PRINCIPI DEL FEDERALISMO FISCALE

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Documento inserito mercoledì 29 dicembre 2010

PRINCIPI ISPIRATORI DEL FEDERALISMO FISCALE



Successivamente alla delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale, con Legge n.42 del 5 Maggio 2009, si sono succeduti diversi decreti attuativi come quello riguardante il Federalismo Demaniale, a breve quelli sui Fabbisogni Standard per Comuni e Province, quello sui Costi Standard per la Sanità delle regioni, L’Imu (imposta municipale unica) e il decreto che trasferirà alle province la “tassa su gomma” ovvero compartecipazioni sulle imposte su trasporto e transiti auto e tir.
Tale velocizzazione dell’iter lo dobbiamo al “Vertice del Toscano, in cui il ministro Bossi e il ministro Tremonti (entrambi leghisti) , brandendo un sigaro toscano in un corridoio del Senato, decidevano sull’accelerarezione della riforma.
Di fatto però, leggendo il decreto sul federalismo demaniale, si ravvedono numerosi ostacoli di tipo economico per la Sicilia.
Passo dopo passo l’attuazione dell’art 119 della Costituzione e degli altri articoli ad esso logicamente collegati, iniziano ad assumere caratteri concreti, direi palpabili.
Infatti ogni cittadino Italiano potrà toccare con mano i cambiamenti che stanno trasformando l’assetto dello Stato, essi diventeranno parte integrante e necessaria di un processo di responsabilizzazione e moralizzazione della politica e delle azioni governative ad essa collegate.
Nell’arco di un anno dovrebbe anche nascere il Senato Federale, successivamente ad una riforma costituzionale ad hoc.
Con la devoluzione delle competenze e della decisione di molti capitoli di spesa e d’investimenti alle Regioni, si potrà valutare direttamente l’operato della propria classe dirigente, con feedback immediati.
I principi ed i criteri ispiratori del Governo per l’attuazione del federalismo Fiscale saranno:
• autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo
• attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di territorialità;
• superamento graduale del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
• rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario;
• esclusione doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
• tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
• previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato:
1. istituire tributi regionali e locali;
2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
• facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
• esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;
• previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
• definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
• premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni;
• garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
• flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
• semplificazione del sistema tributario, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
• lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
• trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
• razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
• riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
• definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
• territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
• tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

Principi degni di essere condivisi se non fossero suscettibili della moltitudine di punti di vista ed interessi che animano il Bel Paese.
Non sembra avere lo sperato Appeal il principio di “Solidarietà” che aprirebbe la strada all’impiego del Fondo Perequativo – perché ci credono in pochi alla sua reale attuazione.
La crisi finanziaria mondiale, l’indebitamento dello Stato Italiano e diverse altre problematiche rischiano di provocare un dirottamento di quei fondi, così come è successo con i fondi fas.
Del resto una nazione di 300.00 chilometri quadrati che presenta un territorio con circa 8.100 Comuni, con un tasso d’insularità tra i più alti in Europa, con 20 Regioni 5 delle quali a statuto speciale, non è certamente il palcoscenico migliore per trasformazioni così radicali e incidenti sulla vita quotidiana delle popolazioni interessate.
E lo è ancor meno se tali riforme sono compiute velocemente, senza dare al paese il tempo di adattarsi, ma soprattutto di raccogliere dati sulla bontà dei provvedimenti presi ,adoperando eventualmente correttivi.

Giuseppe Colajanni

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