Gas ed esosi conguagli

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Documento inserito mercoledì 5 maggio 2010

Premesso che è precisa facoltà dell’utente chiedere in ogni momento una verifica del corretto funzionamento del contatore, va evidenziato che le condizioni contrattuali di riferimento per i clienti del gas, fissate dall’Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, prevedono che il “tentativo” di lettura del contatore debba essere effettuato almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno, e almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno, tranne i mesi con consumi storici inferiori del 90% rispetto a quelli medi mensili.Nel caso in cui tale tentativo risulti infruttuoso, ad esempio perché il contatore è posto all'interno dell’edificio, è comunque onere dei soggetti fornitori dimostrare di aver inviato, con la medesima frequenza, un operatore addetto alla lettura.La stessa Autorità, a partire dalla delibera n. 229 del 2001, poi modificata e integrata negli anni successivi, ha inoltre stabilito che tra le clausole essenziali dei contratti per la fornitura di gas, devono essere comprese anche quelle che elencano le prestazioni fornite dai venditori, tra le quali spiccano: le modalità e la frequenza minima di misurazione dei consumi effettivi, nonché la frequenza di emissione delle bollette. In caso di inosservanza di tali disposizioni i soggetti fornitori non sono legittimati a chiedere l’eventuale pagamento del conguaglio in un’unica soluzione, essendo viceversa loro imposto il dovere di concedere il beneficio della rateizzazione ai propri clienti. L’Autorità, poi, ha stabilito che nei casi in cui la rateizzazione risulti “dovuta”, se il cliente e il venditore non trovano un accordo diverso, l'importo rateizzato dovrà essere suddiviso in un numero di rate costanti, pari almeno al numero di bollette in acconto ricevute dal cliente dopo l'ultima bolletta di conguaglio, e comunque non inferiore a due. Sulle somme pagate a rate, inoltre, andranno corrisposti i soli interessi equiparati al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale europea

Fonte: Sole24ore

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