Corte Costituzionale sentente 115 e 116 del 2010 - Regione Sicilia perde più di un miliardo di euro di entrate

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Documento inserito martedì 30 marzo 2010

Seguono due importanti sentenze della Corte Costituzionale riguardanti il conflitto di attribuzioni tra la regione Sicilia e lo Stato.
La Consulta ha respinto le pretese che la Regione Siciliana aveva avanzato sulla spettanza ad essa delle accise sui prodotti energetici ( sent. n. 115/2010) e alle imposte su assicurazioni, interessi e premi, all'Iva sui generi di monopolio, alle ritenute d'acconto sugli stipendi pubblici ( sent. n. 116/2010).

Il tema è molto complesso ma merita moltissima attenzione, soprattutto in previsione del federalismo fiscale e delle varie riforme in agenda del governo.

Qualora i nostri utenti avessero difficoltà a capire le sentenze possono scrivermi e cercherò di chiarire i punti sollevati all'attenzione.

Giuseppe Colajanni



SENTENZA N. 116
ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE


SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre
2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato
il 27 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 ed iscritto al n. 4 del
registro conflitti tra enti 2008.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Victor Uckmar e Giovanni Pitruzzella
per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
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Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2008 e depositato il 4 marzo
successivo, la Regione Siciliana – in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto
(regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2),
nonché all’intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e, in
particolare, agli artt. 2, 4 e 7 di quest’ultimo decreto – ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-
2007/DPF/UFF.
1.1. – Riferisce la ricorrente che, con l’atto impugnato, pervenutole in data 18
dicembre 2007, sono state rigettate le istanze rivolte al Ministero dell’economia e delle
finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri (nota prot. n. 11766 del 3 ottobre
2007, preceduta dalle note prot. n. 4792, n. 4793, n. 4794 e n. 4796 del 6 aprile 2006),
con le quali la stessa Regione aveva sollecitato l’«emanazione delle opportune
disposizioni e […] l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione
al bilancio regionale del gettito […]: a) dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
private e di contratti vitalizi) versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio
fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi
riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali
assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell’ambito regionale; b) dell’imposta sul
valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati
in Sicilia, e, piú in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui
presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e
proventi che, a termini dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è
applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte
dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano
relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e
dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d’acconto operate dalle
Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal
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territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o
altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio
della regione».
1.3. – La ricorrente deduce che l’impugnata nota víola gli artt. 36 e 37 del
proprio statuto di autonomia ed il citato d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto tali norme le
attribuiscono tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto
d’imposta si sia verificato nell’àmbito della Regione Siciliana, con le eccezioni previste
dal secondo comma dell’articolo 36 dello statuto (imposte di produzione; entrate del
monopolio dei tabacchi e del lotto) e dall’art. 2 del menzionato d.P.R. (nuove entrate
tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle
leggi medesime; entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei
tabacchi, dal lotto e dalle lotterie nazionali).
Rileva, in particolare, la ricorrente che l’art. 2 delle citate norme di attuazione
statutaria – il quale sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali
“riscosse nell’ambito” del territorio regionale − va inteso non nel senso che è decisivo il
luogo fisico in cui avviene «l’operazione contabile» della riscossione, ma nel senso che
va assicurato alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta
nel suo territorio, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito
colpito (come nelle imposte sui redditi) o luogo in cui si è verificato il fatto cui si
collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. Tale interpretazione troverebbe conferma
sia nel tenore letterale dell’art. 4 delle stesse norme di attuazione – il quale precisa che
nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione» – sia nella
previsione, da parte dell’art. 37 dello statuto e dell’art. 7 delle norme di attuazione, «di
meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti
nel territorio siciliano», che hanno sede al di fuori di esso. Ne conseguirebbe che «il
criterio della territorialità della riscossione nell’ambito regionale al fine di identificare la
quota del gettito tributario che costituisce attribuzione della Regione siciliana, è da
ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell’impossibilità di elementi
sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto
d’imposta, ed in particolare, se lo stesso si sia verificato in ambito regionale».
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1.4. – La ricorrente espone, poi, le ragioni poste a fondamento delle sue
rivendicazioni, con riferimento ai singoli tributi che ne sono oggetto.
1.4.1. – In relazione all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del
1961, la ricorrente sostiene che: a) il presupposto di detta imposta è «sostanzialmente
ancorato alla sussistenza di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti
domiciliati in Italia o che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero ancora in
ragione della localizzazione, immatricolazione o registrazione dei beni considerati nel
territorio della Repubblica»; b) pur essendo l’assicuratore il soggetto passivo
dell’imposta, l’effettivo «titolare della capacità fiscale» è il contraente e non
l’assicuratore, «sul quale ultimo […] non grava alcun obbligo se non in dipendenza di
ogni singolo pagamento, configurante peraltro una operazione unitaria, scorporabile
esclusivamente a fini contabili e documentali, ma costituente una scrittura unitaria da
indicarsi, “partitamente per ogni polizza”, nell’apposito registro, distinguendo al suo
interno “l’importo incassato per premio e accessori” e “l’importo riscosso a titolo di
rivalsa dell’imposta” (art. 5, secondo, terzo e quarto comma, legge n. 1216 del 1961)»;
c) in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge per le varie tipologie di
assicurazione (domicilio del contraente, iscrizione in registri, ubicazione dei beni,
localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate), «è possibile
anche […] individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e
della sua manifestazione».
A detta della Regione, non è idoneo a negare la spettanza regionale del tributo il
richiamo, effettuato nella nota censurata, alla sentenza della Corte di cassazione n. 3347
del 2002, nella quale si afferma, a proposito dell’imposta sulle assicurazioni, che
«nessun rapporto tributario si instaura direttamente tra l’erario e l’assicurato». E ciò
perché, per la ricorrente, la capacità fiscale del contraente, sottesa al rapporto tributario,
consentirebbe di correlare il presupposto d’imposta al territorio regionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Regione invoca il disposto dell’art. 2 della
direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE (Seconda direttiva del Consiglio che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare
l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva
73/239/CEE), il quale, ad avviso della Regione stessa, determina «il luogo in cui il
rischio è situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale – coincidenti
invero con quelli individuati dalla legge n. 1216 del 1961 – anziché su criteri di
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carattere giuridico». Coerente con tale impostazione sistematica sarebbe anche la
sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, dalla quale la ricorrente desume il
principio per cui spetterebbe all’erario regionale «il gettito dell’imposta sulle
assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, versata e dovuta dagli
assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio
regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative
rilasciate per tutte le fattispecie contrattuali assicurative maturate nell’ambito
regionale».
1.4.2. – In relazione all’imposta sul valore aggiunto, la Regione osserva che: a)
«la condizione della territorialità, necessaria per il verificarsi del presupposto
impositivo, si realizza […] allorché la cessione sia effettuata nello Stato (e per le
energie se è effettuata a soggetti residenti o domiciliati nello Stato)»; b) se per i servizi,
in via generale, la prestazione si considera effettuata nello Stato laddove sia resa da
soggetto ivi domiciliato o residente, «tuttavia in una rilevante serie di servizi rendibili
“a distanza”, e cioè che non richiedono necessariamente una organizzazione localizzata,
il momento di collegamento è sostanzialmente fissato in quello del luogo di
utilizzazione del servizio»; c) ne consegue che «nella maggior parte delle ipotesi
riguardate dall’imposizione sul valore aggiunto è individuabile il radicamento nel
territorio regionale della capacità fiscale, in quanto in esso il presupposto […] viene a
realizzarsi».
Prive di rilievo appaiono – per la Regione – le considerazioni formulate nella
nota impugnata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 1973,
concernente le Province autonome di Trento e Bolzano, perché, «mentre in forza delle
disposizioni statutarie del Trentino-Alto Adige (cfr. art. 75, comma 1, d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), alle Province autonome sono attribuite “quote del gettito percette nei
rispettivi territori provinciali”, per la Regione Siciliana il principio della territorialità
della riscossione non è sancito nello Statuto, ma individuato dall’art. 2 delle Norme di
attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 quale mero criterio suppletivo al fine della
individuazione della spettanza regionale in mancanza di altri ben piú precisi indicatori
del radicamento nel territorio regionale della sottesa capacità fiscale».
Secondo la stessa ricorrente, anche per l’IVA sui generi di monopolio è
«individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, allorché il
relativo presupposto (specificamente: cessione dei beni attraverso le rivendite di
monopolio) quivi si perfezioni»; e ciò, «ancorché l’art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972
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preveda che l’imposta è dovuta dall’amministrazione dei monopoli di Stato (oggi Ente
tabacchi italiano), e il d.m. 6 luglio 1993 preveda un meccanismo di versamento con
acconto e conguagli, perché “la circostanza che i versamenti in acconto vengano
effettuati dai depositi e che, poi, l’Amministrazione centrale provveda alle
contabilizzazioni e conguagli, è solo una modalità particolare di versamento e
contabilizzazione” e non snatura il presupposto dell’imposta, che resta strettamente
correlato al commercio di tali beni “ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopolio”».
1.4.3. – In relazione all’imposta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui
all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), la Regione osserva che: a) «ancorché il prelievo
sia effettuato dall’Ente poste italiane e dagli istituti bancari quali sostituti d’imposta,
mediante il meccanismo della ritenuta “con obbligo di rivalsa”, i soggetti passivi del
tributo sono gli intestatari di conti correnti e di depositi, percettori dei detti redditi di
capitale»; b) il presupposto dell’imposta, che deve essere individuato «nel possesso di
redditi di capitale e, precisamente, nell’ammontare degli interessi maturati su conto
corrente», è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un deposito o di un rapporto
di conto corrente produttivi d’interessi»; c) «la sussistenza e la localizzazione del
rapporto di deposito o di conto corrente assumono valenza essenziale quale criterio di
collegamento, rendendo possibile individuare il radicamento nel territorio regionale
della capacità fiscale, e della sua manifestazione», anche perché i soggetti passivi sono i
titolari dei depositi o conti correnti percettori di interessi o proventi, sui quali gli istituti
di credito sostituti di imposta sono obbligati a rivalersi in base al secondo comma del
citato art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
1.4.4. – In relazione alle ritenute d’acconto operate dalle amministrazioni dello
Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi
ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano
espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione, la
ricorrente rileva che: a) esse «costituiscono solo un meccanismo di prelievo
dell’imposta sul reddito mediante sostituzione dell’obbligato al versamento»; b) «la
ritenuta, invero, costituisce parte indifferenziata di una imposta unitariamente dovuta da
ciascun contribuente, persona fisica, in relazione al presupposto del possesso di redditi
in denaro o in natura, la cui base imponibile è costituita dal reddito complessivo»; c)
spetta, conseguentemente, alla Regione il gettito delle ritenute erariali sui redditi di
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lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato che prestino servizio in Sicilia,
perché «l’apprensione diretta da parte dello Stato delle entrate in questione […] non
costituisce invero ostacolo al successivo riversamento al bilancio regionale delle somme
in questione, certamente costituenti gettito derivante da quella capacità fiscale
correlabile al territorio regionale cui […] va riferita la spettanza regionale».
A parere della ricorrente, la fattispecie in esame sarebbe, inoltre, diversa da
quella oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1973, perché, in tale
pronuncia, il diritto della Regione Siciliana al gettito delle ritenute erariali sui redditi di
categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori
del territorio regionale, che prestavano servizio in Sicilia, era stato escluso in quanto la
relativa riscossione avveniva al di fuori del territorio regionale per espressa disposizione
legislativa statale e non per quelle «esigenze amministrative», che secondo la espressa
previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, non ne avrebbero escluso la spettanza
regionale. Troverebbero invece applicazione al caso in esame le sentenze della Corte
costituzionale n. 138 del 1999, n. 66 del 2001 e n. 306 del 2004, le quali – sempre ad
avviso della ricorrente – avrebbero affermato il principio che la spettanza del gettito del
tributo alla Regione non è correlata ad un ristretto criterio di territorialità della
riscossione, ma al radicamento del tributo nel territorio regionale, in dipendenza della
residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito.
La spettanza regionale delle ritenute d’acconto operate dalle Amministrazioni
dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, sugli
stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che
abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione
non sarebbe, poi, esclusa dall’art. 37 dello statuto regionale, perché esso consentirebbe,
anzi, «di distinguere e di estrapolare da un reddito unitariamente considerato, quale
discendente da una complessa ed unitaria attività imprenditoriale, una quota imputabile
alle attività espletate in ambito regionale». Secondo la ricorrente, nel caso in esame si è
«in presenza di un’ipotesi assolutamente contraria, atteso che, in mancanza di una
sovraordinata previsione di rango costituzionale, lo Stato pretende di distinguere in seno
ad un’imposta indifferenziata, gravante sul reddito delle persone fisiche, la quota di
gettito derivante dall’attività di lavoro dipendente, in relazione all’essere questo prestato
alle sue dipendenze, o a quelle di altri enti pubblici, ed al fine di negare la titolarità della
regione a percepire l’intero gettito dell’imposta sul reddito gravante su soggetti
fiscalmente domiciliati in un comune della Regione Siciliana».
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2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
rigettato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, come evidenziato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1999, il criterio fondamentale di riparto
del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana è basato su un elemento
assolutamente certo, quale è il luogo della riscossione. Del resto – prosegue la difesa
erariale – già la sentenza n. 116 del 1973 della stessa Corte aveva precisato che tale
regola di riparto può essere derogata, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965,
solo quando le competenze per la riscossione siano trasferite al di fuori del territorio
regionale per particolari esigenze organizzative, e non pure quando si tratti di
analizzare la struttura del tributo.
In tale quadro di riferimento, soggiunge l’Avvocatura generale dello Stato,
deve essere interpretata la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2004, la quale
ha affermato che il riferimento alle entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del
territorio regionale, contenuto nell’art. 2 delle citate norme di attuazione, non va inteso
nel senso che sia “sempre” decisivo il luogo fisico in cui avviene l’operazione contabile
della riscossione. Infatti, per la difesa erariale, detta pronuncia non ha inteso né alterare
il principio – desumibile dalla lettera della legge e dalle precedenti decisioni della Corte
costituzionale – secondo cui il criterio generale del riparto del gettito tributario è
rappresentato dal luogo geografico della riscossione, né sostituire questo principio
(certo ed obiettivo) con quello (spesso approssimativo ed incerto) del luogo in cui si è
verificato il presupposto del tributo. Essa ha inteso, invece, precisare che il criterio della
riscossione non può comportare mutamenti dell’attribuzione di un tributo che la legge
specificamente attribuisce ad un Ente, per il solo fatto che la sua riscossione sia eseguita
al di fuori del suo territorio per mere ragioni di natura amministrativa. Ed è per questo –
prosegue la parte resistente – che «il luogo della riscossione non può assumere rilevanza
decisiva nel caso esaminato dalla predetta sentenza, nel quale il tributo è devoluto per
legge alle Province in base ad un criterio alternativo altrettanto certo ed univoco, quale
quello del luogo di iscrizione nel pubblico registro del veicolo a motore o della
residenza del soggetto intestatario della macchina agricola». Per la difesa erariale, dalla
stessa sentenza sono, invece, desumibili i seguenti princípi: a) il criterio generale di
riparto rimane quello del luogo di riscossione; b) tale criterio può subire deroga a favore
di altri criteri alternativi previsti e disciplinati da norme di legge a carattere speciale,
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riguardanti particolari tributi specificamente destinati alla Regione (o agli Enti locali
ubicati nella Regione), che per mere ragioni amministrative sono riscossi altrove; c) «il
criterio alternativo deve essere comunque certo, obiettivo ed univoco, per assicurare la
razionalità e l’efficienza dell’azione amministrativa, per favorire l’immediata
individuazione dell’ente titolare dell’attribuzione tributaria e per prevenire l’indefinita
serie di conflitti che si originerebbe, qualora la destinazione del gettito debba essere
individuata a seguito di complesse indagini e di soggettive valutazioni da svolgere per
ogni singolo caso in base alla struttura del tributo».
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, ad uguali risultati si perviene anche
ove si prenda in considerazione il luogo in cui si realizza il presupposto delle singole
imposte cui il ricorso si riferisce. Per dimostrare tale assunto, la resistente procede
all’analisi dettagliata di dette imposte.
2.1. – Quanto all’imposta sulle assicurazioni, la difesa erariale sostiene che
l’analisi giuridica della fattispecie impositiva non può essere sostituita «con una analisi
di tipo economico», che pretenda «di attribuire rilevanza non al soggetto passivo del
tributo (l’assicuratore), ma al soggetto onerato del pagamento dell’imposta in via di
rivalsa (l’assicurato)»; e ciò perché «l’assicurato è totalmente estraneo al rapporto
giuridico di imposta, in guisa che non appare fondata la pretesa di ricollegare al suo
domicilio il luogo in cui si verificherebbe il presupposto del tributo». In particolare, per
la difesa erariale, il presupposto del tributo, che è rappresentato «dalla stipula di un
contratto di assicurazione e dal pagamento del relativo premio», non deve essere
confuso con «una serie di elementi (principali ed accidentali) dei vari tipi di contratto di
assicurazione a cui la norma fiscale fa riferimento (soggetto assicurato, ubicazione del
bene assicurato, etc.)», i quali non possono fungere da elementi di collegamento tra
l’obbligazione tributaria ed il territorio regionale. Sempre secondo la parte resistente, la
capacità contributiva che il legislatore ha inteso colpire è rappresentata solo dal
pagamento del premio, «indipendentemente sia dalla persona dell’assicurato che dalla
tipologia del rischio che dall’ubicazione del bene a cui il contratto si riferisce». Tali
elementi del contratto non avrebbero, dunque, nessuna rilevanza al fine di collegare il
rapporto fiscale al territorio. Inoltre, i criteri di collegamento rappresentati dal domicilio
del contraente, dall’iscrizione dei beni in registri, dall’ubicazione dei beni, dalla
localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate − ai quali fa
riferimento la ricorrente − non sarebbero univoci e potrebbero condurre a risultati
contrastanti e contraddittori, come nel caso di «un contratto di assicurazione stipulato da
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un soggetto non domiciliato in Sicilia, in relazione ad un bene ubicato nel territorio
regionale». In conclusione, per la difesa erariale, il luogo della nascita dell’obbligazione
tributaria deve essere individuato nel domicilio fiscale dell’assicuratore, unico effettivo
soggetto passivo dell’obbligazione, con la conseguenza che il tributo dovrà essere
attribuito alla Regione Siciliana nei soli casi in cui tale domicilio sia ubicato all’interno
del suo territorio, ed allo Stato in ogni altro caso.
2.2. – Quanto all’IVA dovuta sulle operazioni di cessione di beni e prestazioni di
servizi effettuate nel territorio siciliano, la difesa erariale sostiene che: a) l’art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965 prevede il criterio del luogo della riscossione, cioè del
domicilio fiscale del soggetto passivo e secondo la disciplina propria di tale tributo; b) il
luogo in cui si verifica il presupposto impositivo non può essere individuato – come fa
la ricorrente – in base all’art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), perché tale disposizione, la quale
definisce l’elemento della territorialità secondo le prescrizioni del diritto comunitario,
ha solo la funzione di determinare «i limiti di applicabilità dell’ordinamento interno
rispetto agli ordinamenti degli altri Stati, e non sembra estensibile al diverso tema della
ripartizione del gettito tributario nell’ambito dell’ordinamento interno»; c) il legislatore,
quando ha voluto ripartire il gettito dell’IVA in base al criterio della territorialità del
consumo, ha introdotto specifiche modifiche all’autonomia finanziaria delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome (art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268; art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come
sostituito dall’art. 1, comma 834, della 1egge 27 dicembre 2006, n. 296).
Quanto, in particolare, all’IVA sulle operazioni relative ai generi di monopolio,
il Presidente del Consiglio dei ministri osserva preliminarmente che «le materie di
competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) sono
costituite dai giochi e dai tabacchi lavorati (sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo
trinciato, tabacco da fiuto e da mastico)». Mentre il settore dei giochi è caratterizzato da
un regime di esenzione dall’IVA (art. 10, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633 del
1972) e dall’applicazione di un’imposta forfetaria o di un prelievo erariale unico, i
tabacchi sono invece soggetti all’IVA. In particolare, l’art. 2 delle norme di attuazione
dello statuto regionale prevede che competono allo Stato le entrate derivanti dal
monopolio dei tabacchi; e la tabella B) ad esse allegata precisa che tali entrate sono
costituite da: «1) Imposta sul consumo dei tabacchi; 2) Imposta sul consumo delle
cartine e dei tubetti per sigarette; 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine
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focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell’imposta sulla fabbricazione
dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi; 4) Entrate eventuali diverse
concernenti i monopoli; 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la
prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali; 6) Imposta sul
consumo dei tabacchi importati direttamente da privati; 7) Proventi della vendita della
saccarina di Stato». Per la difesa erariale, la previsione del numero 4) ricomprende tutte
le imposte concernenti i tabacchi, compresa l’IVA relativa alle operazioni di vendita, e
«non si perverrebbe a diverso risultato neppure se si volesse […] ritenere – secondo la
tesi della Regione ricorrente – che il criterio di collegamento è costituito dal luogo in
cui è sorto il presupposto del tributo». La normativa di carattere speciale che regola
l’applicazione dell’IVA sui tabacchi impedirebbe, infatti, di affermare che il
presupposto del tributo possa intendersi realizzato nel territorio della Regione, sia pure
con riferimento alle operazioni di vendita effettuate nel suo àmbito. In particolare,
l’art. 74, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un criterio di
applicazione monofasica dell’IVA, disponendo che – in deroga alle disposizioni che
regolano l’ordinaria applicazione del tributo – per il commercio di tabacchi importati
o fabbricati dall’Azienda autonoma monopoli di Stato, ceduti attraverso le rivendite dei
generi di monopolio, l’imposta è dovuta dall’Amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. A ciò si aggiunge – prosegue la parte resistente − che,
in forza del decreto del Ministero delle finanze del 6 luglio 1993 recante la disciplina
dell’IVA sul commercio dei generi da parte dell’Azienda autonoma monopoli di Stato,
i depositi provinciali dei generi di monopolio provvedono al versamento, a titolo di
acconto, dell’imposta sul valore aggiunto relativo alle vendite effettuate
periodicamente, mentre il deposito dei generi di monopolio di Roma provvede, invece
− oltre che ai necessari conguagli −, al recupero periodico semestrale, mediante
detrazione e sotto forma di IVA a credito, dell’ammontare complessivo dell’IVA
corrisposta per le operazioni di importazione e per gli acquisti di beni e servizi,
nonché di quello liquidato sugli acquisti intracomunitari dall’Amministrazione stessa
nel corso del semestre solare precedente.
Da tale disciplina emerge – per la difesa erariale – che «il soggetto passivo dello
speciale tributo in esame è esclusivamente l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, che per mezzo del suo deposito centrale di Roma provvede alla determinazione
dell’IVA dovuta ed all’assolvimento degli obblighi relativi», mentre i depositi
provinciali si limitano a svolgere una funzione puramente amministrativa e contabile,
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perché provvedono al versamento dell’imposta dovuta a titolo di acconto, senza operare
nessuna detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972
(detrazione che, invece, costituisce uno degli elementi essenziali ed imprescindibili
dell’applicazione dell’imposta, secondo il principio di neutralità imposto dalle direttive
comunitarie). Per effetto di tale regime speciale, conclude la stessa difesa erariale, «si
deve ritenere che la capacità contributiva ed il presupposto del tributo si concentrino
necessariamente nel luogo in cui ha sede il deposito centrale dell’Amministrazione dei
Monopoli, unico soggetto passivo, e che non si possa attribuire nessuna rilevanza ad
altri elementi – quali il luogo di vendita del prodotto – che la Regione ricorrente
vorrebbe invece eleggere a criterio di collegamento per la determinazione dell’Ente
titolare del gettito del tributo».
2.3. – Quanto all’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a
termini dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicata nei
confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, la difesa erariale osserva che il fatto
che il soggetto passivo del tributo sia il titolare del deposito o del conto corrente, e non
il sostituto d’imposta, «non adduce […] nessun argomento a sostegno della pretesa
avanzata dalla Regione ricorrente, che si fonda non già sul criterio del luogo di
residenza o di domicilio del titolare del rapporto di deposito o di conto corrente, ma sul
criterio oggettivo del luogo di manifestazione della capacità contributiva colpita dal
tributo». Né si potrebbe sostenere – aggiunge la resistente − che «nel caso di specie il
criterio della riscossione non sarebbe operante perché motivato da esigenze puramente
amministrative che, per quanto statuito dall’art. 4 del d.p.r. 1974/1965, siano di per sé
inidonee a modificare gli effetti di norme primarie che disciplinano l’attribuzione del
tributo». Infatti – prosegue la difesa erariale – le disposizioni che disciplinano gli
obblighi dei sostituti di imposta non sono ispirate da ragioni “puramente
amministrative”, che siano dirette solo a facilitare il sistema di riscossione, «ma sono
espressione di un sistema ben piú complesso, che attribuisce una rilevanza autonoma,
una specifica soggettività ed un preciso insieme di obblighi ai soggetti tenuti, in nome e
per conto di altri, al pagamento dei tributi», tanto che se «la ritenuta è effettuata a titolo
di imposta, piuttosto che a titolo di mero acconto, tale fase esaurisce completamente il
rapporto tributario». Per la difesa dello Stato, cioè, il sostituto di imposta non può
essere considerato un semplice rappresentante del contribuente, ma è un soggetto
interposto nel rapporto tributario, che assume un’autonoma obbligazione di operare,
dichiarare e versare le ritenute gravanti sui redditi di lavoro erogati.
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Per la resistente, «solo in apparenza la capacità contributiva è rappresentata
dalla fruttuosità del capitale depositato presso lo sportello dell’Ente poste o dell’Istituto
di credito ubicato nel territorio regionale, e solo apparentemente il tributo è applicato
sulla maggiore ricchezza cosí creata»: quest’ultima è invece rappresentata
dall’incremento di reddito che «deriva dalle operazioni finanziarie operate, spesso su
scala internazionale, dall’Ente poste o dall’Istituto di credito che riceve il deposito»,
cosí da giustificare «una tassazione nel luogo in cui opera il soggetto che esegue le
intermediazioni finanziarie da cui deriva quell’aumento di ricchezza, che solo in uno
stadio finale si traduce nell’accreditamento degli interessi a favore del soggetto
depositante». Non troverebbero applicazione al tributo in esame – conclude la difesa
erariale – i princípi espressi con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 306 del
2004, che si riferisce non all’imposta in esame, ma ad una imposta indiretta (cioè
all’imposta sulla assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore).
2.4. – Quanto alle ritenute di acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato
o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed
altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato
stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione, l’Avvocatura
generale dello Stato osserva che «il rapporto giuridico di imposta relativo al reddito di
lavoro dipendente, al quale ineriscono le ritenute di acconto operate e versate dal datore
di lavoro, non si instaura con l’Ufficio del luogo di svolgimento prevalente dell’attività
lavorativa, ma con quello del domicilio fiscale del lavoratore. Qualora il lavoratore
dipendente abbia il proprio domicilio fiscale al di fuori del territorio regionale, la
riscossione delle imposte avverrà in tale luogo e, in mancanza di deroghe, la relativa
entrata sarà attribuita allo Stato, nel rispetto del fondamentale criterio di collegamento
costituito dal luogo della riscossione». Ne consegue, per la difesa erariale, «che il
diverso criterio di collegamento invocato dalla Regione ricorrente per la ripartizione
degli acconti, rappresentato dal luogo di svolgimento prevalente dell’attività lavorativa,
comporta il mantenimento di una sostanziale scissione tra l’attribuzione degli acconti e
l’attribuzione del saldo, in contraddizione con il principio di unitarietà del tributo». La
difesa dello Stato cita al riguardo, quale precedente specifico, la sentenza della Corte
costituzionale n. 81 del 1973, secondo la quale spettano allo Stato e non alla Regione
Siciliana le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta
complementare) operate sui redditi dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con
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sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia.
La difesa della parte resistente erariale ribadisce, poi, che la pretesa della Regione
è comunque infondata, per le ragioni già enunciate in occasione dell’esame delle altre
rivendicazioni della Regione, e cioè perché: a) ai fini del riparto del gettito è
applicabile, in via principale, il criterio territoriale della riscossione; b) non sussistono le
condizioni per derogare al predetto criterio della riscossione, in base all’art. 4 del d.P.R.
n. 1074 del 1965, in quanto «la riscossione degli acconti al di fuori del territorio
regionale non deriva da semplici “esigenze amministrative”, ma si ricollega alla
autonoma rilevanza che assume la figura del sostituto di imposta nel sistema della
riscossione delle imposte sul reddito»; c) «l’art. 37 dello Statuto regionale e l’art. 7 del
decreto di attuazione disciplinano specificamente le ipotesi in cui il riparto delle
imposte dirette è effettuato in considerazione del luogo di produzione del reddito e di
svolgimento dell’attività lavorativa» e tali norme «hanno un evidente carattere speciale,
in guisa che non è consentito estendere i criteri su cui esse sono basate al di là dei casi
espressamente previsti».
2.5. – In generale, con riferimento a tutti i tributi oggetto della nota impugnata, il
Presidente del Consiglio dei ministri osserva che – «ove mai si ritenesse che le pretese
avanzate dalla Regione possano ritenersi in tutto o in parte fondate – occorrerebbe
considerare che la modifica dei criteri di ripartizione delle entrate fiscali comporterebbe
conseguenze non solo a favore, ma anche a carico, della ricorrente, in applicazione di
due principi immanenti ai rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali: il principio di
reciprocità e quello di equivalenza tra funzioni svolte e livello di risorse disponibili».
Con riferimento al primo principio, la difesa erariale sostiene che «i criteri
invocati dalla Regione ricorrente si dovrebbero applicare allo stesso modo, ed in senso
contrario, per attribuire allo Stato i proventi delle imposte che, sebbene riscosse
nell’àmbito del territorio regionale, sono dovute in virtú di fatti generatori che si siano
verificati al proprio esterno. Cosí, ad esempio, dovrebbero attribuirsi allo Stato, e non
alla Regione, i proventi dell’IVA versati da soggetti aventi il proprio domicilio fiscale
nell’ambito della Regione, per cessioni di beni o prestazioni di servizi che si debbano
ritenere effettuate nel territorio di altre Regioni, alla stregua dei criteri adottati per
identificare il luogo dell’operazione».
Con riferimento al secondo principio, la stessa difesa rileva che – come precisato
dalle sentenze n. 39 del 1984, n. 356 del 1992 e n. 138 del 1999 – in base «ai principi
desumibili dall’art. 53 Cost. […] sussiste una stretta correlazione tra godimento delle
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entrate fiscali e svolgimento di funzioni amministrative, in quanto i tributi sono correlati
alle spese dell’ente titolare e sono serventi rispetto ad esse». Ne conseguirebbe che, a
fronte di una entrata aggiuntiva per la Regione, rispetto al livello economico esistente,
devono «essere attribuite alla Regione, nella stessa misura, le spese relative alle
funzioni statutarie che, attualmente, sono a carico della fiscalità generale».
3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni e argomentazioni.
4. – Sempre in prossimità dell’udienza, la Regione ricorrente ha depositato una
memoria, ad illustrazione di quanto già argomentato nel ricorso.
Considerato in diritto
1. – La Regione Siciliana – in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto
(regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2),
nonché all’intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e, in
particolare, agli artt. 2, 4 e 7 di quest’ultimo decreto – ha proposto ricorso per conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre
2007, prot. n. 27685-2007/DPF/UFF, con la quale lo Stato ha negato alla Regione
Siciliana l’attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto d’imposta si sia
verificato nell’àmbito del territorio regionale, ma il cui ammontare sia versato da
soggetti passivi o sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
La ricorrente riferisce in particolare che, con la suddetta nota, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha rigettato le istanze con le quali la stessa Regione aveva
sollecitato «l’emanazione delle opportune disposizioni e l’adozione dei provvedimenti
necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito […]: a)
dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), versata e
dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal
territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative
rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell’ambito
regionale; b) dell’imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita
dei generi di monopolio ubicati in Sicilia e, piú in generale, del gettito di tale imposta
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sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell’imposta sugli
interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termini dell’art. 26, comma 2, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di
deposito, con ritenuta da parte dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che
hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute
eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a
depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione;
d) delle ritenute d’acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti
pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti
corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la
propria attività lavorativa nel territorio della regione».
Ad avviso della ricorrente, il principio generale secondo cui spettano alla
Regione Siciliana tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto
d’imposta si sia verificato nell’àmbito della stessa Regione (salve le specifiche
eccezioni previste dal secondo comma dell’articolo 36 dello statuto e dall’art. 2 del
menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965) si desume dai seguenti parametri: a) dall’art. 36
dello statuto regionale, per il quale: a.1.) «Al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla
medesima» (primo comma); a.2.) «Sono però riservate allo Stato le imposte di
produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma); b)
dall’art. 37 dello stesso statuto, per il quale: b.1.) «Per le imprese industriali e
commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in
essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la
quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi» (primo comma);
b.2.). «L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi
di riscossione della medesima» (secondo comma); c) dall’art. 2 delle norme di
attuazione dello statuto regionale: c.1.) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36
dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione
delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura
di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime» (primo comma); c.2.) «Ai sensi del secondo comma
dell’art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di
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produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere
nazionale» (secondo comma); c.3.) «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono
indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente
decreto» (terzo comma); d) dall’art. 4 delle medesime norme di attuazione, per il quale:
«Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione»; e) dall’art.
7 delle norme di attuazione dello statuto regionale, per il quale: e.1.) «In attuazione
dell’art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche
che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno
stabilimenti ed impianti, l’ufficio competente ad eseguire l’accertamento procede,
d’intesa con l’ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto
dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici
nei cui distretti l’impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente
iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del
reddito d’intesa con l’assessore regionale delle finanze» (primo comma); e.2.)
«Spettano, altresí, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese
industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti
situati nel suo territorio» (secondo comma); e.3.) «La determinazione di quota prevista
dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese
che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di
essa. In tal caso l’imposta relativa alle quote di reddito afferenti all’attività degli
stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle
imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L’imposta
relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti
ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici
distrettuali delle imposte dirette» (terzo comma); f) dall’intero testo delle suddette
norme di attuazione statutaria.
La Regione conclude affermando che la nota impugnata è lesiva delle proprie
attribuzioni in materia finanziaria garantite dagli evocati parametri e chiede, pertanto,
l’annullamento di tale atto.
2. − Il sollevato conflitto va risolto nel senso che spettava allo Stato emanare la
nota impugnata.
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2.1. – Il ricorso della Regione Siciliana si fonda, come si è visto, sull’assunto
interpretativo che lo statuto regionale e le correlative norme di attuazione attribuiscono
alla Regione stessa il gettito di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui
presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito del territorio regionale; e ciò anche
nel caso in cui l’ammontare del tributo sia versato da contribuenti o sostituti d’imposta
con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
La ricorrente richiama, a sostegno di tale assunto, soprattutto l’art. 4 delle norme
di attuazione statutaria, secondo cui «Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale,
affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio
della Regione», interpretato nel senso che spettano alla Regione i tributi erariali il cui
presupposto di imposta si matura nel territorio siciliano. La Regione, a ulteriore
conforto di tale interpretazione, richiama altresí le sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del
1999, con le quali la Corte costituzionale ha affermato che la normativa statutaria
siciliana e le correlative norme attuative utilizzano, quale generale criterio di riparto del
gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione Siciliana, il criterio del luogo della
realizzazione del presupposto e, quindi, del luogo della manifestazione della capacità
contributiva del soggetto passivo d’imposta.
2.2. – La tesi della ricorrente non può essere condivisa, perché si pone in
contrasto con l’interpretazione letterale, sistematica e storica delle norme statutarie e di
attuazione dello statuto.
2.2.1. – Come è stato piú volte osservato da questa Corte, «il testo dell’art. 36
dello statuto della regione siciliana lascia trasparire una originaria concezione
dell’ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione fra finanza statale e
finanza regionale» (sent. n. 111 del 1999), nel senso che l’ordinamento finanziario della
Regione si basa «sull’esercizio di una potestà impositiva del tutto autonoma della
Regione, in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello Stato» (sentenza n. 138
del 1999).
È tuttavia noto che – come sottolineato dalla stessa giurisprudenza costituzionale
– le norme di attuazione dello statuto hanno costruito un diverso modello
dell’ordinamento finanziario siciliano, in quanto, «allontanandosi dal disegno
originariamente sotteso alla formula testuale dell’art. 36 dello statuto» (sent. n. 138 del
1999), prevedono l’«attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei tributi
erariali, riscosso nel territorio regionale, […], fermo restando che […] si applicano nella
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Regione le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del
1965)» (sentenza n. 138 del 1999; analogamente, la sentenza n. 306 del 2004).
In particolare, l’art. 2 delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio
generale secondo cui, salvo specifiche eccezioni, spettano alla Regione «tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque
denominate». La generalità di tale principio, basato sul luogo in cui si “maturano” le
fattispecie di riscossione dei tributi, comporta che, ai fini del riparto del gettito dei
tributi erariali tra Stato e Regione Siciliana, l’evocato art. 4 delle medesime norme di
attuazione deve essere interpretato in coerenza sistematica con lo stesso art. 2. Ne deriva
che l’espressione «fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale», contenuta nel
citato art. 4, in quanto si riferisce espressamente ad entrate che «affluiscono […] ad
uffici finanziari», va intesa nel senso di fattispecie in cui si matura, nell’àmbito
territoriale regionale, l’obbligo di pagare il debito tributario, e cioè nel senso di
fattispecie di riscossione del tributo dalle quali sorge, appunto, tale obbligo di
pagamento e che si collegano alla realizzazione del presupposto d’imposta (in tempi
diversi, anticipati, coincidenti o successivi, a seconda della disciplina dei singoli tributi).
Si tratta, perciò, in armonia con il disposto del sopra citato art. 2, di fattispecie tributarie
che attengono al procedimento di riscossione e che, ai fini del suddetto riparto, rilevano
con riferimento solo ai tributi riscossi nel territorio siciliano e non a quelli il cui
presupposto si sia realizzato nel territorio stesso.
Da quanto sopra risulta che la ratio dell’art. 4 non è quella di fissare un criterio
di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del
presupposto di imposta, prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo di
riscossione previsto dall’art. 2 delle norme di attuazione statutaria. È solo quella di
tenere ferma la spettanza alla Regione di tributi “affluiti” ad uffici finanziari situati fuori
dalla Sicilia, in quelle specifiche ipotesi in cui tale afflusso sia stato dirottato da uffici
finanziari situati nella Regione ad uffici situati all’esterno di essa; e ciò non per il
mutamento della disciplina delle modalità di pagamento del singolo tributo, bensí solo
per contingenti esigenze «amministrative» (contabili o di organizzazione interna) degli
uffici finanziari.
Questa interpretazione è confermata dalla considerazione che, all’epoca,
l’intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era quello, eminentemente
pratico, di fondare il riparto del gettito tributario tra Stato e Regione su un criterio
generale sicuro ed efficiente, agevolmente ricavabile dalla legge – quale quello del
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luogo di riscossione del tributo, data la tipicità delle forme di riscossione – e non invece
su un criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto d’imposta; criterio
che, indubbiamente, implicava piú complesse ed incerte indagini, anche dogmatiche,
circa l’individuazione in concreto di detto presupposto.
2.2.2. – Tali conclusioni sono ulteriormente avvalorate dalla considerazione che
il legislatore delle norme statutarie e di attuazione dello statuto, quando ha voluto fare
applicazione del criterio di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto
d’imposta, lo ha espressamente stabilito.
Infatti, con gli artt. 37 dello statuto e 7 delle corrispondenti norme di attuazione,
esso ha utilizzato questo criterio per la specifica ipotesi in cui imprese industriali e
commerciali, private e pubbliche, aventi la sede centrale fuori del territorio della
Regione, possiedano in tale territorio stabilimenti ed impianti. In tal caso, le suddette
disposizioni stabiliscono che è eccezionalmente riservata alla Regione la quota di
imposta relativa al reddito di impresa e di lavoro dipendente riferibile a detti
stabilimenti ed impianti. La specificità di tale previsione – limitata, dal punto di vista
soggettivo, alle imprese industriali e commerciali ed ai dipendenti di queste e, dal punto
di vista oggettivo, alle imposte sui redditi – rende evidente che il criterio del luogo di
realizzazione del presupposto costituisce, appunto, solo una tassativa e circoscritta
eccezione al criterio generale del luogo di riscossione delle imposte e, pertanto, in
quanto di stretta interpretazione, è applicabile ai soli casi previsti dallo statuto e dalle
norme di attuazione statutaria, senza possibilità di estensione analogica a casi diversi.
Da tutto ciò consegue l’erroneità della tesi della ricorrente, che, nell’affermare la
generalità di tale criterio di riparto, trasforma una limitata e specifica eccezione in una
regola generale, con l’effetto, da un lato, di applicarlo indebitamente a casi non
contemplati dalle disposizioni che lo prevedono e, dall’altro, di rendere
ingiustificatamente inoperante il diverso criterio di riparto basato sul luogo della
riscossione, che, come si è visto, è invece l’unico criterio generale previsto dall’art. 2
delle norme di attuazione.
2.2.3. – Le considerazioni che precedono sono, del resto, pienamente consonanti
con la piú risalente giurisprudenza di questa Corte sul punto.
In particolare, nel senso che l’art. 4 delle norme di attuazione va interpretato in
armonia con il principio dell’attribuzione alla Regione delle imposte riscosse nel
territorio siciliano, si è già espressa questa Corte, affermando che: a) «l’art. 4 delle
norme di attuazione non può non essere considerato in stretta relazione col menzionato
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art. 2, nel contesto della disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione
siciliana, quale risulta delineato dal citato decreto n. 1074 del 1965» (sentenza n. 71 del
1973); b) «l’art. 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione del
sistema. Posto infatti che in base alla normativa testè ricordata il gettito di un tributo
erariale spetti alla Regione e non allo Stato, in quanto riscuotibile nel territorio della
prima, si è voluto, con le disposizioni di attuazione, chiarire che, nel caso in cui
“esigenze amministrative” facciano “affluire” le entrate (e qui si noti come l’espressione
indichi plasticamente la materialità del fenomeno) fuori del territorio regionale, non vi è
motivo per sottrarre alla Regione quei proventi che le sono attribuiti. Piú chiaramente si
vuol dire che lo Stato può, anche con legge, a fini di razionale organizzazione degli
uffici, determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare
diversamente le modalità della riscossione. Ma, ove non si tratti di modificazioni dei
principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita
l’attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorché la riscossione
avvenga fuori del suo territorio» (sentenza n. 71 del 1973); c) «la disposizione dell’art.
4 delle norme di attuazione non ha altra funzione che quella di salvaguardare la regola
generale enunciata nell’art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo alcune
eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio; e ciò nel
senso che l’affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale,
disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza determinata in
base alle regole cui si è fatto cenno» (sentenza n. 81 del 1973).
Anche la sopra evidenziata natura eccezionale del criterio di riparto previsto
dagli artt. 37 dello statuto regionale e 7 delle norme di attuazione è stata già sottolineata
da questa Corte: a) «Detto art. 37, lungi dall’esprimere un criterio applicabile ad ogni
tributo erariale, costituisce, invero, norma sicuramente eccezionale. Basta considerare
che in base ad un principio della legislazione statale, l’imposta sui redditi grava
sull’impresa nella essenziale sua unità e sorge, secondo la regola della territorialità del
tributo, nel luogo in cui l’impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma rilevanza ed
autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la singola filiale. L’art. 37 dello
Statuto, per contro, ha significato e portata di eccezione, introdotta dal legislatore
statutario per dare, limitatamente all’imposta sul reddito (o, come risulta specificato
nell’art. 7 del decreto del 1965, sulla ricchezza mobile), ciò che la Regione non avrebbe
potuto acquisire» (sentenza n. 71 del 1973); b) «Una ulteriore conferma della validità di
siffatta conclusione si ricava per altro dall’art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare,
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dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella già menzionata
decisione n. 71 è stato messo in luce che l’art. 37 dello Statuto, lungi dall’esprimere un
principio generale, attribuisce, in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui
redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al reddito
prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia, estendendo in questo modo le
entrate tributarie spettanti alla Regione […]. Orbene, il citato art. 37 Stat. che
predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si perviene alla individuazione
della prescritta quota, concorre a dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno
inteso come eccezionale il disposto dell’art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che
coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro,
prova che, al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in
Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono
altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti
non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima» (sentenza n. 81 del
1973).
2.2.4. – Come si è sopra ricordato, la Regione ricorrente invoca, a sostegno della
tesi dell’applicabilità generale del criterio di riparto basato sul luogo di realizzazione del
presupposto di imposta, le sentenze di questa Corte n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999.
Tali pronunce – senza dar conto del sopra citato precedente orientamento difforme della
Corte – hanno affermato che: a) «L’art. 2 delle citate norme di attuazione − pur
sancendo la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali “riscosse nell’ambito”
del territorio regionale − non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico
in cui avviene l’operazione contabile della riscossione. Esso tende, infatti, ad assicurare
alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo
territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della
residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione
nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione
tributaria»; b) questa interpretazione «trova conferma, da un lato, nell’art. 4 delle stesse
norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione “sono
comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito
regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della Regione”; e, dall’altro, nella previsione (contenuta negli artt. 37 dello
statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria) di meccanismi di
riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio
23
siciliano sia in altri territori» (sentenza n. 306 del 2004, che richiama la sentenza n. 138
del 1999).
In ragione delle considerazioni svolte nei punti precedenti, questa Corte ritiene
di doversi discostare dall’interpretazione dello statuto e delle norme attuative fornita
dalle suindicate pronunce e di dover riaffermare, al riguardo, la sopra delineata
ricostruzione del sistema di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana,
confermativa di quella evidenziata dalle sopra richiamate sentenze n. 81 e n. 71 del
1973. In particolare, va ribadito che: a) il criterio generale di riparto basato sul luogo di
realizzazione del presupposto, quale manifestazione della «capacità fiscale» del
soggetto passivo di imposta, non trova alcun appiglio testuale nell’art. 2 delle citate
norme di attuazione, il quale fa esclusivo riferimento al luogo in cui viene riscosso il
tributo; b) il testo dell’art. 4 delle norme di attuazione non autorizza a ritenere che le
«fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale» debbano intendersi, in
ingiustificata contraddizione con il citato art. 2, come «fattispecie in cui si realizza il
presupposto d’imposta nel territorio della Regione», ma impone, al contrario, di
intendere queste ultime come «fattispecie di riscossione che si sono realizzate nella
Regione», le quali, in quanto attengono all’adempimento dell’obbligo tributario, sono
strettamente connesse alla disciplina del tributo e, perciò, non possono essere
riduttivamente considerate quali mere “operazioni contabili” (come, invece, fanno le
sentenza n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999); c) le condizioni di applicazione del criterio
basato sul luogo di realizzazione del presupposto, previste dagli artt. 37 dello statuto e 7
delle norme di attuazione, sono piú dettagliate e circoscritte di quelle di applicazione del
criterio generale del luogo di riscossione, previste dall’art. 2 delle norme di attuazione,
con la conseguenza che tali criteri sono tra loro in rapporto di eccezione e regola.
2.2.4.1. – Per completezza, va altresí osservato che nella sentenza n. 306 del
2004 il suddetto erroneo assunto interpretativo circa la generalità del criterio di riparto
basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta non era necessario per
giungere alla conclusione della spettanza alle Province della Regione Siciliana del
gettito relativo al conflitto di attribuzione tra enti deciso con quella pronuncia, cioè del
gettito dell’imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile per la circolazione dei
veicoli, «dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di
assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici
aventi sede nelle Province siciliane, ovvero per macchine agricole con carte di
24
circolazione intestate a residenti nelle indicate Province» (punto 1. del Considerato in
diritto). In quel giudizio, veniva in rilievo il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che attribuisce il gettito di tale imposta alle Province nei cui pubblici registri sono
iscritti i veicoli assicurati e demanda la sua attuazione, per quanto attiene alle Regioni a
statuto speciale, a dette Regioni, in conformità ai rispettivi statuti di autonomia. La
Regione Siciliana aveva puntualmente riprodotto la norma statale in una propria legge
regionale, ma lo Stato si era ugualmente rifiutato di attribuire il gettito dell’imposta alle
Province siciliane, nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori del territorio siciliano, pur se i premi riscossi riguardavano polizze assicurative
rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle Province siciliane. L’illegittimità
del rifiuto statale di corrispondere il gettito, tuttavia, derivava non già dalla normativa
statutaria della Regione Siciliana, ma dalla stessa legge statale. Infatti, nel caso di
assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio siciliano, la
riscossione dell’imposta viene effettuata fuori dalla Sicilia ed il relativo gettito
spetterebbe allo Stato, in base al sopra ricordato art. 2 della normativa di attuazione
statutaria. Lo Stato, però, con il citato d.lgs. n. 446 del 1997 (riprodotto, sul punto, dalla
legge regionale), ha assegnato alle Province siciliane tale gettito, derogando al suddetto
criterio generale di riparto.
2.2.4.2. – Tra i precedenti invocati dalla ricorrente, pertanto, solo nella sentenza
n. 138 del 1999 è riscontrabile, quale unica ratio decidendi idonea a sorreggere la
decisione, il criterio di riparto, interpretato erroneamente come generale, basato sul
luogo di realizzazione del presupposto di imposta. Infatti con tale pronuncia, la Corte,
rigettando le argomentazioni della Regione Siciliana (la quale lamentava che i criteri di
ripartizione del gettito dell’IRAP tra le varie Regioni interessate fossero diversi da
quello del luogo della riscossione dell’imposta, previsto dall’art. 2 delle norme di
attuazione statutaria), ha affermato che il criterio di ripartizione tra Stato e Regione
previsto dalla legge statale per l’IRAP è essenzialmente basato sul luogo di
«realizzazione del valore della produzione netta, […] che esprime la “capacità fiscale”
riferibile alla Regione» e che tale criterio è identico a quello fissato in generale dagli
artt. 2 e 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale. Tale ultima affermazione non
può essere condivisa, per le considerazioni sopra svolte.
2.3. – Ciò premesso, va precisato, ai fini di una corretta applicazione del criterio
di riparto basato sul luogo della riscossione, che questa si realizza nel luogo previsto
dalla legge per l’adempimento dell’obbligo tributario. In particolare, nel caso in cui il
25
versamento del tributo è effettuato, previa ritenuta (a titolo definitivo o di acconto), dal
sostituto d’imposta – cioè da un obbligato diverso dal soggetto che ha realizzato il
presupposto –, il luogo di riscossione si identifica in quello del versamento delle
ritenute, cioè nel luogo del domicilio fiscale del sostituto stesso. Il versamento
dell’imposta da parte del sostituto – obbligato in via autonoma rispetto al soggetto
sostituito ed «in luogo» di questo (ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973) –
costituisce, infatti, un elemento essenziale della fattispecie legale della riscossione, in
quanto attiene alla struttura della riscossione stessa, disciplinata direttamente dalla
legge. Ne consegue che, nell’ipotesi prospettata dalla ricorrente di un sostituto
d’imposta avente domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano e di un sostituito con
domicilio fiscale nel territorio regionale, non è applicabile l’art. 4 delle norme di
attuazione statutaria, secondo cui spettano alla Regione anche le entrate che, «sebbene
relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione». Tale
inapplicabilità discende da due diverse e concorrenti ragioni: a) perché la fattispecie
tributaria di riscossione è “maturata” nel domicilio fiscale del sostituto che ha versato le
ritenute e, dunque, nell’ipotesi in esame, fuori dal territorio della Regione; b) perché, in
ogni caso, le ritenute versate dal suddetto sostituto affluiscono ad uffici finanziari situati
fuori dal territorio della Regione per motivi inerenti alla stessa struttura della
riscossione del tributo e non certo per quelle contingenti esigenze, meramente
«amministrative» ed interne all’amministrazione finanziaria, che, ai sensi dell’art. 4
delle norme di attuazione statutaria, renderebbero irrilevante, ai fini della spettanza del
gettito alla Regione, la dislocazione del locus solutionis fuori dalla Sicilia.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nella sostituzione d’imposta, ai fini
della riscossione e del riparto dei tributi tra Stato e Regione Siciliana, è dunque rilevante
solo il domicilio fiscale del sostituto e non quello del sostituito.
Nello stesso senso, del resto, si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 81
del 1973, la quale ha affermato, con riferimento all’ipotesi di «ritenute erariali sui
redditi di categoria C/2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali», che
«non si tratta […] di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel
territorio regionale siciliano e che solo per “esigenze amministrative” affluiscono ad
uffici situati fuori di quel territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio
generale della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni interessate
debbono operare determinate ritenute e corrispondere le retribuzioni al netto di esse».
26
2.4. – Dalla sopra accertata correttezza della premessa interpretativa, secondo
cui l’art. 2 delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio generale che
spettano alla Regione le entrate di tutti i tributi erariali riscossi nell’àmbito del territorio
regionale, discende che il gettito dei tributi rivendicati dalla Regione ricorrente è di
spettanza statale, trattandosi di tributi riscossi fuori dalla Regione Siciliana e non
riservati alla Regione stessa da alcuna norma statutaria o di attuazione statutaria. Solo
per quanto riguarda l’IVA concernente i generi di monopolio (tabacchi), il relativo
gettito deve ritenersi riservato allo Stato in forza della normativa statutaria in tema di
monopoli, indipendentemente dal luogo della riscossione.
Per una conferma di queste conclusioni, è opportuno procedere all’analisi
separata dei singoli prelievi oggetto del ricorso.
2.4.1. – La Regione rivendica, in primo luogo, l’imposta sulle assicurazioni
prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, limitatamente alle ipotesi in cui detta
imposta sia versata da assicuratori che abbiano il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori dal territorio regionale, ma con riferimento a premi percepiti per polizze
assicurative «rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative maturate nell’ambito
regionale». La stessa ricorrente precisa che la richiesta non riguarda l’imposta sulle
assicurazioni sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, dovuta da
assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano,
con riferimento ai premi riguardanti polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in
pubblici registri delle Province siciliane o per macchine agricole i cui intestatari
risiedano in tali Province. Si è già visto, infatti, che per tale imposta, il d.lgs. n. 446 del
1997 attribuisce il gettito alle Province nei cui pubblici registri sono iscritti i veicoli
assicurati (come confermato dalla sentenza di questa Corte n. 306 del 2004).
La pretesa della ricorrente non è fondata.
L’imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961 è dovuta e pagata all’erario
dall’assicuratore – a favore del quale è prevista la rivalsa nei confronti degli assicurati −
con riferimento ai premi assicurativi da lui percepiti e denunciati con dichiarazioni
periodiche complessive. La fattispecie di riscossione si realizza, perciò, nel domicilio
fiscale dell’assicuratore, con la conseguenza che, nel caso in cui tale domicilio sia
situato fuori dal territorio siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, in forza del piú
volte citato art. 2 delle norme di attuazione statutaria. L’accertato rilievo esclusivo del
luogo della riscossione, ai fini del riparto del gettito tributario tra Stato e Regione,
consente di trascurare sia le discussioni dottrinali circa l’identificazione del soggetto
27
passivo (l’assicuratore o l’assicurato oppure il terzo contraente) sia le difficoltà di
determinare in concreto il luogo di realizzazione del presupposto d’imposta (connesse
con la variabilità del locus solutionis del premio, a seconda delle modalità prescelte
dall’assicuratore per la sua organizzazione imprenditoriale: filiali, agenti con
rappresentanza, sede).
2.4.2. – La Regione rivendica, in secondo luogo, il gettito dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), limitatamente alle «operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi
in Sicilia» e per le quali il versamento dell’imposta sia effettuato fuori dal territorio
regionale.
Anche tale pretesa non è fondata.
L’IVA (per quel che qui interessa, in relazione alle richieste della ricorrente) è
dovuta e versata all’erario − con riferimento a dichiarazioni periodiche complessive –
da chi, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, cede beni o fornisce servizi. Il
cedente o fornitore agisce in via di rivalsa obbligatoria nei confronti del cessionario del
bene o del committente e, al fine di determinare l’importo netto da versare all’erario,
effettua complessive detrazioni dell’IVA da lui, a sua volta, corrisposta in via di rivalsa
a terzi per gli acquisti inerenti all’impresa.
Come si è sopra accertato, le norme di attuazione statutaria prevedono, quale
criterio generale di riparto, quello del luogo di riscossione. In base a tale criterio,
pertanto, rileva il domicilio fiscale del cedente il bene o del fornitore di servizi, cioè il
luogo in cui detti soggetti, in quanto obbligati al pagamento dell’IVA, realizzano la
fattispecie di riscossione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Regione ricorrente, nel caso in cui chi è tenuto al versamento dell’IVA all’erario abbia
domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano, il gettito dell’imposta spetta allo Stato.
2.4.3. – La Regione rivendica, in terzo luogo, il gettito dell’IVA versata
all’erario dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio (tabacchi) ubicati
nella Regione, con riferimento alle «operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi
in Sicilia».
La pretesa della ricorrente non è fondata, sia pure per motivi diversi
dall’applicazione del sopra menzionato criterio generale di riparto basato sul luogo della
riscossione dei tributi erariali.
I depositari periferici, ubicati in Sicilia, della vendita dei generi di monopolio
(tabacchi) sono tenuti a corrispondere alle tesorerie provinciali, in via di acconto, l’IVA
relativa alle loro vendite (applicata eccezionalmente, per detti beni, come imposta
28
monofase), ma il conguaglio finale, con dichiarazione unitaria e complessiva, è
effettuato dal deposito centrale, in Roma, dell’Amministrazione autonoma per i
monopoli di Stato. In tale sistema, lo speciale tipo di IVA dovuta sulla base del prezzo
di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato tra le entrate tributarie
afferenti a tale monopolio e quindi – indipendentemente dal luogo della riscossione del
tributo − è riservata espressamente allo Stato, in forza dell’art. 36, secondo comma,
dello statuto («sono […] riservate allo Stato [..] le entrate dei monopoli dei tabacchi e
del lotto»), dell’art. 2, secondo comma, delle norme attuative («competono allo Stato le
entrate derivanti […] dal monopolio dei tabacchi») e della tabella B) ad esse annessa
(«Entrate tributarie riservate allo Stato […]. Proventi del monopolio dei tabacchi: […]
Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli»).
Va soggiunto al riguardo che, non rientrando ovviamente l’IVA (ivi compresa
quella in esame sui monopoli) nella categoria delle imposte sui redditi, non sono
applicabili nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli artt. 37
dello statuto e 7 delle norme di attuazione, i quali (come si è visto) riguardano
esclusivamente le imposte sui redditi.
2.4.4. – La Regione rivendica, in quarto luogo, il gettito dell’imposta sugli
interessi ed altri proventi applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di
deposito − ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 −, mediante
ritenute effettuate dall’Ente poste italiane (ora s.p.a. Poste Italiane) e dagli istituti di
credito aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le
ritenute eseguite dai suddetti «sostituti di imposta siano relative a interessi e altri
proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie
operanti nella Regione».
Al pari dei tributi precedentemente esaminati, la rivendicazione di tale imposta
da parte della ricorrente non è fondata.
Il tributo in esame è versato all’erario dall’Ente Poste o dalla banca che, nella
loro qualità di sostituti di imposta, hanno effettuato ritenute (in via di acconto o di
imposta, a seconda dei casi) in relazione agli interessi e proventi dovuti al depositante.
In base al criterio del luogo della riscossione da applicare nella specie, rileva il luogo in
cui il sostituto d’imposta ha effettuato il versamento all’erario, e cioè il luogo in cui
esso ha domicilio fiscale. Ne consegue che, nel caso in cui i sostituti d’imposta siano
l’Ente Poste italiane o banche che abbiano il proprio domicilio fiscale fuori dal territorio
29
siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, ai sensi dell’art. 2 delle norme di
attuazione statutaria.
2.4.5. – Infine, in quinto luogo, la Regione rivendica il gettito delle «ritenute
d’acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede
centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in
favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività
lavorativa nel territorio della regione».
La pretesa della ricorrente non è fondata neppure in questa ipotesi.
Deve prendersi preliminarmente atto che – come già notato in precedenza − non
è controversa tra le parti la spettanza regionale della quota delle imposte sui redditi di
impresa o di lavoro dipendente afferente agli stabilimenti od impianti ubicati in Sicilia
ed appartenenti ad imprese pubbliche o private con sede centrale fuori dal territorio
della Regione (artt. 37 dello statuto e 7 delle relative norme di attuazione). La richiesta
della ricorrente riguarda, infatti, ipotesi diverse, relative a datori di lavoro pubblici non
imprenditori, per le quali opera il generale criterio di riparto basato sul luogo della
riscossione del tributo e non quello eccezionale basato sul luogo di realizzazione del
presupposto d’imposta. Per tali ritenute d’acconto, operate alla fonte (ai sensi dell’art.
23 del d.P.R. n. 600 del 1973) nei confronti dei propri dipendenti, da amministrazioni
pubbliche di natura non imprenditoriale, nella loro qualità di sostituti d’imposta, e
riscosse dall’erario mediante versamento diretto (ai sensi dell’art. 3, primo comma,
numero 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), rileva, dunque, soltanto il luogo in cui
le ritenute sono versate all’erario, cioè il luogo in cui è la sede centrale di dette
amministrazioni, senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del
dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell’amministrazione
presso i quali viene svolta l’attività lavorativa. Poiché la questione è posta dalla
ricorrente solo per le amministrazioni pubbliche con sede centrale situata fuori dal
territorio siciliano, il gettito delle ritenute spetta, in tali ipotesi, allo Stato e va rigettata,
pertanto, la richiesta della Regione. A maggior ragione, tale conclusione vale per
l’ipotesi di ritenuta diretta in acconto da parte dello Stato, ai sensi degli artt. 29 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 2 del d.P.R. n. 602 del 1973.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
30
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle
finanze emettere la nota in data 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, del
Dipartimento per le politiche fiscali presso detto Ministero, impugnata dalla Regione
Siciliana con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA




SENTENZA N. 115
ANNO 2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE



SENTENZA


nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito della nota n. 14413-2008,
emessa in data 13 agosto 2008 dal Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale e della nota prot. n.
0108357, emessa in data 24 settembre 2008 dal suddetto Ministero, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni – Ufficio IX, promossi dalla Regione Siciliana con ricorsi notificati il
20 ottobre ed il 26 novembre 2008, depositati in cancelleria il 28 ottobre ed il 3
dicembre 2008 ed iscritti al n. 17 ed al n. 24 del registro conflitti tra enti 2008.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana e l’avvocato dello
2
Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 28 ottobre
successivo (registro ricorsi per conflitti fra enti n. 17 del 2008), la Regione Siciliana – in
riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia (regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all’intero decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione Siciliana in materia finanziaria), e, in particolare, all’art. 2 del medesimo
decreto – ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla
nota n. 14413-2008, emessa in data 13 agosto 2008 dal Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale.
1.1. – Riferisce la ricorrente che, con il provvedimento impugnato − pervenutole
in data 20 agosto 2008 − sono state rigettate le istanze (di cui alla nota prot. n. 8298 del
29 giugno 2007, alla nota n. 6991 del 21 maggio 2008, nonché alla «assessoriale prot. n.
9645 del 24 luglio 2008») con le quali la stessa Regione aveva rivendicato a sé la
spettanza del gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici
ed aveva sollecitato «l’emanazione delle opportune disposizioni e l’adozione dei
provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito
relativo». La ricorrente rileva in proposito che la Direttiva del Consiglio dell’Unione
europea del 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE (Ristrutturazione del quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), ed il decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, che ha recepito nell’ordinamento italiano la predetta direttiva
comunitaria, hanno determinato «sostanziali cambiamenti» nella disciplina nazionale
della tassazione indiretta di alcuni prodotti energetici, modificandone le relative accise
da imposte di produzione in imposte sul consumo.
La ricorrente afferma che l’impugnata nota víola gli artt. 36 e 37 dello statuto
della Regione Siciliana ed il d.P.R. n. 1074 del 1965, perché tali norme attribuiscono
alla Regione tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto
d’imposta si sia verificato nell’àmbito della stessa Regione, con le eccezioni previste sia
dal secondo comma dell’art. 36 dello statuto (imposte di produzione, entrate del
monopolio dei tabacchi e del lotto), sia dall’art. 2 del menzionato d.P.R. n. 1074 del
1965 (nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
3
Stato specificate nelle leggi medesime; entrate derivanti dalle imposte di produzione,
dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie carattere nazionale).
1.2. – Piú specificamente, la ricorrente rileva che: a) l’art. 1 del d.lgs. n. 26 del
2007 ha apportato significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative); b) tale disposizione ha integralmente sostituito gli
artt. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) e 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale)
del citato d.lgs. n. 504 del 1995, determinando un «nuovo assetto» di tali imposte
indirette, con lo spostamento del momento impositivo − per alcuni prodotti energetici
quali il carbone, la lignite, il coke ed il gas naturale − da quello della produzione a
quello della fornitura e del relativo consumo; c) il comma 6 dell’art. 21, come sostituito,
prevede, infatti, che «I prodotti di cui al comma 2, lettera h) [cioè: carbone, lignite e
coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)], sono sottoposti ad accisa, con l’applicazione
dell’aliquota […] al momento della fornitura […]» e che «Si considera fornitura anche
l’estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per
uso proprio»; d) il comma 1 dell’art. 26, come sostituito, prevede, a sua volta, che: «Il
gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per
usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con
l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso
proprio»; e) anche l’Agenzia delle dogane − nel fornire, con la circolare del 8 maggio
2007, n. 17/D, indicazioni applicative a séguito del d.lgs. n. 26 del 2007 − ha ritenuto di
dover «sottolineare l’individuazione, per molti di questi prodotti, del peculiare momento
generatore dell’obbligazione tributaria nell’atto di cessione all’utente finale (…)»; f) che
la citata circolare ribadisce, per il gas naturale (par. 8.1), che «il momento generativo
dell’obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai
consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso
proprio (…)» e che, quanto a carbone,lignite e coke di carbon fossile, per tali prodotti
«momento generatore ed esigibilità dell’imposta coincidono con la fornitura del
prodotto stesso all’utilizzatore finale» (par. 9).
La ricorrente afferma che, in ragione di tali modifiche normative, non è piú
possibile configurare la tassazione dei prodotti in questione quale imposta di
4
produzione. Tale circostanza − prosegue la ricorrente − «assume particolare rilievo con
riguardo al particolare impianto finanziario della Regione siciliana», in quanto, ai sensi
dell’art. 36 dello statuto speciale e delle correlate norme di attuazione in materia
finanziaria, sono attribuite alla Regione medesima tutte le entrate tributarie erariali,
dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse nell’àmbito del suo territorio, ad
eccezione delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei
tabacchi, dal lotto e dalle lotterie carattere nazionale, tutte riservate allo Stato. Quanto
all’imposta sul gas, non ha poi rilievo alcuno − secondo la ricorrente − la circostanza
che la tabella A) annessa al citato d.P.R. n. 1074 del 1965 annoveri, tra le altre «imposte
di produzione» ivi previste quali «Entrate tributarie riservate allo Stato in base all’art.
36, secondo comma, dello Statuto», anche l’«imposta erariale sul gas metano». Infatti,
tale inclusione non determinerebbe alcuna riserva assoluta in favore dello Stato, ma
sarebbe giustificata da «scopi esplicativi e di chiarezza», in quanto, al momento della
compilazione delle norme di attuazione, l’imposizione erariale sul gas metano era
configurata quale imposta di produzione. In ogni caso − aggiunge la stessa ricorrente −
la richiesta di attribuzione alla Regione Siciliana ha per oggetto il gettito dell’imposta
sul «gas naturale» e non l’«imposta erariale sul gas metano».
La Regione ritiene, poi, prive di fondamento le ragioni adottate dallo Stato, con
la nota impugnata, per denegare la spettanza delle accise su carbone, coke e lignite.
In proposito, la ricorrente rileva, in primo luogo, che è infondato l’argomento
secondo cui le imposte su tali prodotti vennero destinate, in origine, «a specifiche
esigenze di copertura di spese», considerando che l’art. 52, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), ha disposto che «cessano di avere
applicazione le riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo comma
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con
leggi entrate in vigore anteriormente».
In secondo luogo, la Regione ricorrente afferma che è privo di pregio anche
l’ulteriore argomento prospettato nella nota oggetto di impugnazione, secondo cui i
tributi in questione non erano stati istituiti all’epoca della compilazione delle norme
statutarie in materia finanziaria e che, pertanto, essi non possono essere oggi di
spettanza regionale. Per la ricorrente, infatti, la Corte costituzionale, ricostruendo in
diverse pronunzie l’assetto finanziario della Regione siciliana, ha riconosciuto non
soltanto la spettanza «del gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati
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dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della regione
siciliana» (sentenza n. 11 del 1999), ma ha riconosciuto tale spettanza in relazione a
proventi da imposte istituite dopo l’emanazione delle norme di attuazione statutaria
(sentenza n. 288 del 2001).
In terzo luogo, la ricorrente contesta l’ulteriore argomento prospettato nella nota
ministeriale, secondo cui, essendo unico il concetto di accisa, la distinzione tra imposte
di fabbricazione e imposte di consumo sarebbe di natura «puramente concettuale», tale,
quindi, da non consentire la sottrazione all’erario statale del gettito di tassazione dei
prodotti energetici in questione. La Regione ricorrente rileva infatti che: a) le definizioni
legislative di “accisa” preesistenti al recepimento della Direttiva CE n. 2003/96/CE ad
opera del citato d.lgs. n. 26 del 2007 «non contrastano con i sostanziali cambiamenti da
tale decreto legislativo determinati nella disciplina della tassazione indiretta»; b) ciò che
accomuna le varie imposizioni, sulla fabbricazione o sui consumi, sotto il termine
“accisa” «è solo la loro natura di imposizioni indirette che gravano sulla quantità dei
beni prodotti o immessi in consumo», a differenza, ad esempio, dell’IVA che incide sul
loro valore; c) come già sottolineato, l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuisce alla
Regione, per contro, la spettanza di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» e riserva allo
Stato, in combinato con l’art. 36 dello statuto, le sole entrate derivanti dalle imposte di
produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie nazionali; d) il quadro
statutario in materia finanziaria ha dunque «operato una ripartizione “dinamica” fra
Stato e Regione non basato su criteri quantitativi, ma sulla natura dei tributi», fatte salve
le nuove imposte istituite dallo Stato con specifica destinazione alla copertura di
determinate spese, con la conseguenza che spetta all’erario regionale il gettito
dell’imposizione, maturata nell’àmbito della regione, derivante dalla tassazione indiretta
del gas naturale, carbone, lignite e coke, secondo il vigente testo del d.lgs. n. 504 del
1995.
In forza di tali considerazioni, la Regione Siciliana ha chiesto che, in
accoglimento del ricorso, la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della nota
impugnata, in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite
dagli artt. 36 e 37 dello statuto e dalle correlate norme di attuazione approvate con il
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e, conseguentemente, annulli l’atto impugnato «nella
parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle imposte» indicate nel ricorso,
maturate nell’àmbito del territorio della Regione siciliana.
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2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
infondato e, pertanto, rigettato.
La difesa erariale sostiene che l’eventuale conversione, per effetto del d.lgs. n.
26 del 2007, delle imposte sul gas naturale, sulla lignite, sul carbone e sul coke da
imposte di fabbricazione in imposte di consumo «non potrebbe comunque legittimare
[…] l’attribuzione alla Regione delle relative entrate». Ciò in quanto «eventuali
modifiche del momento generatore dell’obbligazione tributaria» relativa ai prodotti
energetici in questione non potrebbero comunque «influire sulla natura giuridica dei
tributi correlati», i quali rimangono assoggettati al regime proprio delle “accise”, cui
appartengono, senza che siano esclusi dalla categoria delle entrate riservate
espressamente allo Stato. A parere della difesa erariale, infatti, la categoria delle
“accise” è unitaria ed è comprensiva sia delle imposte di fabbricazione che di quelle di
consumo, a prescindere dallo specifico presupposto impositivo. Unitarietà, questa, che è
desumibile da una serie di indici normativi, ed, in particolare: a) dall’art. 1, comma 2,
lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1995, il quale definisce “accisa” «l’imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di
fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo»; b)
dall’art. 7, comma 2, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale), secondo il quale per accisa «si intende», tra
l’altro, «l’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato “orimulsion” (NC 2714),
impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del 24
novembre 1988 del Consiglio».
In ogni caso, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il sistema di
ripartizione delle entrate tributarie non è ispirato ad un criterio in forza del quale allo
Stato sono riservate le entrate derivanti da imposte con presupposto impositivo
coincidente con la fabbricazione del prodotto, ma all’esigenza di attribuire all’erario
centrale «tutte quelle entrate derivanti da imposte gravanti su determinati prodotti, a
prescindere dallo specifico presupposto impositivo». Da ciò consegue che le «imposte
sulla produzione», contemplate dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 quali «entrate
derivanti da imposte riservate allo Stato», sono riconducibili a quelle comprese nella
categoria unitaria delle “accise”. Inoltre, secondo la difesa dello Stato, il «gas naturale»
di cui al d.lgs. n. 26 del 2007 non è che una nuova denominazione del «gas metano», la
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cui imposta erariale, secondo la tabella A) allegata al d.P.R. n. 1074 del 1965, è riservata
espressamente all’erario statale. L’Avvocatura dello Stato evidenzia, infine, che
l’eventuale accoglimento del ricorso «introdurrebbe nella materia una soluzione
distonica rispetto alla corretta ricostruzione dei rapporti tra Stato e regioni» quale
delineata dal testo dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., posto che la materia
doganale è stata sempre sottratta alla competenza regionale.
3. – Con ricorso notificato il 26 novembre 2008 e depositato il 3 dicembre
successivo (registro ricorsi per conflitti fra enti n. 24 del 2008), la Regione Siciliana – in
riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, all’intero d.P.R. n. 1074 del 1965 e, in
particolare, all’art. 2 del medesimo decreto – ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione alla nota prot. n. 0108357, emessa in data 24
settembre 2008 dal suddetto Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni – Ufficio IX.
Riferisce la ricorrente che, con il provvedimento impugnato, pervenutole in data
29 settembre 2008, sono state rigettate le istanze (di cui alle note prot. n. 8298 del 29
giugno 2007, n. 12919 del 26 ottobre 2007 e n. 6991 del 21 maggio 2008, nonché alla
«assessoriale prot. n. 9645 del 24 luglio 2008») − con le quali la stessa Regione aveva
rivendicato a sé la spettanza del gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni
prodotti energetici ed aveva sollecitato «l’emanazione delle opportune disposizioni e
l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio
regionale del gettito relativo».
La Regione ricorrente evidenzia che il provvedimento oggetto di impugnativa è
confermativo della nota 13 agosto 2008, n. 14413-2008 dello stesso Ministero, già
impugnata dalla medesima Regione dinnanzi a questa Corte ed oggetto del conflitto tra
enti n. 17 del 2008 e che, pertanto, «l’odierna impugnativa segue a quella (…) citata
essenzialmente a fini cautelativi». In ragione di tali premesse, la Regione Siciliana
ripropone integralmente il contenuto del ricorso per conflitto tra enti n. 17 del 2008 e
conclude chiedendo che la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari l’illegittimità
costituzionale della nota, in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia
finanziaria sancite negli artt. 36 e 37 dello statuto e delle correlate norme di attuazione
approvate con il d.P.R. n. 1074 del 1965, e, per l’effetto, annulli l’atto impugnato «nella
parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle imposte», già individuate nel
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citato ricorso n. 17 del 2008 e «maturate nell’ambito del territorio della Regione
siciliana».
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito anche in tale secondo
giudizio, ribadendo le argomentazioni svolte nel precedente.
5. – In vista dell’udienza pubblica, la Regione ha depositato una memoria
riguardante, congiuntamente, i ricorsi n. 17 e n. 24 del 2008, con la quale vengono
contestate le deduzioni formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.
5.1. – Con riferimento alla tesi della difesa erariale secondo cui le accise, quali
imposte comprendenti sia quelle di fabbricazione che di consumo, sarebbero comunque
di spettanza statale, la ricorrente rileva che tale affermazione non considera che l’art. 36
dello statuto della Regione medesima riserva allo Stato non le “accise”, bensí soltanto le
«imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto». Inoltre,
neppure le norme di attuazione dello statuto medesimo fanno menzione del termine
“accisa”; al contrario, il numero 11) della tabella A) del d.P.R. n. 1074 del 1965
individua come spettanti allo Stato le «imposte di produzione», includendovi soltanto
imposte di fabbricazione e produzione e nessuna imposta di consumo: ed, anzi, talune di
queste ultime (come l’imposta sul consumo del caffè o del cacao) sono indicate
espressamente di spettanza regionale nella tabella D) del medesimo d.P.R. n. 1074 del
1965. Secondo la Regione ricorrente, dunque, «è fuorviante» affermare, invocando
l’ampia ed unitaria nozione di accisa, che la trasformazione di un’entrata tributaria da
imposta di produzione o fabbricazione in imposta di consumo «sia priva di
conseguenze» in ordine al riparto delle entrate tributarie di cui all’art. 36 dello statuto
della Regione Siciliana.
5.2. – La ricorrente evidenzia, poi, che la nozione di accisa non coincide con
quella di «imposta di produzione o fabbricazione», ma connota, semplicemente,
l’«imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi» (art. 1, comma 2, lettera b, del
d.lgs. n. 504 del 1995); inoltre, «l’unitarietà di considerazione» di tale nozione viene in
rilievo solo in quanto essa grava «sulla quantità dei beni prodotti o immessi in consumo
esprimendosi in termini di aliquote rapportate all’unità di misura».
5.3. – Infine, la Regione Siciliana reputa «inconferente» il richiamo all’art. 117,
secondo comma, lettera q), Cost., perché tale norma riguarda la materia doganale,
«intesa quale mezzo di protezione dell’economia nazionale nel quadro internazionale»,
e non è, perciò, pertinente né alla materia tributaria né alle accise, «indirizzate anche e
soprattutto alla tassazione di prodotti dell’economia interna».
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Considerato in diritto
1. – La Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli artt. 36 e 37 del
proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all’intero decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia finanziaria), e, in particolare, all’art. 2 di detto decreto – due distinti
ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione,
rispettivamente, alla nota emessa in data 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, dal
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione
federalismo fiscale (ricorso n. 17 del 2008), ed alla nota emessa in data 24 settembre
2008, prot. n. 0108357, dallo stesso Ministero, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni –
Ufficio IX (ricorso n. 24 del 2008).
La ricorrente riferisce che: a) con le note n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912
del 26 ottobre 2007, n. 6991 del 21 maggio 2008 e n. 9645 del 24 luglio 2008, aveva
richiesto «l’acquisizione al bilancio regionale del gettito» delle imposte indirette
disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), relativamente a quelle concernenti alcuni prodotti
energetici, quali il gas naturale, il carbone, la lignite ed il coke, e «maturate nell’ambito
del territorio della Regione siciliana»; b) la richiesta era motivata dal fatto che − a
séguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità), modificativo del citato d.lgs. n. 504 del 1995 – tali
imposte debbono essere qualificate non piú «di produzione» (con gettito riservato,
quindi, allo Stato, ai sensi del secondo comma dell’art. 36 dello statuto e del secondo
comma dell’art. 2 delle norme di attuazione statutaria), ma «sul consumo», con gettito
spettante alla Regione; c) con le note impugnate, il Ministero dell’economia e delle
finanze aveva respinto la suddetta richiesta, negando la spettanza regionale del gettito
delle suddette imposte, sul rilievo che: c.1.) l’imposta sul gas naturale costituisce
soltanto una nuova denominazione dell’imposta sul metano, il cui gettito è attribuito
espressamente allo Stato dal combinato disposto dell’art. 2 delle norme di attuazione
statutaria e del numero 11) della tabella A) annessa a tali norme; c.2.) tutte le imposte
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richiamate dalla Regione (ivi compresa quella sul gas naturale) rientrano – ai sensi del
d.lgs. n. 504 del 1995 − nella unitaria nozione di «accisa», nell’àmbito della quale la
distinzione tra imposte «di produzione» e «sul consumo» è «meramente concettuale»,
con la conseguenza che ogni accisa va considerata «alla stessa stregua delle imposte di
produzione», il cui gettito è attribuito allo Stato dall’art. 36, secondo comma, dello
statuto.
La ricorrente conclude chiedendo che la Corte dichiari «l’illegittimità
costituzionale» delle note ministeriali impugnate, perché lesive delle attribuzioni
regionali in materia finanziaria garantite dagli evocati parametri, ed annulli tali atti,
nella parte in cui viene da essi negata la spettanza regionale del gettito delle suddette
imposte indirette, «maturate nell’ambito del territorio della Regione siciliana».
2. – I proposti ricorsi hanno ad oggetto note ministeriali di contenuto
sostanzialmente identico, emesse dallo stesso Ministero, e prospettano i medesimi
motivi di impugnazione, chiedendo il riconoscimento della spettanza alla Regione del
gettito delle stesse imposte indirette. Tali elementi di connessione inducono a disporre
la riunione dei giudizi, perché questi siano congiuntamente trattati e decisi.
3. − I sollevati conflitti vanno risolti nel senso che spettava allo Stato emanare le
note impugnate dalla Regione.
3.1. – Va premesso che i conflitti riguardano esclusivamente l’attribuzione del
gettito delle accise sul gas naturale, carbone, lignite e coke divenute esigibili
nell’àmbito del territorio della Regione Siciliana.
Al riguardo, la normativa statutaria riserva in via generale allo Stato il gettito
delle «imposte di produzione» (art. 36, secondo comma, dello statuto regionale; art. 2,
secondo comma, delle norme di attuazione del medesimo statuto). Nell’àmbito di tale
previsione generale, la tabella A) indica tra le «Imposte di produzione» alcuni specifici
tipi di tributo, all’epoca esistenti, quali le «[…] 9) Imposte di fabbricazione sugli oli
minerali, loro derivati e prodotti analoghi; 10) Imposte di fabbricazione sui gas
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; 11)
Imposta erariale sul gas metano […]».
Per la risoluzione dei conflitti è necessario accertare, perciò, se le accise gravanti
sui prodotti energetici indicati dalla ricorrente, come disciplinate dal vigente testo del
d.lgs. n. 504 del 1995, risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 26 del 2007,
rientrino o no tra le «imposte di produzione» che la sopra indicata normativa statutaria
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riserva allo Stato, integrando cosí l’elencazione contenuta nella citata tabella A) annessa
alle norme di attuazione statutaria.
3.2. – La ricorrente assume che le accise in questione, in quanto si applicano al
momento della fornitura del prodotto energetico al consumatore finale (artt. 21 e 26 del
citato d.lgs. n. 504 del 1995), vanno qualificate come «imposte sul consumo», che − non
costituendo «imposte di produzione», ai sensi della sopra ricordata normativa statutaria
− spettano alla Regione Siciliana, con riferimento alle forniture effettuate nel territorio
regionale. E ciò ancorché dette accise non siano comprese nell’elenco delle imposte
nominativamente attribuite dallo statuto (e dalle correlative norme di attuazione) alla
Regione Siciliana.
Tale assunto non è fondato.
3.2.1. − Nello statuto della Regione Siciliana e nella relativa normativa di
attuazione non viene utilizzato il termine «accisa», ma sono impiegati esclusivamente i
termini, da un lato, «imposta di produzione», nel cui àmbito sono espressamente
ricondotte alcune specifiche «imposte di fabbricazione», e, dall’altro, «imposta sul
consumo».
In particolare, come si è già accennato, l’art. 36, secondo comma, dello statuto
attribuisce allo Stato il gettito delle «imposte di produzione» ed il secondo comma
dell’art. 2 delle correlative norme di attuazione ribadisce che «competono allo Stato» le
entrate derivanti da tali imposte. L’elenco di dette entrate contenuto nella tabella A)
annessa alle medesime norme di attuazione individua nominativamente, tra le «imposte
di produzione», varie «imposte di fabbricazione» ed alcuni «proventi derivanti dalla
vendita» di determinati beni. Lo statuto non fa mai riferimento alle «imposte sul
consumo» e, pertanto, non fissa alcun principio generale di riserva alla Regione di dette
imposte. Solo nelle tabelle B) e D) annesse alle norme di attuazione – riguardanti,
rispettivamente, i proventi del monopolio tabacchi spettanti allo Stato e varie «Entrate
tributarie ed extratributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale» – vengono
menzionati alcuni tributi denominati «imposte sul consumo».
Da tale ricognizione normativa si desume che tutte le «imposte di produzione»
spettano, come stabilito in via di principio dallo statuto, allo Stato e che, perciò, l’elenco
di dette imposte contenuto nella suddetta tabella A) ha carattere meramente
esemplificativo. Ne consegue, altresí, che l’espressione «imposte di produzione» è
suscettibile di includere altri tributi aventi le medesime caratteristiche delle imposte
elencate nella menzionata tabella A). La mancanza invece, in tale sistema di norme, di
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un corrispondente principio generale di riserva alla Regione delle «imposte sul
consumo» comporta che ad essa spettino esclusivamente quelle rientranti nella
elencazione tassativa della tabella D) annessa alle norme di attuazione, secondo gli
ordinari criteri di riparto del gettito. Anche per le imposte non rientranti né nella
nozione di «imposte di produzione» né nell’elenco contenuto nella tabella D) si
applicano i diversi criteri di riparto del gettito tra Stato e Regione stabiliti dalle altre
norme statutarie e di attuazione statutaria.
3.2.2. – Né a tale conclusione può opporsi che dalla citata tabella D) sarebbe
desumibile il principio della spettanza alla Regione di tutte le imposte «sul consumo»,
come sarebbe dimostrato dalla circostanza che, in tale tabella, alla dettagliata
elencazione – ai numeri 1), 2) e 4) – di alcune specifiche imposte denominate «sul
consumo» (del caffè, del cacao e delle banane) riservate alla Regione, fa séguito – al
numero 5) – l’indeterminata menzione di «Entrate eventuali e diverse», ugualmente
riservate alla Regione, concernenti, genericamente, «le imposte sul consumo e le
dogane».
La genericità del richiamo alle «imposte sul consumo», infatti, è solo apparente
e non è sufficiente a rendere aperto l’elenco della tabella D). E ciò perché, come si è
appena detto, il legislatore delle norme di attuazione statutaria, attraverso tale richiamo,
non ha inteso presupporre una precisa ed univoca distinzione dogmatica tra imposte di
produzione e imposte sul consumo, sulla base della quale riservare alla Regione il
gettito di tutte le imposte sul consumo, ma ha solo voluto attribuire alla Regione
medesima quei tributi che erano denominati come «imposte di consumo» dalla
legislazione dell’epoca. Tale attribuzione riguarda, pertanto, solo determinati tributi sul
consumo e tra questi, in particolare, le ora abolite imposte locali di consumo, previste
dal regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale). Ciò è
confermato dalle seguenti considerazioni: a) in primo luogo, la natura delle norme di
attuazione dello statuto impedisce di ritenere che la menzione delle «imposte sul
consumo» contenuta solo nel numero 5) della tabella D) annessa a tali norme sia di per
sé idonea ad introdurre un importante criterio generale di riparto del gettito tributario tra
Stato e Regione, basato sulla distinzione tra imposte di produzione e imposte sul
consumo, senza che quest’ultima categoria trovi rispondenza in alcuna norma statutaria
(diversamente da quanto accade per le «imposte di produzione»); b) in secondo luogo,
l’intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era solo quello,
eminentemente pratico, di fondare il riparto del gettito tributario tra Stato e Regione su
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un criterio sicuro ed efficiente – quale quello della distinzione tra la categoria generale
delle imposte di produzione, da una parte, e la semplice elencazione delle imposte
indirette sul consumo contenuta nella tabella D), dall’altra – e non invece su un criterio
imperniato sulla distinzione concettuale tra i due tipi di imposizione, il quale
presupponeva indubbiamente piú complesse, incerte ed opinabili costruzioni
dogmatiche circa la traslazione dell’onere tributario e la funzione, a tal fine,
dell’eventuale rivalsa.
3.2.3. – Chiarito il carattere tassativo dell’elencazione delle imposte sul consumo
contenuta nella tabella D), va ora rilevato che il termine «accisa» è stato introdotto
nell’ordinamento italiano solo successivamente alla normativa statutaria e di attuazione
statutaria ora esaminata, con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale è stato emanato in puntuale
attuazione di diverse direttive comunitarie (direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25
febbraio 1995; direttive del Consiglio, tutte del 19 ottobre 1992: n. 92/79/CEE, n.
92/80/CEE, n. 92/81/CEE, n. 92/82/CEE, n. 92/83/CEE e n. 92/84/CEE). In particolare,
l’art. 1, comma 2, lettera a), di tale decreto-legge reca una precisa definizione legale di
«accisa»; definizione che è stata, poi, letteralmente riprodotta nell’art. 1, comma 2,
lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi, introdotto dal d.lgs. n. 504 del 1995, con la seguente
formulazione: «l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la
denominazione di imposta di fabbricazione e di consumo e corrispondente sovrimposta
di confine o di consumo». L’art. 2 dello stesso decreto legislativo – inserito, come l’art.
1, tra le «Disposizioni generali» (Capo I) della «Disciplina delle accise» (Titolo I) e,
quindi, applicabile a tutti i tipi di accise, sia sulla produzione che sul consumo –
stabilisce, al pari dei commi 1 e 2 del corrispondente art. 2 del decreto-legge n. 331 del
1993, che: a) «Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al
momento della fabbricazione o della importazione» (comma 1); b) «L’accisa è esigibile
all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato […]»
(comma 2).
In forza della normativa comunitaria e del citato decreto legislativo, dunque, non
ha rilevanza nella struttura dell’accisa la distinzione – pure astrattamente prevista dalla
legge – tra imposte indirette sulla produzione ed imposte indirette sul consumo, perché
in tale struttura vengono in considerazione, per ambedue i tipi di imposta,
esclusivamente il «fatto generatore» del tributo (come si esprime la rubrica dell’art. 2
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del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 331 del 1993), costituito dalla
«fabbricazione» (id est, dalla produzione), e la «condizione [sospensiva] di esigibilità»
del tributo stesso, costituita dalla «immissione in consumo». Proprio con riferimento a
tale distinzione tra fatto generatore e condizione di esigibilità del tributo, l’art. 1,
comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo – al pari del corrispondente art. 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 331 del 1993 – definisce «regime sospensivo»
il regime fiscale applicabile all’accisa sul bene fabbricato (o prodotto) fino al momento
dell’esigibilità dell’accisa medesima.
Tali norme, perciò, hanno l’esplicito obiettivo di creare una nozione unitaria di
accisa quale imposta relativa a specifici settori di produzione, in cui il consumo rileva
esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato) ed ai fini
dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della
fabbricazione (o importazione); e ciò ancorché, in base al sistema voluto dal legislatore,
il soggetto che immette in consumo – e, perciò, tenuto al pagamento del tributo – possa
essere diverso dal soggetto fabbricante (o produttore). Né la relativa disciplina si risolve
in una irrilevante autoqualificazione legislativa. Anche a voler ricostruire in modo
diverso la struttura del tributo (come ha fatto parte della dottrina, ad esempio
individuando il presupposto d’imposta nella sola condizione di esigibilità oppure in una
fattispecie a formazione progressiva comprensiva sia della fabbricazione che della
suddetta condizione di esigibilità, ovvero dando alla previsione della rivalsa una
rilevanza ai fini della individuazione della natura dell’accisa), resta infatti fermo in ogni
caso che, secondo la disciplina legislativa sopra richiamata, alcuni effetti giuridici, come
la soggezione a vigilanza fiscale, sorgono – per tutte le accise disciplinate dal d.lgs. n.
504 del 1995 – sin dal momento della fabbricazione o importazione e che vi è una
particolare regolamentazione di eventi, come quelli riguardanti le perdite o distruzioni
di prodotti, che si verificano in regime sospensivo d’imposta e, quindi, prima
dell’avveramento della «condizione di esigibilità».
Ne consegue che dette accise – anche quando, in un qualche significato, siano
definibili «sul consumo» –, da un lato, presentano le indicate caratteristiche proprie
delle «imposte di produzione» riservate allo Stato dal secondo comma dell’art. 36 dello
statuto regionale e dal secondo comma dell’art. 2 delle correlative norme di attuazione
e, dall’altro, non rientrano comunque (per quanto detto ai punti 3.2.1. e 3.2.2.)
nell’elenco delle «imposte sul consumo» di cui alla tabella D) annessa alla normativa di
attuazione statutaria.
15
3.2.4. – Questa conclusione vale anche per le accise sui prodotti energetici
disciplinate dal d.lgs. n. 26 del 2007, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, il cui
gettito è rivendicato dalla Regione Siciliana, con riferimento al gas naturale, al carbone,
alla lignite ed al coke.
Tale decreto legislativo infatti, nel modificare il d.lgs. n. 504 del 1995 al fine di
dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 96/2003/CE del 27 ottobre 2003 (la quale
aveva abrogato le citate direttive n. 92/81/CEE e n. 92/82/CEE, sostituendole ed
ampliando il campo applicativo della parimenti citata direttiva n. 92/12/CEE), si è
limitato, in coerenza con l’indicata direttiva e con riguardo ai prodotti energetici, a
mutare la definizione ed il nomen dei beni tassati, ad introdurre la menzionata piú ampia
categoria generale dei «prodotti energetici», a ricomprendere nella denominazione di
«gas naturale» il bene «gas metano» ed a spostare – per i particolari prodotti energetici
menzionati dalla ricorrente – il momento dell’esigibilità delle citate imposte indirette
dall’atto della loro «immissione in consumo» a quello della «fornitura» (art. 21, comma
6, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente, per il carbone, la lignite ed il coke) o
della «fornitura al consumatore finale» (art. 26, commi 1, 7 e 9, del medesimo decreto
legislativo, sempre nel testo vigente, per il gas naturale). Anche in base alla nuova
formulazione, pertanto, le imposte indirette sui sopraindicati prodotti energetici,
analogamente alla previgente disciplina: a) riguardano specifici settori di produzione; b)
in forza del citato art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1995 (inserito, come si è visto, tra le
«Disposizioni generali» e, quindi, applicabile ad ogni tipo di accisa), si articolano in un
«fatto generatore» dell’obbligazione tributaria, costituito dalla «fabbricazione» (o
dall’estrazione o dall’importazione) del bene, e in una condizione sospensiva
denominata – come si è visto – «condizione di esigibilità» dell’imposta stessa
(condizione che non consiste piú nell’«immissione in consumo», ma nella «fornitura» o
«fornitura al consumatore finale»).
Va poi considerato che tutte le menzionate accise sui prodotti energetici hanno la
loro genesi storica nelle previgenti accise sugli oli minerali e sul gas metano, il cui
gettito, in quanto imposte di fabbricazione, spettava indubbiamente allo Stato, in forza
dello stesso statuto regionale (circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente).
È ragionevole ritenere, pertanto, che la nuova disciplina delle imposte,
riproducendo la struttura e la funzione dei precedenti prelievi e modificando, in
applicazione della sopravvenuta direttiva comunitaria, solo il momento della loro
esigibilità, non abbia alterato la natura di imposte di produzione propria delle previgenti
16
accise. È, comunque, appena il caso di accennare al riguardo che l’eventuale incidenza
delle accise sul consumatore finale, in quanto può verificarsi economicamente sia per
quelle sulla produzione che per quelle sul consumo, è circostanza inidonea ad infirmare
le precedenti considerazioni sulla natura, propria delle accise in questione, di imposte
sulla produzione.
3.2.5. – Questo quadro normativo è stato confermato, da ultimo, dalla direttiva
del Consiglio n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (Direttiva del Consiglio relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE), in vigore dal 15
gennaio 2009. Tale direttiva – nel sostituire la sopra citata direttiva n. 92/12/CEE e
nello stabilire il «regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o
indirettamente, sul consumo» dei prodotti energetici di cui alla direttiva n. 2003/96/CE,
dell’alcole e delle bevande alcoliche di cui alle direttive n. 92/83/CEE e n. 92/84/CEE e
dei tabacchi e lavorati di cui alle direttive n. 95/59/CE, n. 92/79/CEE e n. 92/80/CEE –
ribadisce che «I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto: a)
della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della
Comunità; b) della loro importazione nel territorio della Comunità» (art. 2) e che
«L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in
consumo» (art. 7, paragrafo 1), inteso, per «immissione in consumo» anche «lo
svincolo[…] da un regime di sospensione dall’accisa» (art. 7, paragrafo 2, lettera a).
Anche in base all’attuale normativa comunitaria, dunque, l’obbligazione tributaria sorge
già con la «fabbricazione» (o estrazione) e, fino al momento della sua «esigibilità»,
l’accisa è assoggettata ad un «regime di sospensione» (art. 4). In tal modo, le accise
sono trattate come tributi indiretti afferenti alla fabbricazione (produzione),
indipendentemente dalla loro incidenza economica sul consumo.
3.3. – Le suddette argomentazioni testuali, storiche e sistematiche convergono
univocamente, dunque, nell’evidenziare che il gettito delle accise sui prodotti energetici
introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007 e rivendicato dalla ricorrente è riservato non alla
Regione Siciliana, ma allo Stato, in forza degli artt. 36, secondo comma, dello statuto e
2, secondo comma, delle correlative norme di attuazione, trattandosi di gettito relativo a
«imposte di produzione». Di conseguenza, deve escludersi che lo Stato, negando alla
Regione Siciliana, con le note ministeriali impugnate, l’attribuzione del gettito relativo
alle suddette accise, abbia invaso la sfera di competenza costituzionale della Regione
medesima.
PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle
finanze emettere le note in data 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Dipartimento
delle finanze – Direzione federalismo fiscale, presso detto Ministero, e in data 24
settembre 2008, prot. n. 0108357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Ufficio IX,
presso il medesimo Ministero, impugnate dalla Regione Siciliana con i ricorsi per
conflitto di attribuzione indicati in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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