Quali sono le regole del conconcorso in magistratura?


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Quesito inserito sabato 26 dicembre 2009


Risposta pubblicata sabato 26 dicembre 2009

Salve Lorena,
ti riportiamo testualmente le informazioni ufficiali del CSM.

L’accesso alla magistratura professionale avviene per concorso pubblico secondo la previsione dell’art.106, comma I, Cost.; la disciplina dell’accesso alla magistratura professionale è stata oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di diversi interventi legislativi, che da un lato volevano ridurre i tempi delle procedure concorsuali e dall’altro miravano a Garantire una maggiore qualificazione dei candidati al concorso, per la cui partecipazione occorreva inizialmente solo la laurea in giurisprudenza.
Il D.Lgs. 398/97 ha allora istituito presso le Università delle Scuole di specializzazione per le professioni legali con lo scopo di completare la formazione di coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, intendessero specificamente esercitare le professioni di Magistrato, avvocato e notaio. Dette Scuole, la cui istituzione è effettivamente intervenuta a partire dall’Anno accademico 2001-2002, rilasciano al termine del corso di studi biennale un diploma che costituisce requisito per l’ammissione al concorso in magistratura ed hanno anche il dichiarato scopo di promuovere una formazione comune tra i soggetti destinati ad interagire nella futura esplicazione delle anzidette attività professionali.
L’accesso in magistratura è oggi regolamentato dal capo I del D.Lgs. 160/2006, il quale disciplina i requisiti per l’ammissione al concorso, la fase iniziale della presentazione della domanda, la composizione e le funzioni della commissione di concorso, lo svolgimento delle prove scritte e orali, le modalità di svolgimento dei lavori della commissione. Il concorso risulta così strutturato sulla falsariga di un concorso di secondo grado.
La legge prevede, invero, determinati requisiti per l’ammissione al concorso, così da assicurare la qualificazione tecnica dei candidati e la conseguente diminuzione del numero
dei concorrenti. Alle prove scritte sono ammessi, infatti, coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza ed il diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. Inoltre sono ammessi al concorso: i magistrati amministrativi e contabili; i dipendenti dello Stato che abbiano maturato determinate qualifiche ed almeno cinque anni di anzianità; i docenti universitari; i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza con almeno cinque anni di anzianità; gli avvocati iscritti all’albo che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; i magistrati onorari con almeno sei anni di servizio senza demerito; i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materia giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento post lauream.
Si segnala che, in considerazione della crescente importanza della formazione europea dei magistrati, tra le materie oggetto della prova orale, oltre al diritto comunitario è stata inserita la materia del diritto internazionale, con specifico riferimento sia al settore pubblico che a quello privato.
I vincitori del concorso vengono nominati magistrato ordinario; la riforma ha eliminato la denominazione di <uditore giudiziario>, che costituiva la prima qualifica professionale della
magistratura.
I predetti magistrati devono svolgere un periodo di tirocinio, della durata complessiva di diciotto mesi. Le modalità di svolgimento del tirocinio prevedono la frequenza di corsi di
approfondimento teorico-pratico e sessioni presso uffici giudiziari. I corsi teorici si terranno presso la Scuola superiore della magistratura, ente istituito dalla recente riforma
dell’ordinamento.
Il magistrato in tirocinio non esercita funzioni giudiziarie. All’esito del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura opera la valutazione relativa all’idoneità del magistrato rispetto
al conferimento delle funzioni giudiziarie.
Il C.S.M., se il giudizio è positivo, delibera il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Sul punto, si segnala che la riforma recentemente approvata prevede che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali ovvero di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, che interviene dopo quattro anni dalla data di nomina.
In caso di valutazione negativa il magistrato ordinario è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno. L’eventuale seconda valutazione negativa determina la
cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.

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