Compagnie Telefoniche. Cosa sapere. Come difendersi.
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Documento inserito mercoledì 20 agosto 2008
A seguito delle numerose richieste inserisco alcune informazioni importanti inerenti i diritti dei consumatori rispetto le compagnie telefoniche.
Il campo delle comunicazioni elettroniche, ricomprende un'ampia gamma di servizi di cui l'utente finale usufruisce all'interno di un più preciso rapporto contrattuale che, generalmente, intrattiene con un operatore internet e/o telefonico.
Questi ultimi si trovano astrattamente a ricoprire un ruolo centrale all'interno delle relazioni contrattuali, dettato da circostanze contingenti legate alla congenita asimmetria informativa che impernia l'intero settore delle telecomunicazioni e della fornitura dei servizi telefonici, internet e quant'altro.
I precedenti oggetto di attenzione giurisprudenziale, hanno messo in luce la piena coscienza del giudicante in ordine alla disparità di relazione che intercorre fra l'operatore professionale e l'utente consumatore, che in sede decisionale viene tenuta in debita considerazione e che, per l'effetto, impone pesanti oneri probatori difficilmente superabili da parte degli operatori a causa delle elefantiache dimensioni strutturali assunte con il tempo.
Alla luce dei superiori rilievi, quindi, è possibile pacificamente affermare che la tutela dell'utente consumatore, diviene molto più agevole di quanto si possa pensare, o meglio, di ciò che l'utente medio è indotto a ritenere, temendo di andare a sbattere contro un muro di gomma insormontabile, che tale certamente non è.
Non infrequentemente, inoltre, l'utente ritiene di non vantare alcun diritto in virtù dell'esiguo prezzo del servizio pagato: ciò è assolutamente sbagliato.
Infatti, un'attenta valutazione delle problematiche connesse alla tutela dell'utente, permette di mettere in rilievo il fatto che il servizio telefonico rappresenta uno strumento di quotidiano uso, di cui il cittadino non potrebbe fare a meno anche alla luce delle esigenze ad esso ricollegate e che vanno dalla necessità di tutela della salute, fino alla necessità di intrattenere rapporti di natura umana e lavorativa, la cui garanzia è da rinvenire nella Carta Costituzionale.
Gli inadempimenti maggiormente frequenti sono rappresentati:
1. dall'interruzione del servizio;
2. dalla denuncia di traffico voce e dati particolarmente eccessivo;
3. dall'attivazione di servizi mai richiesti;
4. dalla sottoscrizione di contratti all'insaputa dell'utente;
5. dai ritardi nell'attivazione;
6. e nel porre dei vincoli contrattuali che impediscono il passaggio ad altro operatore.
Di recente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha emanato delle nuove norme in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza.
Queste sono contemplate nella Deliberazione AGCOM del 2 agosto 2007 n. 418 con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato nuove misure a tutela del consumatore.
Nella fattispecie, quest'ultimo provvedimento prevede taluni adeguamenti innovativi ai quali gli operatori telefonici dovranno attenersi entro tempi molto stringenti e che consistono:
• nell'attivazione gratuita di un sistema di sbarramento delle chiamate in uscita che impedisca l'accesso ai c.d. Dialers con servizio gratuito che avverta delle anomali di traffico;
• nella possibilità per gli utenti di ricevere una bolletta separata per il pagamento dei servizi a sovrapprezzo;
• nella contemplazioni di procedure più agili volte alla rapida disattivazione degli abbonamenti a servizi a sovrapprezzo (ad es. suonerie, mms e loghi);
• nella maggiore trasparenza della bolletta telefonica con possibilità di rateizzazione in caso di fatturazione tardiva.
Il medesimo provvedimento prevede, altresì, un'espresso ammonimento affinchè gli operatori di telefonia mobile si adeguino rapidamente alle disposizioni della Legge 2 aprile 2007, n. 40, rendendo possibile la restituzione del credito residuo in caso di recesso o il suo trasferimento presso altro gestore.
In tale direzione si muove l'autorità garante quando disciplina le modalità di sospensione delle linee telefoniche nella Delibera n. 173/07/CONS ed impone stringenti limiti alle sospensioni, imponendo, non indifferenti adempimenti in capo alle compagnie telefoniche e forti garanzie a favore dell'utente finale.
Inoltre, il favor di tutela estende i propri ambiti anche all'interno di competenze più specifiche da parte di Autorità Amministrative Indipendenti preposte alla tutela del mercato come l'AGCM, acronimo di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale in una recente Delibera del 16 febbraio 2008, chiamata in causa in ordine ad addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari internazionali e numeri speciali non geografici mai effettuate, ritenendo la sussistenza di una diffusa pratica commerciale aggressiva, in violazione dell’articolo 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, lesiva di interessi primari dei consumatori, consistente nell’esigere, a pena di distacco, il pagamento di servizi di comunicazione non richiesti in modo consapevole dagli utenti, disponeva la sospensione di ogni attività diretta al distacco di linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come “satellitari internazionali”.
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Avv.Giuseppe Salvato
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