Reati associativi (416/416 bis)
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Documento inserito domenica 28 marzo 2010
LA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE E LA CONFIGURABILITA’ DELLA FATTISPECIE DEL CONCORSO EVENTUALE NEL REATO ASSOCIATIVO
La condotta di partecipazione ad associazione per delinquere e ad associazione di tipo mafioso può essere esaminata solo soffermandosi sulle ipotesi criminose previste dall’ art 416 c.p e 416 bis c.p.
(introdotto dalla legge n. 646 del 13 settembre 1982)
Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra almeno 3 persone con lo scopo di commettere delitti e con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale nella consapevolezza di ciascuno degli associati di far parte dell’illecito sodalizio volto a realizzare il comune programma criminoso.
Dunque in giurisprudenza l’orientamento caraterizzante l’associazione a delinquere è rappresentato dal vincolo associativo stabile e permanente perdurante aldilà dei delitti commessi, dall’indeterminatezza del programma criminoso che si differenzia dall’accordo che configura il concorso di persone nel reato e dall’esigenza di una struttura organizzativa.
Si è precisato altresì che l’associazione può non essere un organismo formale , sostanziandosi cioè nella mera accettazione di almeno 3 persone di compiere fatti delittuosi e nella predisposizione dei mezzi per attuarli.
Il compito o il ruolo del soggetto associato può anche essere generico, la suprema corte ha precisato che per l’integrazione del reato è necessaria la consapevolezza dei vincoli associativi da parte del soggetto , che vanno aldilà dei singoli atti delittuosi. Dunque riguardo al dolo del delitto di associazione non basta la commissione di uno o più fatti delittuosi pianificati dalla stessa , pur essendo questo un elemento indiziate di grande importanza per la dimostrazione della condotta continua,frequente e intensa nei rapporti con gli altri associati del soggetto.
Con riferimento all’elemento soggettivo la corte ha precisato che si tratta di reato a dolo specifico e che dunque alla coscienza e alla volontà va aggiunta anche la consapevolezza di far parte dell’associazione per il raggiungimento di una “cosa comune” con gli altri membri.
Come è stato osservato in dottrina l’associazione di tipo mafioso è qualificata dai mezzi usato e dai fini perseguiti.
La struttura dell’organizzazione criminale deve avere autonoma forza di intimidazione, condizione di assoggettamento ed omertà. Questi tre elementi sono necessari alla configurazione del reato.
A delineare la distinzione tra l’associazione a delinquere e l’’associazione di tipo mafioso è il ricorso alla forza di intimidazione di questa ultima.
La condotta punibile deve considerarsi realizzata se sussiste l’elemento oggettivo rappresento dall’inserimento stabile dell’individuo nell’organizzazione e sul piano soggettivo bisogna provare
L’affectio societatis cioè la sua consapevolezza e volontà di farne parte condividendone gli scopi.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato però che dimostrato il contributo apprezzabile e concreto sul piano della causalità.
La partecipazione al reato penale dell’individuo non può configurarsi nell’illiceità di meri atteggiamenti psicologici, l’apporto deve essere concreto.
Non occorre la prova che il partecipe abbia concretamente assegnategli poichè l’inserimento del singolo si risolve in un rafforzamento dell’associazione i cui esponenti acquistano la possibilità di avvalersi di quel soggetto quando utile.
Trattandosi di una condotta a forma libera il contributo alla vita dell’associazione può consistere in una attività materiale o morale, fermo restando la rilevante manifestazione di impegno con cui il singolo mette le proprie energie a disposizione delle .
organizzazioni criminali.
La suprema Corte ha affermato che nell’assunzione nella qualifica di uomo d’onore va ravvisata non soltanto la accertata appartenenza alla mafia, ma la prova del contributo causale nell’obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo la sua potenzialità operativa di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale.
L’avvenuta affiliazione rituale dimostra la partecipazione del soggetto all’associazione di tipo mafioso, indipendentemente dall’attività in seguito svolta ed anche nel caso non abbia occasione di esplicare specifiche mansioni. D’altra parte la mancanza di una rituale affiliazione non escludono la configurabilità della condotta associativa.
La adesione alla associazione di tipo mafioso può desumersi da facta concludentia, cioè dai comportamenti dal più vario contenuto che arrechino un apprezzabile contenuto alla vita della organizzazione criminosa denotando appunto l’ affectio societatis.
Per quanto attiene i rapporti tra le fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 416 e 416bis c.p. la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benchè autonomo rispetto a quello dell’associazione per delinquere, ne costituisce un’ipotesi specifica posto che la finalità è pur sempre quella di commettere delitti. Si è quindi precisato che data la natura permanente del reato associativo, la condotta incriminata se cessata in epoca successiva all’entrata in vigore della norma speciale resta soggetta alla disciplina da questa dettata. Al riguargo si è sottolineato che l’applicabilità dell’ art.416 bis c.p. si estende anche a con dotte che siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite in epoca successiva senza che ciò comporti violazione dell’art.2 del c.p., dunque non verificandosi il fenomeno della retroattività ma solo quella della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale altrimenti per la parte pregressa rimarrebbe autonomamente sanzionabile con svantaggio per l’imputato in base alla più generica norma incriminatrice preesistente costituita dall’art.416 c.p.
Questa soluzione è certamente condivisibile perchè da un lato l’art.416 bis si pone come norma speciale rispetto all’art.416, in quanto l’intenzione di sfruttare la forza dell’intimidazione costituisce comunque una finalità criminosa nei reati di minaccia e violenza tentata e dall’altro nelle successioni di leggi penali verificatasi in relazione ad un reato permanente va applicata la norma del tempo in cui cessa la permanenza dato che la gente mantiene il controllo della situazione e sceglie di porsi contro l’ordinamento finchè la condotta si svolge.
LA CONFIGURABILITA’ DEL CONCORSO EVENTUALE NEL REATO ASSOCIATIVO
Relativamente alla configurabilità del concorso esterno in reati associativi forma attualmente oggetto di un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale dalle due esigenze di applicare la sanzione penale solo in presenza di una adeguata giustificazione sostanziale nel rispetto dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie. Dall’altra quella di non lasciare impunite pericolose condotte poste in essere da persone che non fanno parte della struttura associativa.
L’applicazione della norma di parte generale sul concorso svolge una autonoma funzione incriminatrice rispetto a condotte atipiche prive dei connotati di partecipazione, che pero’ acquistano rilevanza penale in quanto strumentalmente connesse al funzionamento dell’organizzazione criminale.
Rispetto all’associazione di tipo mafioso l’applicazione della figura del concorso eventuale assume particolare importanza con riferimento alle situazioni di contiguità mettendo in pericolo i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, cioè ordine pubblico generale, ordine economico e democratico ed il corretto funzionamento della P.A.
Bisogna premettere che la controversia sull’ammissibilità del concorso esterno dei reati associativi riguarda sopratutto il concorso materiale essendo il concorso morale generalmente ammesso (padre, ex capomafia istiga il figlio ad entrarci concorso eventuale di carattere morale nel reato materialmente commesso dal figlio).
La suprema Corte attraverso le sue sentenze ai fini della distinzione fra la condotta di partecipazione e quella di concorso il criterio fondato sull’inserimento o meno del soggetto nella struttura dell’organizzazione delinquenziale. Per integrare l’appartenenza all’associazione si richiede un accordo associativo che faccia riconoscere l’autore come membro dell’associazione; tale accordo non riechiede necessariamente forme particolari e può essere anche tacito ma deve comportare un inserimento nell’associazione. Le condotte che si esauriscono in un consapevole contributo causale ad alcune attività dell’associazione sono condotte atipiche del concorso eventuale. Dunque una condotta per essere considerata aderente al 416bis per la partecipazione ad una associazione mafiosa deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l’organismo criminale tale da potersi sostenere che egli faccia parte di esso, saranno i facta, i comportamenti dell’associato che ne proveranno la sua veste di partecipe,cioè senza di lui, e senza il suo apporto quotidiano o assiduo l’associazione non raggiungerebbe i suoi scopi.
Il partecipe ha come elemento psicologico la volontà di farne parte stabilmente; il concorrente eventuale invece non vuole far parte dell’associazione che non lo chiama a far parte rivolgendosi a lui per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo.
Giuseppe Colajanni
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