Medici specializzati che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione tra gli anni 82/83 e 90/91
La dura battaglia dei medici specializzati per veder riconosciuti i loro diritti alla formazione ed ad una giusta retribuzione è iniziata nel 1975 quando furono emanate, dalla Comunità Europea, due direttive: la 75/362, intesa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico nonché ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la 75/363, intesa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. L’Italia diede attuazione alle due direttive con la legge 217/1978. Nel 1982, però, entrambe le direttive furono modificate dalla dir. 82/76/CEE che integrò la direttiva 363 con un Allegato relativo alle Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti (successivamente sostituito dall'allegato I della direttiva 93/16, di analogo tenore). Tale Allegato disponeva che il periodo di specializzazione dei medici, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, dovesse essere "oggetto di adeguata remunerazione" in tutti gli Stati membri. La direttiva 82/76 prevedeva che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per conformarsi alla medesima entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Lo Stato italiano l'ha tuttavia ignorata per quasi un decennio e nel frattempo, i medici specializzandi hanno continuato a lavorare gratis.
La direttiva 82/76 venne trasposta in Italia con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, solo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 7 luglio 1987, nella quale veniva dichiarato che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva, l’Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
Il decreto legislativo prevedeva, all'art. 6, che: "1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione (…) in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in 21.500.000 Lit. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato di inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del ministro della Sanità, (...), in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale".
La corresponsione della borsa di studio era però limitata ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'A.A. 1991-92. Tale circostanza ha dato luogo, nel corso degli anni, ad un contenzioso di ampie proporzioni, sia dinanzi alla magistratura ordinaria che a quella amministrativa, per il riconoscimento della remunerazione in favore degli specializzandi immatricolati prima dell'A.A. 1991-92.
Nel 1999 e nel 2000 la Corte di giustizia europea è intervenuta nuovamente con due sentenze, riconoscendo il diritto degli specializzandi delle classi 1983-1991 a essere retribuiti adeguatamente per i periodi di formazione rispettivamente svolti, sollecitando lo Stato italiano a intervenire.
Sulla scorta di tali sentenze della Corte di Giustizia, i giudici italiani hanno riconosciuto il diritto dei medici che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione tra gli anni 82/83 e 90/91, ad ottenere dallo Stato italiano il pagamento ad “una adeguata remunerazione”.
A livello pratico, il riconoscimento del diritto sopra richiamato, ha condotto a consistenti condanne al risarcimento sulla base del parametro dell'importo delle borse di studio.
Per tale motivo numerosi medici stanno attualmente facendo valere i propri diritti, unicamente, però, nell’ipotesi in cui abbiano interrotto il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, i soggetti che promuovono la relativa azione giudiziaria devono dimostrare di aver interrotto il termine predetto attraverso l'invio, prima di ogni scadenza quinquennale a far data dall'entrata in vigore del D.Lvo 257/91, di una richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata a tutti gli enti interessati, fra i quali l’Università e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Medici specializzati che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione anteriormente all’A.A. 2006/2007 e Medici attualmente spcializzandi
Una nuova battaglia si è aperta anche per gli specializzati anteriormente all’A.A. 2006/2007 e per i medici attualmente specializzandi ma iscritti prima del suddetto anno accademico.
La direttiva comunitaria 93/16/CEE prevede che, per il mutuo riconoscimento del titolo di medico specialista debbano essere rispettate alcune condizioni. In particolare la formazione che permette il conseguimento di un diploma di medico specialista deve svolgersi a tempo pieno, in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato. Inoltre richiede la partecipazione personale dello specializzando all’attività e alle responsabilità dei servizi. Lo specializzando deve partecipare alla totalità delle attività del servizio nel quale si svolge la formazione, comprese le guardie in modo da dedicare tutta l’attività professionale per tutta la normale settimana lavorativa e per tutto l’anno. Tali posti di formazione sono pertanto oggetto di una adeguata remunerazione. Il legislatore comunitario ha dato per presupposto che lo specializzando sia lavoratore e non esclusivamente studente dal momento che esercita la propria attività professionale dietro corresponsione di un’adeguata remunerazione e si assume la responsabilità dei servizi prestati. La direttiva comunitaria avrebbe dovuto essere applicata entro e non oltre il 1 gennaio 1995.
Con il Decreto Legislativo n. 368/99 il Legislatore nazionale ha introdotto la disciplina inerente la formazione specialistica per i medici, ed un allineamento al livello europeo sotto il profilo retributivo e contributivo all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione prevedendo la stipula con le Università di uno specifico contratto di formazione lavoro, così determinando la trasformazione dello status di specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato. Tuttavia, il Decreto Legislativo n. 517/99 ha bloccato l’applicazione di quella parte del Decreto Legislativo n. 368/99 relativa agli emolumenti dei medici in formazione specialistica, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e la facoltà dell’esercizio della libera professione. Sostanzialmente quindi, in evidente contrasto con la direttiva comunitaria n. 93/16/CE e differentemente agli altri Paesi dell'Unione Europea, i medici specializzandi italiani hanno continuato a percepire una borsa di studio pari a ca. € 930,00 mensili, al lordo delle trattenute assicurative, senza alcun diritto a ferie, pensione, maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro e senza precise garanzie sulla qualità della formazione specialistica, mentre l'attuazione del nuovo status è stato condizionato sia all'emanazione di un decreto ministeriale (che avrebbe dovuto determinare il trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere allo specializzando), sia all'emanazione di un provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa. A seguito delle numerose mobilitazioni dei medici specializzandi degli ultimi anni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, ai sensi dell’art. 37 co. 2, del Decreto Legislativo n. 368/99, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici. La firma del definito contratto di formazione ha consentito ai medici specializzandi di percepire - ma soltanto a partire dall’anno 2006 - un trattamento economico adeguato e comprensivo di tutti gli oneri contributivi (per 2/3 a carico dell’Università e per 1/3 a carico del medico in formazione specialistica), con iscrizione ai fini previdenziali alla gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 Legge 8 agosto 1995 n. 335 ed esenzione del trattamento economico dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché assunzione a carico dell’Azienda Sanitaria presso la quale è svolta l’attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale, degli oneri inerenti la copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture.
A causa dell’inadempimento dello Stato italiano, i diritti già riconosciuti con il Decreto Legislativo n. 368/99 di fatto non sono stati mai applicati agli aventi diritto, con evidente disparità di trattamento tra i medici che hanno già terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione e coloro che vanno ad intraprendere la formazione specialistica.
Per tale motivo, i medici in formazione specialistica e quelli già specializzati (a partire dal periodo corrispondente con riferimento agli ultimi 5 anni per il recupero del dovuto per la quota ricadente in tale periodo ovvero per quanto eventualmente da riconoscersi per gli antecedenti periodi di corso) hanno intrapreso e stanno intraprendendo azione giudiziaria nei confronti delle Università di appartenenza. Tale azione è volta ad ottenere l’applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, e a consentire in tal modo il recupero delle differenze retributive non percepite dal 2002 ad oggi oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.
Avv. Silvia Lucarelli