Dismissione patrimonio Enti Pubblici

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Documento inserito lunedì 24 novembre 2008

VALORIZZAZIONE, ANCHE TRAMITE DISMISSIONE, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI EMANATE CON IL D. L. DEL 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL 5 AGOSTO 2008.

Cercherò di darvi dei brevi accenni sulla materia che non si presenta semplice ma come sempre potete contattarmi per maggiori delucidazioni.

In precedenza, l’art. 12, comma 2, della l. 15 maggio 1997, n. 127, stabiliva che i comuni e le province potevano procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle disposizioni che riguardano l’alienazione dei beni immobili dello Stato (l. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni) e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali. Salvo il rispetto “dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile”.

Sia la l. n. 783/1908, che il successivo regolamento di esecuzione del 1909, per l’alienazione dei beni immobili dello Stato prevedevano, a seguito di un articolato procedimento(individuazione, stima, ecc.), che questa avvenisse “mediante pubblici incanti”, ossia tramite aste pubbliche.

Quindi, la lettera della norma contenuta nell’art. 12, comma 2, della l. 15 maggio 1997, n. 127, avrebbe ammesso la possibilità per gli Enti Locali: comuni e province, di alienare il proprio patrimonio immobiliare senza l’obbligo di esperire comunque le procedure ad evidenza pubblica.

Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che la facoltà dei comuni e delle provincie di procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare ai sensi della disposizione da ultimo citata, “consente senz’altro la vendita a trattativa privata di detti beni”( TAR Friuli, Trieste, 14 ottobre 2002, n. 818).
D'altra parte, come già riportato supra, se la facoltà di derogare alle disposizioni generali riguardanti l’alienazione dei beni dello stato, ammessa per gli enti locali, incontra il limite del rispetto “dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile”; la considerazione che tali principi, seppur non esclusivamente, possano rintracciarsi anche nelle “disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, emanate con il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento di esecuzione, emanato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, unita al fatto che l’orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo non abbia avuto seguito, indurrebbe a ritenere che l’alienazione dei beni immobili di comuni e provincie sarebbe, comunque, sottoposta al principio della gara e che l’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica sarebbe eccezionale e/o limitata ai casi espressamente previsti.

Infatti, l’art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, dispone che “i contratti dai quali derivi un’entrata per lo stato debbono essere preceduti da pubblici incanti”, limitando a particolari ragioni e a casi determinati, la possibilità dell’amministrazione di far ricorso alla licitazione ovvero, nei casi di necessità, alla trattativa privata. Più esattamente, dopo aver previsto, in generale, all’art. 6 del R.D. n. 2440/1923 le speciali ed eccezionali circostanze che legittimano il ricorso alla trattativa privata, l’art. 41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, specificando tali circostanze, prevede i casi i casi in cui questa è consentita.

Quindi, nonostante la disposizione, apparentemente, derogatoria dell’art. 12 della l. 15 maggio 1997, n. 127, l’espresso limite “dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile”, in essa contenuta, stabilito per l’alienazione degli immobili di proprietà di comuni e provincie, ne ha ridotto la portata derogatoria, sopratutto, nella parte in cui, seppur con le eccezioni disposte dalla disciplina dei contratti pubblici per fare ricorso a procedure non selettive, sottopone anche la dismissione del patrimonio immobiliare locale, a procedure di selezione pubbliche (Cassazione Civile, sez III, 12 gennaio 2006, n. 411), secondo quanto stabilito dalle leggi sulla contabilità dello Stato.
Conclusione che, peraltro, è confermata dall’inciso finale del comma 2, del sopra citato art. 12, laddove, espressamente, dispone che “sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte d’acquisto”.

Sul situazione appena adesso, sinteticamente, descritta è intervenuto il D. L. del 25 giugno 2008, n. 112, approvato con modificazioni il 5 agosto 2008, che, con le disposizioni contenute nell’art. 58, ricognizione e valorizzazione del patrimonio di regioni, comuni ed altri enti locali, ha innovato la disciplina prevista per il riordino, la gestione e la valorizzazione, anche tramite dismissione, del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni e altri Enti Locali.
Il 1° comma, dell’art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, ha stabilito che “l’organo di Governo(es. Giunta comunale) con delibera individui, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (826, 828 c.c.), suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”.

Successivamente, al comma 2 del predetto decreto, si prevedono gli effetti dell’approvazione, da parte del consiglio Comunale, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Tale Piano, allegato al bilancio di previsione, determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato degli immobili, in esso ricompresi, disponendo anche in ordine alla destinazione urbanistica, e costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
La previsione che l’approvazione del piano costituisca variante al PRG, prima delle modifiche apportate nel corso della conversione in Parlamento del decreto legge, non richiedeva una successiva verifica di conformità da parte degli enti sovraordinati; ciò è stato in parte modificato e si è previsto che tale verifica sia effettuata, nel termine perentorio di 30 gg., “nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico”. Evidentemente, ovvie ragioni di salvaguardia della pianificazione urbanistica e di prevenzione di abusi e/o speculazioni hanno suggerito l’importante modifica.

Le successive disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, ricalcano analoghe disposizioni introdotte con il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, sulla c.d. cartolarizzazione immobiliare, ovvero sulla privatizzazione e valorizzazione degli immobili dello Stato e degli Enti pubblici non territoriali. In particolare, vengono richiamate le disposizioni relative alla pubblicazione degli elenchi, secondo la disciplina dei rispettivi Enti, alla trascrizione e ai relativi effetti, nonché la possibilità di proporre ricorso contro l’iscrizione del bene nell’elenco degli immobili da dismettere e/o valorizzare.

Il comma 6, dell’art. 58, estende anche agli beni immobili degli Enti territoriali la facoltà prevista dall’art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 per gli immobili dello Stato e degli Enti Pubblici diversi da quelli territoriali. Pertanto, a seguito di tale disposizione, anche gli immobili di regioni, province e comuni, ricompresi nei piani delle alienazioni e valorizzazioni, “possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquantanni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini” (art. 3 bis del D.L. n. 351/2001).

Nonostante la non univoca formulazione letterale del comma 6 dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, si deve intendere richiamato anche il comma 4 dell’art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, che prevede l’assegnazione delle concessioni e delle locazioni con procedure ad evidenza pubblica, rimettendo, espressamente nell’inciso finale del comma 6, la predisposizione dei bandi alla competenza degli enti proprietari degli immobili.
In definitiva, anche tramite la complessiva analisi delle disposizioni contenute nell’art. 58, del D.L. n. 112/2008, sembrerebbe che queste non innovino la disciplina prevista, anche con riferimento all’alienazione degli immobili dello Stato e degli enti pubblici diversi dagli enti territoriali, soprattutto, per la selezione dei contraenti nelle procedure relative alla dismissione del patrimonio di regioni provincie e comuni.

Infatti, fermo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 58, che, al di la della possibilità di individuare altre forme di valorizzazione degli immobili degli enti locali, fa salvo comunque “l’utilizzo di strumenti competitivi”, il richiamo alle disposizione previste per l’alienazione dei beni statali, nonostante le previsioni contenute nell’art. 12 della l. n. 127/1997, con cui tuttavia la disciplina prevista da ultimo non sembra entrare in conflitto, confermerebbe la regola dei pubblici incanti e delle procedure selettive ad evidenza pubblica per l’alienazione dei beni locali, confermando, altresì, la conclusione, espressa supra, circa il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e l’eccezionalità delle ipotesi in cui è possibile derogare alla gara per l’individuazione dei contraenti, secondo quanto disposto dalle leggi sulla contabilità dello stato.

Dott. Giovanni Tumminello

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