Conservazione ricevute di pagamento
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Documento inserito mercoledì 5 maggio 2010
Presupponendo che il lettore sia un consumatore, l’interesse a mantenere presso di sé la documentazione comprovante i pagamenti effettuati per l’acquisto di prodotti editoriali può intendersi direttamente connessa a due diverse finalità, l’una riguardante la tutela per il caso di vizi o difformità dei prodotti, l’altra riguardante la tutela da eventuali e ulteriori richieste di pagamento da parte dei venditori. Sotto il primo profilo, è opportuno che la conservazione delle ricevute di pagamento si protragga per almeno due anni, essendo questo il termine entro cui l’acquirente potrà far valere la richiesta di un eventuale rimborso o sostituzione in garanzia dei prodotti difettosi. Per quanto riguarda, invece, la tutela del compratore da eventuali nuove richieste di pagamento avanzate dal venditore, il termine minimo di conservazione delle stesse ricevute è da intendersi pari almeno a un anno, in quanto tale è il termine di prescrizione entro cui il venditore stesso potrebbe ancora pretendere il pagamento delle merci vendute a chi non ne fa commercio, ovvero al consumatore, e ciò ai sensi dell’articolo 2955, n. 5 del Codice civile.Qualora il lettore sia, invece, un professionista o commerciante, i termini di cui sopra dovranno intendersi, rispettivamente, pari a un anno, per quanto riguarda la garanzia dei beni acquistati, e pari a dieci anni, per quanto riguarda le eventuali ulteriori richieste di pagamento delle merci compravendute: ai fini di tutela, quindi, il periodo di conservazione delle ricevute di pagamento dei beni andrà commisurato di conseguenza.
Fonte: sole24ore
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