È ammissibile l'interscambiabilità dei giudici tributari tra una sezione e l'altra? L'obbligo di redigere e firmare la sentenza permane in capo ai giudici presenti nell'udienza dibattimentale? È legittimo il dispositivo adottato?
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Quesito inserito martedì 30 marzo 2010
Buona sera, ho un dubbio che spero mi possa chiarire.
Quando il collegio giudicante è composto da giudici assegnati a un'altra sezione della commissione la sentenza firmata dal presidente e dal relatore, che non erano presenti all'udienza pubblica, è valida? È ammissibile l'interscambiabilità dei giudici tra una sezione e l'altra? L'obbligo di redigere e firmare la sentenza permane in capo ai giudici presenti nell'udienza dibattimentale? È legittimo il dispositivo adottato?
Scusatemi se ho fatto troppe domande ma sono un po confuso
Grazie
Ezio R.
Risposta pubblicata martedì 30 marzo 2010
Caro Ezio,
L’articolo 35, Dlgs 546/1992, sul contenzioso tributario, stabilisce che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto in camera di consiglio e che quando ne ricorrano i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre 30 giorni.
Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.
L’articolo 276, comma 1, codice di procedura civile prevede che alla decisione deliberata in camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione e che, chiusa la votazione, il dispositivo sia redatto e sottoscritto dal presidente del collegio deliberante.
È possibile l’interscambiabilità dei giudici tra una sezione e l’altra, ma l’obbligo di redigere e firmare la sentenza permane in capo ai giudici presenti all’udienza dibattimentale.
Il dispositivo in questione è viziato da nullità assoluta, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’articolo 158, codice di procedura civile.
Il giudice d'appello che rilevi anche d’ufficio questa nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità.
Il giudice d'appello non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dell’articolo 354, codice di procedura civile, in particolare, non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall’articolo 161, comma 2, codice di procedura civile, che detta rimessione impone (Cassazione 26 marzo 2002, n. 4285; Cassazione 26 luglio 2005, n. 15629).
Mi auguro di essere stato chiaro.
Cordialità
Giuseppe Colajanni
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