Quali sono gli strumenti posti a tutela del cittadino è prevista un'azione risarcitoria?


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Quesito inserito mercoledì 23 luglio 2008

Caro Avvocato,
vorerrei conoscere i miei diritti per un eventuale azione risarcitoria riguardante il diritto alla privacy.

Grazie e complimenti per il servizio che date.

Maria


Risposta pubblicata venerdì 15 agosto 2008

Cara Maria,
grazie dei complimenti.
La materia delle sanzione risulta particolarmente interessante, sul punto la disciplina in argomento lapidariamente prevede in caso di sua inosservanza, precisi casi di responsabilità penale e civile.
La responsabilità penale trova il suo fondamento nelle previsioni di cui agli artt. 167-170 del D.Lgs 196/03 e riguardanti: Art 167 “Trattamento illecito di dati”; Art 168 “Falsità nelle dichiarazione e notificazioni al garante”; Art. 169 “Misure di sicurezza”; Art. 170 “Inosservanza dei provvedimenti del garante”.
Giova tuttavia precisare che, ad oggi, non è dato registrare l'applicazione di sanzioni penali particolarmente pregnanti e ciò in quanto il Garante si è dimostrato particolarmente indulgente e, previa ammonizione, ha disposto provvedimenti di adeguamento, tempestivamente recepiti dai contravventori, anche se i casi di possibile sanzione penale sono in via di ampia proliferazione.
Quanto alle sanzioni di natura amministrativa queste si sostanziano:
1. Nell’omessa o incompleta informativa (da € 3.000 a 18.000);
2. Nella cessione dei dati ad altri titolari in violazione dell’art. 16 (da € 5.000 a 30.000);
3. Nell'omessa e incompleta notificazione ai sensi dell’art. 37 e 38 (da € 10.000 a 60.000);
4. Nell'omessa informazione o esibizione di documenti al Garante Privacy (da € 4.000 a 24.000);
5. Nell'omissione misure minime di sicurezza (da € 10.000 a 50.000).
In ordine alla responsabilità civile, la stessa trova il suo referente normativo nell’art. 15 del T.U. Privacy a mente del quale “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”, con la conseguenza che i danni derivanti al trattamento obbligano il responsabile al risarcimento salvo che questi non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, con imponenti risvolti risarcitori, anche alla luce dell'espresso richiamo rivolto all'art. 2.050 del cod. civ. in materia di danno da attività pericolose.

Cordialmente

Avv. Giuseppe Salvato

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