Diritti del passeggero
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Documento inserito domenica 7 settembre 2008
I DIRITTI DEL PASSEGGERO
Operativa dal 17 Febbraio 2005, la Carta dei diritti del passeggero (nella quale è trasfuso il contenuto del Regolamento CE n. 261/2004) è in vigore in tutti i Paesi della Comunità Europea e rafforza in modo sostanziale la tutela del viaggiatore in presenza di disservizi quali negato l’imbarco su un aereo a causa di un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili, cancellazione o ritardo prolungato del volo, in termini di compensazione pecuniaria, di risarcimento pecuniario e di assistenza da parte del “vettore”, cioè della compagnia aerea che organizza il volo.
L’ambito di applicazione coincide con i voli, di linea e non, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario ovvero situato in un Paese del terzo mondo con destinazione un aeroporto comunitario in un Paese membro dell’U.E. qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario.
Ecco le prescrizioni di principale interesse:
Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo il vettore ha l’obbligo ha l’obbligo di fornire al passeggero una compensazione pecuniaria che varia a seconda delle tratte aeree cancellate e più specificamente:
• 250,00 € per voli uguali o inferiori a 1.500 km;
• 400,00 € per voli superiori a 1.500 km all’interno dell’UE e ,per altri voli, compresi tra 1.500 e 3.500 km;
• 600,00 € per voli superiori a 3 500 km al di fuori dell’UE.
Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso fra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.
Infine, il diritto alla compensazione pecuniaria viene meno nel caso in cui il vettore possa provare che la cancellazione sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Altra forma di protezione adottata a garanzia del passeggero è data dalla previsione di garantire sempre a costui la scelta tra
* rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto, sia per le parti del viaggio non effettuate sia per le parti di viaggio già effettuati , se divenute inutili rispetto al programma iniziale e se del caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;
* imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale in condizioni di viaggio compatibili, non appena possibile;
* imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale in condizioni di viaggio compatibili, ad una data successiva a lui più conveniente , a seconda della disponibilità dei posti.
Le persone a mobilità ridotta ed i loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento nonché bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza e devono ricevere l’assistenza relativa a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione.
La previsione codicistica, inoltre prevede che laddove si sia optato per un volo alternativo a quello acquistato, il vettore sistemi il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
Laddove tale sistemazione sia, invece, operata in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto acquistato, dovrà essere corrisposto un rimborso entro sette giorni della misura del 30%, 50% o 75% del prezzo del biglietto acquistato a seconda della tratta aerea percorsa.
Lunghi ritardi
Assistenza tempestiva
Se il check-in non è effettuato in ritardo per un volo, compresi i charter,
• in partenza da un aeroporto dell’UE oppure
• in arrivo ad un aeroporto dell’UE con origine da un aeroporto in un paese terzo, se operato da una compagnia aerea dell’UE e se la compagnia aerea prevede un ritardo
• di almeno 2 ore, per voli uguali o inferiori a 1.500 km,
• di almeno 3 ore, per voli superiori a 1 500 km all’interno dell’UE e per altri voli tra 1 500 e 3 500 km,
• di almeno 4 ore, per voli superiori a 3 500 km al di fuori dell’UE,
la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione.
Con un ritardo di almeno 5 ore, la compagnia aerea è tenuta ad offrire anche il rimborso del biglietto (con volo gratuito che riporti il passeggero al punto iniziale di partenza, se necessario).
Anche in questo caso, laddove si sia optato per un volo alternativo a quello acquistato, il vettore sistemi il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
Laddove tale sistemazione sia, invece, operata in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto acquistato, dovrà essere corrisposto un rimborso entro sette giorni della misura del 30%, 50% o 75% del prezzo del biglietto acquistato a seconda della tratta aerea percorsa.
In caso di mancato rispetto di questi diritti, reclamate immediatamente presso la compagnia aerea che opera il volo.
Rifiuto all’imbarco
Se il numero di passeggeri supera i posti disponibili (overbooking), la compagnia aerea deve innanzitutto verificare se ci sono persone disposte a cedere il posto in cambio di determinati benefici, che comprendono la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza, se necessario) e un’altra forma di trasporto fino alla vostra destinazione finale.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente il vettore può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, la compagnia aerea deve risarcirvi come segue:
• 250,00 € per voli uguali o inferiori a 1 500 km;
• 400 € per voli superiori a 1 500 km all’interno dell’UE e per altri voli compresi tra 1 500 e 3 500 km;
• 600 € per voli superiori a 3 500 km al di fuori dell’UE.
Se il ritardo non supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere dimezzato.
La compagnia aerea deve inoltre:
• consentire la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza, se necessario) e un’altra forma di trasporto fino alla vostra destinazione finale;
• provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo se necessario (compresi i trasferimenti) e ai servizi di comunicazione.
Danni da ritardo
Se una compagnia aerea dell’UE è responsabile del ritardo di un volo in qualsiasi parte del mondo, è possibile chiedere un risarcimento fino a € 4.841,00 per passeggero, per gli eventuali danni causati.
In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali a meno che la Compagnia non dimostri che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno ovvero che era impossibile adottarle.
Il vettore è parimenti esonerato, in tutto o in parte, da responsabilità nel caso in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione
Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diverse, entro due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione
Gli obblighi nei confronti del passeggero non possono essere oggetto di restrizioni o rinunce, neanche per effetto di clausole derogatorie o restrittive inserite nel contratto di trasporto e l’applicazione delle modalità di protezione previste dalla carta dei diritti del passeggero lascia impregiudicato il diritto di quest’ultimo ad esperire eventuali azioni risarcitorio.
Bagagli
Avete diritto ad un risarcimento fino a € 1.167,00 per distruzione, danneggiamento, perdita o ritardata consegna del bagaglio su un volo operato da una compagnia aerea dell’UE in qualsiasi parte del mondo. In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali, a meno che il danno non derivi da un difetto inerente al bagaglio stesso o responsabilità dello stesso passeggero.
La richiesta di risarcimento deve avvenire entro 7 giorni dall’arrivo del bagaglio per danni arrecati ad un bagaglio registrato ed entro 21 giorni per ritardata consegna, anche se è preferibile la contestazione immediata al momento della consegna per non incombere nella difficile prova del verificarsi del danno durante il trasporto aereo.
Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diverse.
Lesioni e decesso in caso di incidente
È possibile chiedere un risarcimento per lesioni o decesso in caso di incidente su un volo operato da una compagnia aerea dell’UE in qualsiasi parte del mondo. La persona avente diritto al risarcimento può chiedere un pagamento anticipato per necessità economiche immediate. In caso di contestazione da parte della compagnia aerea, potete adire le vie legali.
Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diverse.
Pacchetti vacanze
Oltre ai diritti sopra descritti, potete pretendere un risarcimento all’operatore turistico qualora questi non fornisca i servizi previsti dalla prenotazione da voi effettuata sul territorio dell’UE, qualsiasi sia la vostra destinazione. Tali diritti sono applicabili anche in caso di mancata effettuazione di un volo incluso nel pacchetto. Inoltre, se l’operatore turistico non fornisce una parte consistente del pacchetto prenotato, è obbligato ad assistervi e a proporre soluzioni alternative, anche per il viaggio, senza spese supplementari.
Avv. Federica Bellotta
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