Lo stalking , una nuova forma di violenza
home page»Approfondimenti»Diritto del Lavoro
Documento inserito mercoledì 21 gennaio 2009
Lo stalking, una nuova forma di violenza
Ogni forma di violenza ha in sé una natura ed una gravità tale da destare necessariamente sdegno e, soprattutto, timore. Il timore in particolare è l’elemento che più di ogni altro incide sulle vittime, perché le riduce a meri oggetti nelle mani di un carnefice assolutamente privo di scrupoli; spesso, loro malgrado, questo stesso timore le costringe a subire passivamente non soltanto le angherie ma, soprattutto, uno strano e irragionevole imbarazzo, come se la colpa di tutto in qualche maniera essere ricondotta a loro!
Tra le sempre più numerose forme di violenza ne esistono alcune che sono ancor più aberranti, sono le violenze sui bambini, su tutte quelle persone incapaci di difendersi e, più in generale, quelle forme di violenza poste in essere da persone di cui generalmente ci si può “fidare”, come un padre o un compagno.
Esistono poi altre forme di violenza più difficili da individuare perché non si palesano in comportamenti esteriori ma che sono altrettanto capaci di incidere sulla vittima, colpendo una sfera talmente interna da essere definita come “libertà morale”.
Rientra tra queste una condotta di cui oggi si parla con sempre maggiore frequenza, una condotta individuata con un termine apparentemente “freddo”, quello di stalking.
Si tratta essenzialmente di quei comportamenti posti in essere da quanti, in modo violento o molesto, sono in grado di indurre in altri un perdurante stato di ansia e angoscia, tale da indurli a modificare il proprio stile di vita al fine di sfuggire alle “attenzioni indesiderate”.
È una condotta spesso posta in essere nei confronti di persone in passato legate da rapporti affettivi, anche se non sono rari i casi in cui la relazione è solo frutto delle fantasie dello stalker.
La principale difficoltà relativa a questa particolare forma di violenza sta nella sua stessa natura; gli atti che infatti pone in essere l’autore sono apparentemente normali, si tratta, ad esempio, di inviare fiori, di fare telefonate o inviare mail, di aspettare la vittima davanti la sua abitazione o nei luoghi da lei abitualmente frequentati. Ciò che fa sconfinare queste condotte dalla normalità alla vera forma di violenza è la petulanza, la persistenza con cui l’autore agisce, mostrando di nutrire una vera “ossessione” nei confronti della vittima da lui scelta.
Nella gran parte dei casi le vittime di tali “attenzioni” sono donne ed è opportuno sottolineare come per molto tempo non è esistita alcuna forma di tutela diretta, eccezion fatta per la possibilità di ricondurre le condotte concretamente poste in essere ad altre fattispecie delittuose già esistenti e disciplinate dal nostro legislatore in materia penale.
Nell’attesa che giunga alla fine del suo iter un importantissimo disegno di legge i materia, proposto nell’attuale legislatura dai ministri per le pari opportunità e della giustizia Carfagna – Alfano, rimane fondamentale il ruolo svolto dalle diverse associazioni spontaneamente create per difendere e prestare alle vittime ogni tipo di assistenza, da quella personale sino a quella di natura legale.
Permettere a tutte le vittime della violenza, in ogni sua forma realizzata, di ottenere tutela vuol dire garantire ad ogni individuo quel nucleo di diritti e libertà fondamentali sancite dalla nostra Carta Costituzionale; libertà talmente importanti da permettere di riconoscere dignità e valore ad un ordinamento democratico, perche non può esistere libertà alcuna sino a che l’essere umano non avrà la consapevolezza di poter contare pienamente sull’ordinamento in cui vive.
Dott.ssa Selenia Barbagallo
torna ai documenti della categoria Diritto del Lavoro