Opposizione a cartella esattoriale

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Documento inserito venerdì 6 febbraio 2009

OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER NOTIFICA VERBALE OLTRE I 150 GG



A seguito del mancato pagamento, nei tempi prescritti, di una multa per contravvenzioni al C.d.S. gli atti vengono trasmessi all’agente della riscossione per il recupero coattivo delle somme mediante emissione di cartella esattoriale.
Avverso tale cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Ciò posto, nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora la contravvenzione sia stata notificata oltre i termini previsti dalla legge, la richiesta dell’agente della riscossione potrebbe essere impugnata in quanto illegittima e priva di fondamento.
Potrebbe sostenersi, infatti che lo stesso è incorso nella decadenza prevista dall’art. 201 del C.d.S. e abbia, pertanto, indebitamente proceduto all’iscrizione al ruolo della somma ingiunta.
La norma sopra richiamata è rigida nel prescrivere come laddove la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 150 gg. dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore ovvero a colui che dai pubblici registri risulti essere il proprietario del mezzo.
Altrettanto categorica è la conseguenza derivante dal mancato rispetto dei termini prescritti.
Precisa, infatti, il comma 5 della medesima norma che “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Potrebbe, quindi, sostenersi che ormai nulla è dovuto.
Un’interpretazione stretta della norma, infatti, porte a ritenere che trattasi di termine perentorio che deve essere rispettato anche nell’ipotesi in cui il verbale di infrazione sia notificato a mezzo posta.
Ne scaturisce in capo all’autorità procedente l’assoluta carenza di titolo; ne consegue che l’iscrizione a ruolo della somma ingiunta è stata indebitamente eseguita.


Avv. Federica Bellotta

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