Adempimento di obbligazione pecuniaria

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Documento inserito venerdì 3 luglio 2009

Adempimento di obbligazione pecuniaria



Le varie modalità di pagamento che la pratica commerciale ha ampiamente in uso in luogo del denaro fanno in modo che si renda necessario un approfondimento delle modalità di pagamento dell’obbligazione nel caso in cui sia espressamente previsto che questa venga effettuato in contanti.
La fattispecie dell’obbligazione pecuniaria è espressamente prevista e regolata dall’art. 1277 c.c. secondo cui “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.
In virtù di questo disposto l’obbligazione di pagare una somma di denaro comporta la nascita di un debito pecuniario che dovrà essere adempiuto anche in considerazione del disposto di cui all’art. 1182 co. 3° c.c. per il quale “l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza”.
Questa statuizione fa sorgere problemi nel caso in cui il debitore decidesse di adempiere la propria obbligazione attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al denaro contante, come ad esempio assegno circolare, e l’eventuale rifiuto da parte del creditore di accettare questa modalità di adempimento.
Se infatti dal contratto risulta essere stata stabilita una obbligazione pecuniaria da adempiere ex art. 1182 c.c. presso il domicilio del creditore, la volontà da parte del debitore di adempiere tramite assegni circolari rappresenta una violazione di questo disposto.
Il creditore ricevendo l’assegno si troverebbe costretto ad incassare il denaro recandosi in banca e non più presso il suo domicilio; ciò comporterebbe uno spostamento del luogo di adempimento del contratto che, per avere efficacia, deve essere, espressamente o tacitamente, accettato dal creditore.
Quanto esposto per il luogo dell’adempimento trova altresì riscontro per ciò che concerne il mezzo di pagamento, nella fattispecie denaro contante.
Se nel corso di un rapporto obbligatorio non è stata prestata, neanche in forma tacita, nessuna dichiarazione di accettazione da parte del creditore e quindi la volontà di derogare da quanto disposto dal contratto e quindi dalla normativa codicistica, il comportamento del debitore diviene ad essere chiaramente inadempiente alle obbligazioni assunte.
A tal fine neanche la mancata restituzione potrebbe considerarsi come accettazione tacita di volere derogare a quanto statuito dal contratto se comunque non si procedesse a mettere gli assegni all’incasso. Questo comportamento dovrebbe però essere accompagnato da una dichiarazione del creditore al debitore con la quale oltre a rifiutare la modalità di pagamento proposta, dovrebbe altresì invitarlo ad adempiere secondo le modalità previste in origine nel contratto.
In mancanza di un espresso accordo derogatorio tra le parti, il rifiuto del creditore di una somma di denaro di accettare il pagamento tramite assegni circolari è perfettamente lecito e corrispondente al principio contenuto dalla norma, art. 1277 c.c., di carattere dispositivo, cui è possibile derogare solo per effetto di accordo tra le parti (Cass. Civ. n. 5638/1997).
A questo punto in totale difesa il creditore dovrebbe mettere in mora il debitore, invitandolo ad adempiere.
La mora non può essere esclusa in virtù del disposto dell’art. 1220 c.c., secondo cui il debitore non può essere considerato in mora se ha prestato offerta, anche non formale, di adempimento.
Questo tipo di offerta non formale per avere efficacia deve avere i caratteri della completezza, senza che necessiti dunque di ulteriori accordi da parte del creditore (Cass. Civ. n. 9058/2002) con l’introduzione “dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall’art. 1182 c.c. per l’adempimento dell’obbligazione” (Cass. Civ. n. 3108/1999).
L’invio di un assegno potrebbe essere considerato come proposta di una datio pro solvendo, avente efficacia liberatoria, solo previo assenso del creditore che trattiene e riscuote l’assegno (Cass. Civ. n. 3427/1998).
Il pagamento tramite assegno circolare di una obbligazione pecuniaria è da considerare, ex art. 1197 c.c. come una prestazione in luogo dell’adempimento, che non libera il debitore se non accettata dal creditore.
Perciò il pagamento tramite assegno del debitore, non accettato dal creditore, non ha alcun effetto liberatorio e non esclude l’inadempienza ed, in seguito, la mora del debitore stesso (Cass. Civ. n. 5447/2006).
Né si può in casi del genere considerare il debitore esente da colpa, idonea ad escludere la risoluzione del contratto
Questa potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui il creditore non avesse intimato al debitore di adempiere mediante il pagamento nelle forme prescritte o se avesse in passato accettato il pagamento dell’obbligazione tramte assegni, effettuando in tal senso un tacito consenso alla prestazione ex art. 1197 (Cass. Civ. n. 1126/2006).
Ma se questo comportamento non fosse riscontrabile nell’agire del creditore ed anzi a maggiore forza, questi restituisse i titoli al debitore, chiedendo di effettuare il pagamento tramite denaro contante, il debitore sarebbe così inadempiente per colpa nei confronti del creditore, inadempienza che a seconda del tipo di obbligazione assunta si potrebbe ritenere di non scarsa importanza e sufficiente quindi per chiedere la risoluzione del contratto in sede giudiziale con l’eventuale richiesta del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Avv. Daniele Campo

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