I danni da sangue infetto

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Documento inserito venerdì 26 giugno 2009

I danni da sangue infetto


La legge 210/92, modificata dalla l. 238/97, prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta. La gamma dei beneficiari è molto ampia così come altrettanto ampia e la riconducibilità causale dell’evento lesivo (ad esempio; vaccinazioni obbligatorie per legge o anche non obbligatorie ma effettuate su prescrizione o richiesta; contagio da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica che occasionale; personale ed operatori sanitari per eventi di contagio in occasione di servizio e durante il medesimo; persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione ed in alcuni casi il diritto è riconosciuto anche ad eredi e parenti di contagiati defunti) La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente. La ASL di competenza è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.
I I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
10 anni, nei casi di infezione da HIV.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.
Solo le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, Legge 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Oltre all’indennizzo si può ottenere un ulteriore risarcimento dei danni, cumulabile con l’indennizzo previsto dalla l. 210/92, da richiedere al Tribunale Civile di Roma.
Il Tribunale Civile di Roma ha infatti stabilito la responsabilità del Ministero della Salute stabilendo che lo stesso dovrà risarcire tutti i danni provocati a pazienti che hanno contratto l’epatite C e la infezione da HIV a seguito di trasfusioni.
Il risarcimento dei danni, da richiedere con citazione, prevede il ristoro di tutti i danni morali, materiali, biologici e patrimoniali che un soggetto ha subito per colpa del danno irreversibile in cui si trova.
L’ammontare di tale risarcimento varia secondo molti fattori ma sempre possibile che lo Stato voglia addivenire ad una transazione. A tal proposito un recente decreto legge ha stabilito che lo Stato, sarebbe disposto a fare una transazione con chi abbia una sentenza definitiva già favorevole e con quanti hanno inoltrato già atto di citazione per risarcimento danni contro il Ministero della Salute.
Tale transazione prevede un pagamento di una cifra compresa fra i 388.000,00 € ed i 455.000,00 € a seconda delle fascie di età.
Si accede a tale transazione essendo in possesso di un atto di citazione o di una sentenza favorevole e presentando una domanda al Ministero della Salute.

Troverete nella sezione leggi e Norme la normativa di riferimento,cioè la La legge 210/92, modificata dalla l. 238/97. Potete trovare la stessa legge utilizzando lo strumento del "Cerca nel Sito" in home page.

Avv. Federica Bellotta

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