La conversione del Pignoramento
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Documento inserito domenica 10 agosto 2008
La conversione del pignoramento
Il momento del pignoramento (mobiliare e immobiliare) se da un lato rappresenta una forte tutela per il credito vantato da un soggetto, da altra parte coincide con una limitazione della disponibilità di beni da parte del soggetto debitore, che per vari motivi si è trovato nell’impossibilità di assolvere al suo debito.
A fronte di ciò il legislatore ha previsto delle forme di tutela per il debitore, che gli permettano di rientrare nel pieno possesso delle sue proprietà (mobiliari e immobiliari), preservando comunque il diritto e la posizione del creditore.
Se una prima tutela si può individuare nella possibilità, ex art.496 c.p.c., da parte del soggetto pignorato di presentare istanza volta alla riduzione del compendio pignorato ove si ritenga che il valore di questo superi notevolmente l’ammontare del credito per il quale si procede, in questa sede ci interessa soffermarci sulle forme di conversione del pignoramento.
Per prima cosa viene individuata dal codice di procedura civile la possibilità di procedere alla conversione all’atto stesso del pignoramento versando nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario che procede una somma di denaro contante pari all’importo del credito e delle spese (art. 494 c.p.c.).
Questa somma dovrà essere aumentata di due decimi nel caso in cui ci sia più di un creditore, sulla considerazione che si dovrà tenere conto delle spese legali future per la distribuzione del denaro.
Questa forma di conversione risulta comunque poco attuata sul rilievo che ben difficilmente il debitore avrà a disposizione all’atto del pignoramento una somma di denaro contante così come su descritto.
Risulta invece più efficace e utilizzata la conversione successiva al pignoramento.
Questa modalità di conversione, che può essere effettuata solo prima del provvedimento da parte del Giudice dell’Esecuzione che dispone la vendita o l’assegnazione del compendio pignorato, consiste in una istanza, ex art. 495 c.p.c., indirizzata al Giudice del procedimento, nella quale si chiede di sostituire il compendio pignorato con una somma di denaro che tenga conto di tutti i crediti, gli interessi e le spese legali.
A questa istanza, che può essere presentata una sola volta, deve essere allegato un assegno circolare pari a un quinto (1/5) dei crediti per i quali si procede.
In seguito a questa istanza il Giudice, nel caso in cui la ritenga legittima, emetterà un’ordinanza nella quale verrà indicata l’intera somma da versare e con la quale disporrà, se richiesto all’atto dell’istanza, la rateizzazione mensile del pagamento (che per i pignoramenti immobiliari non potrà essere superiore alle 18 mensilità) e altresì che i beni siano liberati dal pignoramento (non per i beni immobili che saranno liberi da ogni vincolo solo al momento del pagamento dell’intera somma).
Se però il debitore omette o ritarda il pagamento di oltre 15 giorni, anche di una sola rata, la conversione non avrà più effetto e le somme sino a quel momento versate si aggiungeranno ai beni pignorati e su istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo potrà essere chiesto al Giudice dell’Esecuzione che disponga la vendita o l’assegnazione.
Questo è lo schema dell’istanza di conversione.
TRIBUNALE CIVILE DI
ILL.MO GIUDICE DELL’ESECUZIONE
ISTANZA EX ART. 495 C.P.C
DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
PROMOSSO DA
CONTRO
Il sottoscritto Sig. residente in via , cod fisc. ed elettivamente domiciliato in via
PREMESSO CHE
- in data su istanza di l’Ufficiale Giudiziario ha provveduto a pignorare in danno dell’istante i beni come da verbale di pignoramento num. ;
- il pignoramento risulta iscritto al R.G. Es. num. di questo Tribunale;
- nel corso del procedimento sono intervenuti i seguenti creditori .
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., autorizzare la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dei crediti, degli interessi e delle spese e altresì disporre il pagamento rateale della stessa.
A tal fine si deposita assegno circolare n. emesso dalla Banca intestato al pari all’importo di € , corrispondente a un quinto (1/5) dell’importo dei crediti.
Luogo, data
FIRMA
Avv. Daniele Campo
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