Affidamento Condiviso (L. 54/2006)
home page»Approfondimenti»Ambito Legale Civilistico
Documento inserito venerdì 15 agosto 2008
Affidamento Condiviso (L. 54/2006)
Oggi, ancora più di prima, nell’ottica di garantire un equilibrio ed una serenità per il minore, in via generale i figli restano affidati ad entrambi i genitori con affido condiviso, anche in caso di disaccordo.
Con la nuova legge il giudice valuta prioritariamente se i minori restino affidati ad entrambi i genitori per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la madre il padre e le famiglie di origine oppure stabilisce a quale dei due vengano affidati determinando ogni modalità sia economica che relativa al diritto di visita in relazione all’interesse del minore.
L’affidamento esclusivo oggi concesso alla madre nel 90% non sarà più cosi automatico dovendo il Giudice valutare in via preventiva i motivi che escludono la patria potestà di uno dei due genitori ai quali dovranno essere affidati i minori in via generale in assenza di gravi motivi impeditivi.
Con l’affido condiviso entrambi i genitori conservano la patria potestà che viene esercitata separatamente e decidono in via paritaria di ogni questione relativa ai minori.
Restano salvi gli accordi tra le parti
E’ chiaro che il principio dell’accordo in virtù del quale le parti possono convenire diversamente da quanto prevede la legge (quindi affidamento esclusivo, assegno mensile di mantenimento e quant’altro) vengono valutati e omologati dal Giudice sempre che non siano contrari all’interesse del minore.
Per evitare un inasprimento del conflitto tra coniugi, un’importanza rilevante assumono gli accordi presi tra le parti in ordine all’aspetto economico atteso che in caso di disaccordo ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in proporzione al reddito.
La legge parla di un assegno periodico che il Giudice stabilirà in relazione alle esigenze del figlio, al tenore di vita, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e alla valenza economica dei compiti domestici assunti da entrambi, previo accertamento tributario nei casi in cui non venga fornita adeguata documentazione fiscale.
In una moltitudine di casi la bandiera dell’affidamento condiviso è stata agitata in modo palesemente strumentale e surrettizio, al solo fine di cogliere migliori risultati e condizioni sul versante dei rapporti economici.
In altri termini, sovente la richiesta di suddivisione paritaria del tempo di permanenza dei figli minori con i genitori ha automaticamente introdotto nel processo una simmetrica domanda di eliminazione ovvero di drastica riduzione del contributo per il loro mantenimento, versato all’altro coniuge con cadenza periodica.
Altrettanto spesso, il cedimento anche solo parziale sul fronte dell’assegno di mantenimento ha comportato un repentino abbandono dei buoni propositi di condivisione reale ed effettiva degli oneri personali e temporali connessi con la cura e l’educazione dei figli, con buona pace per il principio di bigenitorialità precedentemente sbandierato e invocato.
I genitori, comunque, hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Si è quindi voluta garantire la possibilità di una revisione senza limite dei provvedimenti adottati in favore dei figli, tenendo conto della particolare natura delle questioni familiari che vedono coinvolti dei soggetti minorenni.
Avv.Federica Bellotta
torna ai documenti della categoria Ambito Legale Civilistico