A.D.R. ALTERNATIVE DISPUTIVE RESOLUTION - Un modo nuovo per risolvere le controversie tra privati

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Documento inserito lunedì 26 gennaio 2009

A.D.R. ALTERNATIVE DISPUTIVE RESOLUTION
Un modo nuovo per risolvere le controversie tra privati


Da un po’ di tempo a questa parte, l’A.D.R. è entrata a far parte del vocabolario giuridico degli operatori del diritto, anche se sono ancora in molti gli addetti ai lavori che non conoscono il significato di questa sigla che rappresenta la traduzione in termini anglosassoni dell’istituto della conciliazione.
Il compito di chi scrive, è proprio quello di offrire al lettore un chiarimento in merito a ciò che rappresenta un modo più veloce, più semplice ed economicamente più efficiente di risolvere le controversie.
L’A.D.R. è una procedura di risoluzione delle controversie che attribuisce al conciliatore (giudice terzo e imparziale) il potere di assistere le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La caratteristica più importante di questo istituto sta tutta nella natura confidenziale che permette al conciliatore di conoscere il reale intento che anima le parti, in modo da riuscire a ripristinare la comunicazione che intercorreva tra le stesse. Come affermano i sostenitori della teoria “Win Win”, non è necessario che ci sia un vincitore e un vinto, bensì, due vincitori.
Si tratta di una “procedura cooperativa” in grado di rafforzare le relazioni tra i contendenti, grazie al principio della negoziazione collaborativa «per cui si deve attaccare il problema e non le persone coinvolte!».
Secondo una pronuncia della Suprema Corte Statunitense del 1990, a seguito dell’utilizzo di questa procedura conciliativa il Tribunale andrebbe visto come un “ospedale” a cui si ci rivolge solo dopo aver contattato il “medico di base” (conciliatore).
Nel 1976, alcuni studiosi dell’Università di Chicago, hanno parlato per la prima volta di “Tribunale con molte porte”, per spiegare la realtà di alcuni sistemi di risoluzione delle controversie diversi dalla giustizia ordinaria che di innovativo hanno ben poco, visto che (almeno per quanto riguarda la conciliazione) hanno origini ancor più antiche dell’arbitrato e della stessa giustizia.
Tuttavia, all’interno del nostro ordinamento giuridico, l’istituto della conciliazione è ancora visto come uno strumento volto ad allungare i tempi di trattazione delle cause, come accade per il rito del lavoro.
Invero, restiamo ancorati a una tradizione che vede il Tribunale come l’unico luogo deputato alla risoluzione delle controversie, restando lontani, dalla realtà internazionale.
Va salutata con favore, la recente delibera 278/04/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha esteso alle controversie tra utenti e fornitori di servizi di televisione a pagamento l’obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale innanzi ai CO.RE.COM, istituiti presso le Regioni ovvero, in alternativa, agli Sportelli di Conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio, così come previsto dalla Delibera n. 182/02/CONS che ha introdotto l’attività di conciliazione nelle controversie tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, a pena di improcedibilità della domanda.
Gli interventi dell’Autority per le Telecomunicazioni rappresentano la prima fase di un processo evolutivo che farà della conciliazione (o A.D.R. per usare una terminologia anglosassone) un modo nuovo di risoluzione delle controversie tra privati.

Prat. Avv. Carmelo Mirisciotti

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