La responsabilità penale per contagio AIDS

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Documento inserito martedì 2 settembre 2008

La responsabilità penale per contagio AIDS


A causa di fatti di cronaca divenuti sempre più frequenti, risulta di particolare interesse l’esame della condotta, ai fini dell’esistenza o meno di un profilo di responsabilità penale, del marito che affetto dal virus HIV abbia nascosto questo fatto alla moglie continuando ad avere rapporti sessuali non protetti con la stessa che, a sua volta contagiata, è poi deceduta a causa della malattia.
A tal fine pare necessario individuare l’elemento volitivo che ha guidato la condotta del marito (anche se tutto ciò è naturalmente estendibile al caso in cui fosse stata la moglie a nascondere la malattia).
Preliminare a ciò sovviene però l’esame di un’altra tematica: la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del marito e l’evento-morte.
Ai sensi dell’art. 40 c.p. l’evento dannoso deve essere conseguenza dell’azione o omissione del soggetto ai fini di una sua punibilità penale.
Questa conseguenza è dunque da ravvisarsi nella causa “che si inserisca nel corso normale degli eventi provocando un cambiamento nel loro usuale succedersi” (Cass. Pen. N. 8217/98).
Strumento utilizzato per l’individuazione del nesso di causalità è il giudizio controfattuale: attraverso l’eliminazione mentale del comportamento umano, facendo riferimento alla comune esperienza, si verifica (il nesso di causalità tra condotta ed evento) se l’evento non sarebbe accaduto lo stesso.
Valutazione che deve essere compiuta anche sul rilievo delle conoscenze universali e scientifiche che possono essere portate come prova di come la condotta umana possa essere considerata antecedente necessaria dell’evento (Cass. Pen. 4793/91).
Se nessun altro evento è intervenuto o è da considerarsi come causa di trasmissione del virus HIV al coniuge, la condotta causale non può che ravvisarsi nel comportamento tenuto dal marito, sia sotto l’aspetto commissivo che omissivo.
L’avere intrattenuto rapporti sessuali non protetti, pur essendo sieropositivo, rappresenta la condotta commissiva causa del contagio a danno della moglie.
A questa va aggiunto comportamento omissivo tenuto dal marito che ha impedito, a causa del suo silenzio, che venissero prestate, sin dal sorgere dei primi sintomi della malattia, le cure del caso al fine di dare uno strumento di lotta contro la patologia che si era manifestata.
Il comportamento del marito e l’evento della morte sono dunque strettamente legate da quel nesso di causalità tra condotta ed evento richiesto dall’art. 40 c.p.
Al marito può quindi essere contestata una responsabilità penale ex art. 575 c.p.; il problema del caso è se questa responsabilità debba essere contestata a titolo di dolo (eventuale) o di colpa (con previsione), con ovvie ripercussioni sul piano sanzionatorio.
Premesso che il dolo rappresenta la sfera volitiva della rappresentazione dell’evento-reato, bisogna distinguere la forma del dolo diretto da quella del dolo eventuale.
L’elemento psicologico del dolo eventuale si realizza nei casi in cui l’agente non è mosso dal proposto di cagionare l’evento delittuoso, che dunque non è lo scopo della sua azione, ma in lui è comunque rappresentata la possibilità che dalla propria condotta possa verificarsi questo evento delittuoso ed agisce in considerazione della sua accettazione del rischio del verificarsi dell’evento (Cass. Pen. S.U. n. 3571/96).
Diversamente dunque che nel dolo diretto, dove l’elemento psicologico è rappresentato dalla previsione e realizzazione dell’evento come scopo finale, nel dolo eventuale la componente volitiva che spinge l’agente ad agire, è indirizzata verso un determinato evento, nonostante vi sa la previsione del verificarsi di un altro evento, delittuoso, e la sua accettazione del rischio.
I problemi maggiori che ineriscono la tematica del dolo eventuale riguardano la sua distinzione con la colpa con previsione disciplinata nell’art. 61 n. 3 c.p. La colpa con previsione ricorre ogni qual volta nei delitti colposi (ove l’elemento psicologico non è indirizzato verso la realizzazione dell’evento delittuoso) si sia agito nonostante fosse stata prevista la realizzazione dell’evento.
Così come nel dolo eventuale, anche nella colpa con previsione l’agente agisce senza lo scopo di realizzare l’evento delittuoso ma in lui si configura la possibilità che questa possa realizzarsi.
A questo punto è necessario cercare di individuare dei criteri che permettano di distinguere il dolo eventuale dalla colpa con previsione.
La dottrina e la giurisprudenza nel corso degli anni hanno elaborato diversi criteri che possono assolvere questa funzione di distinzione.
Un primo criterio (c.d. emozionale) fa leva sulla componente emotiva-caratteriale del soggetto; se chi agisce lo fa nella vera e propria speranza che l’evento non si realizzi, allora siamo nel campo della colpa con previsione; diversamente, se il soggetto agisce manifestando indifferenza alla possibilità del verificarsi di un evento che possa comportare la lesione di un bene giuridico tutelato, allora la sua condotta sarebbe riferibile al dolo eventuale.
Altri criteri fanno invece riferimento al grado di possibilità di realizzazione dell’evento e la previsione che di questo viene fatta dall’individuo che agisce. Se in capo a quest’ultimo si rappresenta la possibilità che l’evento si verifichi e che quindi l’evento è da ritenersi ipotesi concreta, l’elemento psicologico sarà ravvisabile nel dolo eventuale. Se, diversamente, l’agente rimane nella convinzione che la realizzazione dell’evento sia solo possibile ed anzi la ritiene solo astratta conseguenza della sua azione, il verificarsi in seguito dell’evento sarà a lui imputabile a titolo di colpa con previsione.
Un ultimo criterio, prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza, fa leva su un ulteriore elemento, che si considera fondamentale per la distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione: l’accettazione del rischio.
Secondo questo orientamento chiunque, pur non volendo l’evento, pone in essere la propria condotta con il rischio che possa effettivamente verificarsi l’evento delittuoso, risponde a titolo di dolo eventuale.
Se invece il soggetto, pur avendo ritenuto possibile l’evento, agisce nella, seppure erronea, convinzione che per quanto possibile l’evento non si realizzerà, allora il verificarsi dell’evento delittuoso comporterà in capo all’agente una responsabilità colposa (Cass. Pen. Sez. I n. 4583/94).
La distinzione consiste nel fatto che l’evento, nel dolo eventuale, pur essendo incerto viene considerato realizzabile ed il soggetto assume il rischio del suo verificarsi; nella colpa con previsione, invece, pur essendo manifesta l’idea che l’vento possa realizzarsi, il verificarsi del reato viene ritenuta solo ipotesi astratta non concretamente realizzabile.
L’attribuzione di un determinato reato a titolo di dolo eventuale o di colpa con previsione deve essere fatta sulla base non soltanto di elementi obiettivi della condotta ma anche e soprattutto su elementi soggettivi da ricercare in maniera approfondita e rigorosa.
La sola configurabilità della previsione dell’evento non è da sola sufficiente a rappresentare l’elemento distintivo tra queste due fattispecie; si deve avere dunque “riguardo alla reale previsione e volizione di esso ovvero all’imprudente e negligente valutazione della circostanza di fatto” (Cass. Pen. Sez. I 15 luglio 1988-29 aprile 1989 n. 6581).
A questo punto nell’analizzare una situazione del genere al fine di valutare una responsabilità penale, la soluzione sarà data solo in seguito ad un esame approfondito dell’elemento volitivo del soggetto agente.
Il solo comportamento consistente nell’avere intrattenuto rapporti non protetti con la moglie nonostante la sieropositività, causa dell’evento-morte, non basta a qualificare la sua condotta come colposa o dolosa, risolvendo il problema della qualifica da attribuire al reato di omicidio.
Se infatti si considera che il marito abbia agito rappresentandosi concretamente la possibilità del contagio e della manifestazione della malattia accettando il rischio della propria condotta o ancor più grave dimostrandosi indifferente alla realizzazione dell’evento-morte della moglie, il reato a lui attribuibile sarebbe quello di omicidio doloso.
La seconda soluzione, l’attribuzione dell’omicidio a titolo colposo ex art. 589 c.p. con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 c.p., dovrà essere preferita se nella condotta del marito non venga ravvisata la reale previsione dell’evento sulla considerazione che avrebbe desistito dal suo comportamento se si fosse prospettato l’evento morte come possibile.
La soluzione di un caso come questo si prospetterebbe dunque come aperta, ma, anche per evidenziare l’orientamento giurisprudenziale, non si può non fare presente che nel pronunziarsi su un caso analogo la Cassazione (Cass. Pen. Sez. I n. 30425/01) ha attribuito alla condotta del marito, consapevole della sua sieropositività, che ha intrattenuto rapporti sessuali non protetti con la moglie, ignara della malattia del coniuge, la qualifica di “reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e non quello di omicidio volontario”, sulla base di elementi soggettivi, come anche la base culturale del soggetto e la sua ignoranza sulla malattia e del rischio di contagio della stessa.

Avv. Daniele Campo

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