E' dovuto il risarcimento per un bene non conforme?
home page»Approfondimenti»Difesa Consumatori
Documento inserito mercoledì 5 maggio 2010
L’articolo 129 del Codice del consumo, alla lettera d), stabilisce che il bene venduto al consumatore può essere ritenuto conforme al contratto qualora risulti >>idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore<<, a condizione, però, che tale uso particolare sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia conseguentemente accettato, anche per fatti concludenti.Detta norma, quindi, fissa il principio per cui, qualora l’acquirente, al momento dell’acquisto, abbia espresso al venditore la necessità di avere un bene con determinate caratteristiche, sorge in capo allo stesso venditore, che ha accettato il contratto, un preciso obbligo di fornire un bene che risponda esattamente ai requisiti di specialità richiesti.Nel caso del lettore, appare evidente che l’indicazione delle misure per l’installazione dei mobili della cucina, con relativo posizionamento degli attacchi elettrici e scarichi, costituiva un elemento essenziale per il perfezionamento dell’acquisto. Non avendo il venditore contestato alcunché all’atto della sottoscrizione dell’ordine, costui dovrà ora risarcire il consumatore di tutti i danni e le spese sostenute in conseguenza dell’errata misura dei mobili forniti, ben potendo il compratore, da parte sua, chiedere direttamente al venditore anche il ripristino, senza spese, della conformità del bene alle specifiche indicate, ovvero pretendere una corrispondente riduzione del prezzo.
torna ai documenti della categoria Difesa Consumatori