Controllo a distanza mediante telecamere installate sui semafori
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Documento inserito giovedì 2 luglio 2009
Controllo a distanza mediante telecamere installate sui semafori
Da tempo, ormai, abbiamo fatto la conoscenza delle telecamere denominate “traffiphot”, che sono state introdotte in primo luogo a Roma nell’ottobre 2001 ed a Milano in data 2 aprile 2002, con l’intento di controllare gli eccessi di velocità, la violazione di rosso semaforico ed il transito abusivo nelle zone a traffico limitato.
Tali sistemi sono stati introdotti per garantire e tutelare la sicurezza nella circolazione stradale, mirando ad inibire comportamenti contrari al codice della strada quale l’attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa.
Tuttavia, quello dei “traffiphot”, rimane un tema scottante e spesso capita di sentire notizie di cronaca quotidiana in cui sempre più spesso gli utenti della strada denunciano l’irregolarità di alcuni impianti semaforici muniti di telecamere.
I fatti di cronoca, ultimamente, hanno sollevato il problema relativo alle tempistiche del giallo semaforico estremamente ridotte, che non consentirebbero agli utenti della strada di arrestare la marcia in tempo utile per evitare che il famigerato occhio della telecamera faccia “scattare” la fotografia segnaletica e rilevatrice dell’infrazione con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa.
Quali i rimedi per gli automobilisti che si sentono vessati da questi occhi indiscreti?
Orbene, un rimedio effettivamente per evitare gli abusi derivanti dalla mancata manutenzione degli impianti rilevatori di traffico c’è.
In primo luogo, sarà necessario verificare, come ormai già tutti sanno - calendario alla mano - che i tempi della notifica della multa (150 giorni dal rilevamento dell’infrazione) siano stati rispettati.
In buona sostanza nel momento in cui viene ricevuta la notifica della multa sarà necessario verificare che dalla data indicata nella sanzione amministrativa come quella in cui è stata commessa l’infrazione e la data del timbro postale di ricevimento indicata sulla busta della comunicazione che è stata ricevuta, siano decorsi meno di 150 giorni. In caso contrario la sanzione sarà da impugnare chiedendo che la sanzione amministrativa venga dichiarata nulla per violazione di cui all’art. 201 CdS.
L’impugnazione andrà effetuata innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata elevata la contravvenzione, ovvero davanti al Prefetto del Comune dello stesso luogo, inviando la contestazione con lettera raccomandata a.r. .
Qualora, poi, i termini della notifica siano stati rispettati sì potrà passare all’esame del “merito”.
Sarà necessario, innanzitutto, esaminare le prove prodotte dall’organo sanzionante: le fotografie del veicolo e dei luoghi allegate alla sanzione stessa ed il timer indicante il susseguirsi dei fotogrammi rilevatori del’infrazione.
Non è detto che le fotografie siano allegate, in tal caso sarà opportuno recarsi presso il comando dell’organo sanzionante e richiederle.
Ove le fotografie fossero meno di due, si potrà impugnare la sanzione amministrativa per insufficienza di prove.
Infatti, nel caso di attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso, l’organo sanzionante dovrà allegare almeno due fotografie: la prima raffigurante il veicolo prima della linea d’arresto e la seconda deve rammostrare il veicolo che supera l’incorcio; in entrambe le fotografie dev’essere ben visibile il semaforo proiettante luce rossa e dev’essere indicato, coem detto sopra, il tag-timer.
In tutti gli altri casi si potrà ricorrere al Giudice di Pace ovvero al Prefetto territorialmente competente e dindicato all’interno della sanzione stessa, chiedendo che vengano verificate le tarature degli impianti.
Ed infatti “Non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature elettroniche di rilevazione, se munite solo della omologazione; la taratura di tutti gli strumenti di misurazione compresi, ovviamente, le apparecchiature a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso, c.d. "Traffiphot III G" rappresenta, infatti, l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo. Solo così è possibile recuperare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino, che rischia di essere compromessa dalle innovazioni introdotte”(Giudice di pace Bari, 14/03/2006).
Ricordo, infine, che in caso di rigetto dell’impugnazione della sanzione amministrativa, ovvero ove non si intendesse impugnare la sanzione, ma semplicemnete limitarsi a pagare la multa, è necessario inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nella sanzione amministrativa notificata, contenente la dichiarazione relativa al conducente del veicolo al momento del verificarsi dell’infrazione contestata.
Tanto, non solo per evitre un’ingiusta decurtazione dei punti nominali della patente, quanto anche per evitare l’ulteriore sanzione pecuniaria che, in difetto di comunicazione, verrà comminata con separata notifica.
Inevitabile dire che, il consiglio migliore è sicuramente quello di rispettare il codice della strada, non solo per evitare le sanzioni amministrative e la decurtazione dei punti nominali, quanto soprattutto, per evitare gli incidenti stradali che possono comportare conseguenze ben più gravi.
Avv. Eloisia Minolfi
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