L'erede è responsabile per le sanzioni se accetta l'eredità?


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Quesito inserito lunedì 24 novembre 2008


Risposta pubblicata lunedì 24 novembre 2008

Gentile Gelsomina,

In tutte le ipotesi in cui il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 194 del d.lgs. n. 285/92 dispone che si applichino “le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Nella sezione I della l. n. 689/1981, sulla non trasmissibilità dell’obbligazione, l’art. 7 stabilisce che “La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.

Pertanto, con riferimento alle sanzioni amministrative e/o tributarie, la giurisprudenza ha affermato che, a differenza delle sanzioni civili per le quali si prevede il principio generale della trasmissibilità agli eredi, per le sanzioni amministrative “opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”(da ultimo, Cass. Civ. Sez. Lavoro sent., 06.06.2008, n. 15067, e Cass. civ. Sez. I, 22.091999, n. 10244).
Ciò conferma quindi quanto, già altrove, stabilito dalla giurisprudenza, ossia che “la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria che, ai sensi dell’art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non si trasmette agli eredi” ed è, quindi causa di cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. Sez II Ord., 13.03.2007, n. 5880, e Cass. civ. Sez. I, 23.03.2004, n. 5743).

Conformemente all’art. 7 della l. n. 689/1981, l’art. 199 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), al pari dell’art. 194 nel titolo VI del predetto decreto, relativo agli illeciti e alle relative sanzioni - con riferimento agli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime - espressamente, dispone che “L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi”.

Perciò con riferimento alle infrazioni stradali, in relazione al quesito, si può concludere che, nella disciplina speciale prevista per le infrazioni amministrative derivanti da circolazione stradale, che comportano l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, la morte dell’autore dell’illecito estingue illecito stesso e la relativa obbligazione, divenendo pertanto intrasmissibile agli eredi, in virtù delle disposizioni contenute agli artt. 194 e 199 del Codice della Strada(d.lgs. 285/1992), e dalla disciplina a cui il primo direttamente rinvia, ovvero, nella specie, l’art. 7 della l. n. 689/1981, e della giurisprudenza conforme.

Dott. Giovanni Tumminello

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