Confisca a seguito di violazioni del C.d.S.
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Documento inserito giovedì 19 marzo 2009
Confisca a seguito di violazioni del C.d.S.
La normativa relativa alla confisca, intesa come sanzione accessoria conseguente a specifiche violazioni del codice della strada, è stata oggetto di specifico interesse da parte del legislatore che, recentemente, ha emanato, nell’anno 2005, il D.L. 115/05, poi convertito con modifiche dalla legge n° 168/05 (che ha introdotto la confisca obbligatoria) e, in seguito, la legge 286/06 (che ha eliminato la confisca obbligatoria).
L’ultimo intervento legislativo ha ridotto il campo di applicazione della sanzione in oggetto ai soli casi di circolazione di autoveicoli, ciclomotori e motocicli senza la prescritta copertura assicurativa.
A seguito del rilevamento dell’infrazione, ed al conseguente elevamento del verbale con previsione di sanzione pecuniaria, seguono il sequestro amministrativo del mezzo e successivamente, con separato decreto prefettizio, la confisca del mezzo.
Sempre l’ultimo intervento legislativo ha, invece, abolito la misura accessoria obbligatoria della confisca nei casi di circolazione su motocicli o ciclomotori senza l’utilizzo del prescritto casco protettivo.
Nell’ipotesi in cui la suddetta infrazione sia rilevata prima della modifica ma l’emanazione del decreto di confisca sia susseguente all’entrata in vigore della l. 286/06, è possibile impugnare il decreto perchè illegittimo per numerosi profili di rilievo.
1) Violazione del principio del favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Com’è noto la legge 168/05 ha introdotto nel C.d.S., con l’art. 213 comma 2sexies, la sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nelle ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 oltre che nei casi in cui la violazione sia finalizzata alla commissione di un reato.
La L. 286/06 la quale, all’art. 97, ha previsto, invece, in aggiunta alla sanzione pecuniaria applicabile alla singola violazione concretamente realizzata, la sostituzione dell’applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo in luogo della confisca, lasciando quest’ultima soltanto nelle ipotesi previste nei commi 5 (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 (ciclomotori senza certificato di circolazione). Ciò si è tradotto, quindi, in una modifica espressa dell’art. 213 comma 2sexies C.d.S. nel quale l’ipotesi dell’applicazione della confisca residua nella sola fattispecie, già contemplata nel previgente testo normativo, in cui il mezzo sia stato usato per commettere un reato.
In base ad una interpretazione più favorevole al trasgressore, quindi, la nuova norma speciale, derogativa a quella generale, dovrà essere applicata a tutte le violazioni commesse, in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Nel caso specifico delle attuali modifiche al Codice della Strada, la correzione del regime sanzionatorio consegue alle molteplici eccezioni di incostituzionalità sollevate oltre che ad una diversa configurazione dell’interesse della collettività a punire il conducente trasgressore e non il proprietario, nel caso assai frequente in cui le due figure non coincidano in capo alla stessa persona. Vi è da osservare, peraltro, che non risulta modificato il regime della sanzione principale, quella pecuniaria, ma soltanto la previsione della misura accessoria. Finalità della misura attuale rispetto a quella precedente, consiste nella consapevolezza che l’aspetto retributivo di una condotta illecita risulta meglio soddisfatto dalla misura del fermo, che impedisce l’utilizzo del mezzo da parte dell’effettivo trasgressore, piuttosto che dalla misura della confisca, che punisce il proprietario e determina la perdita del veicolo.
Sussistono, quindi, fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole anche alle violazioni commesse e contestate in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime normativo.
Una diversa conclusione porterebbe ad una inconcepibile disparità di trattamento in presenza della medesima situazione di fatto.
2) Illegittimità del provvedimento e falsa applicazione delle norme in materia di confisca, ora disciplinata della L. 286/06.
In secondo luogo, si rileva come sebbene l’infrazione posta a base del provvedimento sia stata commessa ed accertata prima dell’entrata in vigore della novella citata, il provvedimento del Prefetto risulta essere stato emesso dopo l’entrata in vigore della nuova normativa la quale, si ribadisce, ha escluso l’applicazione della misura accessoria alle violazioni, per quando qui di interesse, di cui all’art. 171 C.d.S.
Per le medesime argomentazioni sopra esposte, risulta, pertanto, evidente l’opinabilità della afflizione imposta, laddove la sua emissione sia giuridicamente fondata su di una norma ormai escussa dal panorama legislativo al momento della sua ingiunzione.
Orbene, sotto quest’aspetto, non ci si può esimere dal rilevare come, trascorso il periodo di fermo amministrativo con relativa inibizione alla circolazione del mezzo, il Prefetto dovrebbe esimersi dall’emanare un atto che, al momento della sua emanazione, non ha più alcun valido referente normativo applicabile e risulta tanto irragionevole quanto illegittimo alla luce della maggiore afflittività rispetto alla normativa vigente al momento della sua emanazione.
3) Illegittimità costituzionale della normativa contestata.
Nell’ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile la nuova e più favorevole normativa risultante dalla novella della legge 286/06, è possibile sollevare eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 97 della suddetta legge per violazione degli artt. 2, 3, 24 e111 Cost., nella parte in cui lo stesso non prevede espressamente l’applicazione retroattiva a fattispecie pregresse ed analoghe, stante l’evidente disparità di trattamento per casi simili.
Può sollevarsi, altresì, eccezione di incostituzionalità dell’art. 213 comma 2sexies C.d.S., come modificato dalla l. 286/06 per le medesime motivazioni inficianti di incostituzionalità l’art. 213 comma 2sexies, come novellato dalla l. 168/05 e come in proseguo meglio specificate.
E precisamente, si rileva la incostituzionalità dell’art. 213 comma 2sexies C.d.S. nella parte in cui commina la sanzione accessoria della confisca nei casi di violazione, per quanto qui di specifico interesse, dell’art. 171 C.d.S.
Esso, infatti, si pone in palese contrasto, in primo luogo, con gli artt. 2, 3 e 27 Cost. per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, per la disparità di trattamento tra le violazioni al codice della strada commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dai conducenti degli autoveicoli (i quali non si vedono di certo confiscare il mezzo in caso di mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza!) ed, infine, per il principio della personalità.
E’ proprio una lettura della normativa che tenga conto dei principi proclamati nella Carta Fondamentale che palesa la sproporzionalità del provvedimento di confisca del ciclomotore rispetto al trattamento sanzionatorio per le quattro ruote, la sproporzionalità fra sanzione pecuniaria principale e quella meramente accessoria della confisca nonchè l’iniquità ed illegittimità del provvedimento laddove il ciclomotore appartenga ad un soggetto terzo rispetto alla violazione che origina la sanzione.
- Il contenuto affittivo della disposizione impugnata risiederebbe più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l’incongruità della sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino.
- Sulla base dell’art. 27 della Carta Costituzionale che sancisce la personalità della responsabilità penale, è ravvisabile l’illegittimità della norma in oggetto nella mancanza da parte dell’organo accertatore di ogni accertamento sull’autore dell’infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo con evidente violazione del principio della personalità, oltre che di quello già esposto della ragionevolezza.
- A ciò aggiungasi che “anche il valore del ciclomotore e del motoveicolo confiscato varia notevolmente, integrando la pena pecuniaria e la sottrazione della proprietà in modo irrazionale e diverso rispetto alla medesima violazione.
- Come hanno avuto modo di rilevare anche i medesimi Giudici, la violazione della Carta Costituzionale si palesa anche nei confronti dell’art. 42 Cost il quale tutela la proprietà privata, ammettendo l’espropriazione soltanto in presenza di motivi di interesse generale.
La normativa soggetta a censura, invece, non pone alcuna distinzione tra proprietario e mero utilizzatore, anche occasionale, del ciclomotore: non si comprende, pertanto, come sia possibile che una norma amministrativa del genere possa compromettere la proprietà privata altrui, stante che il mancato uso del casco rappresenta un interesse personale e non di certo generale!
- Infine, sussiste aperta violazione degli artt. 24 e 111 Cost relativi, il primo, alla tutela giurisdizionale dei diritti ed, il secondo, al giusto processo.
Ed infatti, la normativa soggetta a censura si sottrae a qualsiasi giudice terzo ai fini della comminatoria della sanzione ancorchè amministrativa, di gravità economica tale da superare, in alcune ipotesi, l’entità delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali, ponendo su un piano di assoluta disparità le parti, rispetto al dettato di cui all’art. 111 Cost.: è noto che nel nostro ordinamento la tutela giurisdizionale è il solo principio costituzionalmente garantito nel rispetto della separazione dei poteri.
Avv. Federica Bellotta
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