Illegittimo l'accertamento basato solo sugli studi di settore?


home page»i vostri quesiti
Quesito inserito martedì 30 marzo 2010

Vorrei un parere in merito alla violazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, dell'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento da studi di settore previsto dall'articolo 10, comma 3-bis della legge n. 146/1998.
Desidererei sapere se, anche alla luce della sentenza 103/2009 della commissione tributaria provinciale di Genova, l'avviso di accertamento sia da considerarsi nullo o annullabile o ancora più semplicemente illegittimo.

Grazie
Distinti Saluti
Francesca S.


Risposta pubblicata martedì 30 marzo 2010

Cara Francesca,
  sono numerose le sentenze che bocciano gli accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore.
Bocciature che aumentano se non è stato instaurato il contraddittorio con il contribuente.
L’accertamento basato solo sugli studi di settore è illegittimo.
(sentenza n. 17229 del 28 luglio 2006 emessa dalla Corte di cassazione)
(articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 - principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario - gli studi non risultano di per sé sufficienti all’effettuazione dell’accertamento tributario in sostanza- Sentenza n. 2891/2002 della Corte di cassazione, confermano che i risultati di Gerico (gestione dei ricavi e compensi), cioè dello strumento informatico che determina i ricavi e i compensi stimati dagli studi di settore, non sono da soli sufficienti a legittimare l’accertamento.
Come previsto dalla norma di riferimento (art. 62-sexies del Dl 331/93)
Quindi gli studi di settore da soli non bastano per emettere un atto di accertamento.
In caso di differenza tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli più elevati, presunti dallo studio di settore, l’ufficio deve attivare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere un atto di accertamento.
Se il contribuente riesce a “giustificare” la differenza, l’ufficio deve procedere all’archiviazione dell’invito.

Cordialità
Giuseppe Colajanni

torna alla Home

Tipo:

Regione:

Provincia:

Tipo:

Regione:

Provincia:

Copyright © 2008 Social Comunication
Sito realizzato da Os2.it Creazione siti web