell'interno, ha disposto la sospensione
dell'on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente
della regione con effetto (retroattivo) dal 18 gennaio 2008, ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Il provvedimento e' lesivo della sfera di competenza
costituzionale garantita alla Regione Siciliana dagli artt. 8, 9 e 10
dello statuto speciale per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
1) Col decreto che si impugna il Presidente del Consiglio, in
asserta applicazione dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990
(«Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita'
sociale»), ha sospeso il presidente della Regione Siciliana dalla
carica di presidente e da quella di deputato regionale: piu'
precisamente ha accertato la sospensione dalle due cariche a
decorrere dal 18 gennaio 2008.
La disposizione in questione prevede, in caso di condanna non
definitiva per una serie di delitti, fra i quali e' ricompreso il
favoreggiamento personale aggravato (art. 378 cpv. c.p.), la
sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche inclusa
quella di presidente della giunta regionale e di consigliere
regionale (art. 15, comma 4-bis in relazione al comma 1, lett. a).
Non intende la regione ricorrente contestare la legittimita'
costituzionale di tale previsione, consapevole che una censura del
genere non e' proponibile in sede di conflitto di attribuzioni (Corte
cost. sent. n. 334/2000; n. 467/1997; n. 215/1996; n. 472/1995): si
duole invece della sua applicazione ad una fattispecie che esula
dall'ambito di operativita' della norma stessa per piu' di una
ragione. L'illegittimita' che di conseguenza inficia il provvedimento
impugnato si risolve in una menomazione della sfera di competenza
regionale, oggi garantita dall'art. 8 e seguenti dello statuto
speciale.
2) Lo status del Presidente della Regione Siciliana e' pressoche'
integralmente regolato dallo statuto speciale, come modificato con
legge cost. n. 2/2001, che del presidente disciplina l'elezione, i
poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art.
10), la rimozione dalla carica (art. 8).
L'art. 15 della legge n. 55/1990, nella parte in cui stabilisce le
conseguenze della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva,
inflitte al Presidente della Regione Siciliana per i reati indicati
all'art. 15, commi 1 e 4-bis, e' norma di stretta interpretazione:
una sua applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti,
comporta l'invasione di un ambito materiale (lo status di Presidente
della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale.
3) Quando fu approvata la legge n. 55/1990 (e anche quando sono
sopravvenute le leggi che la hanno modificata: legge n. 16/1992,
legge n. 30/1994 e legge n. 475/1999) vigeva in Sicilia, per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana la legge reg.
n. 29/1951 e vigeva l'art. 9 dello statuto speciale nella sua
formulazione originaria. Era previsto che il presidente regionale
fosse eletto, come gli assessori, dall'Assemblea regionale nella sua
prima seduta e nel suo seno.
La sospensione dalla carica, prevista dall'art. 15, comma 4-bis,
comportava la sostituzione del presidente con il vice presidente
(l'assessore da lui designato, art. 10): ossia la sostituzione con un
soggetto che, per essere stato eletto deputato con il presidente e
per essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui
(nella prima seduta dell'ARS e col voto della maggioranza di
quest'ultima), godeva di pari legittimazione, in ragione della
identita' della investitura.
Con la modifica dello statuto avvenuta nel 2001 con legge
costituzionale n. 2/2001 le cose sono cambiate radicalmente. Il
Presidente della Regione Siciliana e' eletto a suffragio universale e
diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale e
nell'ambito di un collegio elettorale che coincide con l'intero
territorio regionale; e nomina e revoca gli assessori, tra cui un
vice presidente, senza essere neppure tenuto ad attingere i
nominativi dall'Assemblea regionale.
La sua sospensione finirebbe con il trasferire la funzioni di
presidente ad una persona (il vice presidente) che riscuote la
fiducia del presidente ma che, se e' stato scelto al di fuori
dell'assemblea, non ha ricevuto alcuna investitura popolare.
Si determinerebbe cosi' una seria frattura fra una forma di
governo spiccatamente democratica, qual e' quella in cui il capo
dell'esecutivo e' eletto a suffragio universale e diretto, ed un
assetto dell'esecutivo, che puo' durare sino a diciotto mesi, in cui
al vertice c'e' un soggetto che nessuno ha eletto. Meno grave e' la
situazione quando il vice presidente e' un deputato regionale. La sua
sarebbe comunque una legittimazione debole. Non va dimenticato che
egli e' stato eletto in un collegio provinciale, mentre il presidente
sospeso e' stato eletto da un collegio elettorale che coincide con
l'intera regione (art. 1, comma 3, l.r. sic. n. 29/1951 come
sostituito dall'art. 1 della l.r. sic. n. 7/2005).
La trasformazione della forma di governo regionale da parlamentare
in (semi) presidenziale ha delle notevoli conseguenze che sono state
messe in luce da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 12/2006. La
Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 122, quinto comma Cost.
le clausole di uno statuto regionale che prevedono l'obbligo del
presidente della regione di sostituire l'assessore sfiduciato dal
consiglio o l'equiparazione alla mozione di sfiducia della mancata
approvazione del programma del presidente da parte del consiglio
regionale (v. anche sent. n. 379/2004).
Poiche' la nuova forma di governo e' «caratterizzata
dall'attribuzione (al presidente eletto a suffragio universale e
diretto) di forti e tipici poteri per la gestione unitaria
dell'indirizzo politico e amministrativo della regione (nomina e
revoca dei componenti della giunta, potere di dimettersi facendo
automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale)»
(sent. n. 2/2004), e tale forma di governo accomuna la regione
siciliana (art. 9 st. sic.) alle regioni ordinarie (art. 122, quinto
comma Cost.), contrasterebbe col nuovo assetto costituzionale la
possibilita' che per diciotto mesi tale gestione unitaria venga
affidata ad un soggetto diverso dal presidente eletto a suffragio
universale e diretto. Soggetto al quale non potrebbe essere
riconosciuto il potere di nominare e revocare gli assessori (art. 9
st. sic.) o di dimettersi provocando lo scioglimento dell'assemblea
regionale (art. 10).
Ne discende, ad avviso della regione ricorrente, la sopravvenuta
inapplicabilita' dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990
(abrogazione parziale per incompatibilita) nella parte in cui prevede
la sospensione della carica del presidente della regione; e di
conseguenza l'illegittimita' del provvedimento impugnato nel capo in
cui viene disposta la sospensione dell'on. Cuffaro dalla carica di
Presidente della regione.
4) Il discorso che precede non riguarda solo la sospensione dalla
carica di presidente della regione: riguarda anche la sospensione
dalla carica di deputato regionale.
Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 3 dello statuto speciale «e'
proclamato eletto Presidente della regione il candidato capolista che
ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il Presidente fa parte dell'Assemblea regionale».
La legge costituzionale n. 2/2001, che ha inserito nel testo
originario la disposizione trascritta, ha invertito la sequenza
temporale (e logico-giuridica) che caratterizzava il sistema
precedente. Mentre in questo il Presidente della regione era eletto
nella prima seduta («e nel suo seno») dall'Assemblea regionale cosi'
che lo status di deputato regionale precedeva e condizionava quello
di Presidente della regione, oggi e' il presidente eletto che fa
parte dell'Assemblea regionale. Il titolo giuridico per far parte
dell'organo legislativo e' lo status di presidente della regione,
acquisito con l'elezione diretta.
Questa relazione e' ancora piu' chiaramente esplicitata nella
legge regionale sull'elezione del Presidente della regione (l.r.
n. 7/2005).
«Il Presidente della Regione Siciliana e' eletto a suffragio
universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente
all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana (art. 1, comma 1); la
votazione avviene su un'unica scheda (comma 2); il collegio
elettorale per l'elezione del Presidente della regione coincide con
il territorio regionale (comma 3); il Presidente della regione fa
parte dell'Assemblea regionale siciliana (art. 4).
Il Presidente della regione e' eletto in un collegio diverso
(unico regionale) dai (9) collegi provinciali nei quali sono eletti i
deputati regionali; egli entra a far parte dell'Assemblea regionale
siciliana in quanto eletto presidente.
Se la sospensione non puo' essere disposta in relazione alla
carica di Presidente della regione, essa non puo' nemmeno colpire
l'ufficio (derivato) di deputato regionale che il Presidente ricopre.
L'art. 15, comma 4-bis, non e' applicabile alla carica di deputato
regionale ricoperta dal Presidente della regione eletto a suffragio
universale.
5) Come si e' detto, il 26 gennaio 2008, prima che intervenisse il
provvedimento del Presidente del Consiglio, l'on. Salvatore Cuffaro
si e' irrevocabilmente dimesso dalla carica: sicche' e' venuto meno
da parte sua l'esercizio delle funzioni dalle quali il decreto
impugnato mira a sospenderlo.
Valuti la Corte se questa circostanza non determini la nullita'
per mancanza di oggetto del provvedimento impugnato (artt.
21-septies, legge n. 241/1990 e 1418 c.c.). Anche in questo caso
saremmo in presenza di una forma di invalidita' radicale che si
risolve in una menomazione della sfera di competenza regionale
garantita dagli artt. 8 e seguenti dello statuto speciale.
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