Collaborazione e Processo – Questioni sulla chiamata di Correo - Collaboratori di Giustizia – Processi di Associazione Mafiosa

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Documento inserito giovedì 1 aprile 2010

Collaborazione e Processo – Questioni sulla chiamata di Correo - Brevi accenni sulla Chiamata in Reità e Correità – Collaboratori di Giustizia – Processi di Associazione Mafiosa



Premessa

Sempre più spesso gli utenti mi porgono domande sulla disciplina che regola le accuse mosse dai collaboratori di giustizia in processi di associazione mafiosa ed in altri che coinvolgono cosiddetti “Insospettabili” .
Probabilmente spinti dall’onda mediatica che sovente si occupa di processi in cui l’impianto accusatorio poggia le basi sulle “verità” dei collaboratori di giustizia.

Considerata la cadenza regolare con cui tali dubbi sono sollevati dai nostri utenti, ho deciso di dare qualche indicazione per capire meglio la disciplina in questione.

Per correttezza intellettuale è però doveroso premettere che poche righe non possono nemmeno lontanamente avvicinarsi ad una disamina esaustiva della questione e che il presente articolo di approfondimento vuole solo essere un insieme di spunti che l’utente potrà , se vuole, approfondire privatamente.

Mi preme sottolineare altresì che ci sono professionisti che hanno dedicato la propria vita professionale a queste tematiche, di natura molto complessa ed articolata; consiglio dunque un approccio alla lettura senza troppe aspettative di completezza.

Del resto chi ha avuto modo di seguire processi di associazione mafiosa sa bene che non è prerogativa di questo ambito del diritto un approccio di tipo aritmetico, in quanto lo sforzo interpretativo e le diverse costanti da considerare sono tali da impegnare all’inverosimile difensori e magistrati.

Qualche riga non vi chiarirà le idee ma è comunque un inizio.
Dovendo il presente articolo essere il più riassuntivo possibile, consiglio al lettore di munirsi di un Codice Penale ed un Codice di procedura Penale, ricordando altresì che si trovano in forma gratuita su internet.

Giuseppe Colajanni


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Chiamata in Reità e Correità ed aspetti processuali e questioni sulla valutazione della chiamata di correo


Si intendono con il termine “Chiamata in Correità” le dichiarazioni rese da chi, confessandosi autore di un delitto attribuitogli, dichiara la corresponsabilità di altri nella commissione dello stesso.

Si intendono invece con il termine “Chiamata in Reità” le dichiarazioni di colui che accusa un altro soggetto di un crimine a cui egli stesso non ha partecipato ma che è maturato in una compagine criminale condivisa con l’accusato.
(Vedere art 12 c.p.p. , art 371 comma 2, lett. b c.p.p.)

I collaboratori di giustizia sono coloro i quali, attraverso le loro dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativo ai delitti previsti dall’art 380 c.p.p. (Vedi art. per elencazione delitti) si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa abbia ulteriori conseguenze o hanno aiutato l’ autorità giudiziaria o di polizia a raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione e cattura degli autori dei reati. ( Per approfondire vedi art. 9 d.l. 15/01/1991 n.8 , convertito in Legge 15/03/1991 n.82 e art 58-ter ord. Pen.)

Il legislatore ha ritenuto necessario per combattere il fenomeno mafioso, elaborando un sistema incentivante per coloro i quali collaborano con la giustizia.
In concreto esiste una normativa premiale, dal punto di vista sanzionatorio, processuale, penitenziario, nonché riguardo alla protezione. (Per approfondire legge 82 del 15/03/1991, n.203 del 12/07 1991 e n. 356 del 07/08/1992 rivedute con legge n. 45 del 13/02/2001)

Pare inutile indagare sulla credibilità soggettiva del dichiarante facendo leva sulle sue qualità morali e sulla genuinità del pentimento (S.U. 22/02/1993 n.1653 Marino) dunque non è necessaria un emenda morale dello stesso.

Meglio concentrarsi di più sull’esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e valutare anche i rapporti con i chiamati in correità (S.U. 22/02/1993 n.1653 Marino)

Bisogna osservare che il contributo dei collaboratori di giustizia costituisce uno strumento processuale valido ed a volte insostituibile ma trattandosi in concreto di una prova di tipo dichiarativo, per altro proveniente da soggetti coinvolti nei fatti narrati ed interessati ai benefici derivanti dalla collaborazione, è necessaria un estrema prudenza ed attenzione.

Bisogna osservare che l’esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata non è ritenuta causa sufficiente ad escludere l’attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore in quanto alla luce di altri riscontri operati dal giudice di merito, qualora ci siano altre diverse chiamate in correità o in reità che sul punto convergono, egli potrà tenere conto come prove delle sole parti convergenti.

In questo modo si opera la cosiddetta Convergenza del Molteplice che supera le imprecisioni delle dichiarazioni non inficiandone la totalità delle stesse ma solo alcune parti.

Bisogna anche fare attenzione perché la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni potrebbe costituire motivo di sospetto.
Dunque è necessario che gli elementi essenziali del Thema Probandum siano convergenti.
Così nel procedimento Altadonna dice la Cass. Sez. I n.6992 del ’92 .

L’interpretazione dell’art 192 comma 3 del c.p.p. incrociato con alcune sentenze, può darci alcune indicazioni in merito alle condizioni che determinano la valenza probatoria della chiamata di correo.

In questo modo gli utenti che hanno segnalato la loro volontà di capire meglio la questione potranno avere un piccolissimo vade mecum per interpretare al meglio le notizie che apprendono dalla stampa.
In fine per farsi un idea se il collaboratore di giustizia muove accuse legittimate ad ambire al rango di prova il lettore deve tenere conto di alcune circostanze di seguito elencate.

La Cass. S.U. nella sentenza n 1653 del 22 febbraio 1993 imp. Marino ed altri sottolinea il principio che il soggetto da cui proviene la dichiarazione deve essere intrinsecamente affidabile.
Altra sentenza, questa volta della cass. Sez. II n.4000 del 26/04/1993 Imp. Fedele, enuncia che il contenuto delle dichiarazioni deve essere circostanziato, spontaneo, genuino, logicamente coerente, fermo, disinteressato e privo di intenti calunniatori. Attenzione però che tali elementi non possono in nessun caso considerarsi riscontri esterni (che sappiamo necessari per elevare a prova le accuse del collaboratore).

A questo proposito le S.U. 3.2.1990,Belli – richiamano l’attenzione che la chiamata di correo deve essere agganciata ad un riscontro esterno, che serve in buona sostanza a confermare l’attendibilità dello stesso.

Tale riscontro non è predeterminato nella specie e nella qualità, può essere di qualsiasi genere.
Come deve essere allora questo riscontro esterno? La Cassazione Sez. II n.5465 del 17/05/1991 Alosi – sottolinea che può consistere in argomenti di natura sia rappresentativa che logica, ovvero in altre chiamate.

Quindi il riscontro deve necessariamente avere l’idoneità a fornire da sola la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata dal coimputato? No.
Perché se il riscontro avesse tale valore non vi sarebbe nemmeno bisogno delle accuse del coimputato ed il comma 3 dell’art. 192 c.p.p. sarebbe praticamente inutile; Questo afferma la Cass. Sez VI n.4162 del ’95 imp. Aveta.

Penso che come prima parte possa andare bene, considerato che moltissimo di quando scritto andrebbe approfondito ma che per ovvie ragioni non posso fare in questa sede.
Certamente gl’interessati alla tematica avranno però alcuni spunti di riflessione in più.
Nel prossimo articolo cercherò di spiegare a sommi capi la disciplina della testimonianza di fatti De Relato.


Giuseppe Colajanni

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